Data: 17/05/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Attendibilità del teste che dichiara l'avvenuto avviso al difensore

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Per quanto riguarda l'accertamento dello stato di ebbrezza, se la prova dell'avviso del diritto di farsi assistere da un difensore viene fornita a mezzo testimoni, il giudice deve verificare l'attendibilità di questi ultimi in relazione a quanto direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti e che non è stato messo a verbale, esplicitando anche le ragioni per le quali l'avviso non è stato messo per iscritto. Questo in breve il principio sancito dalla sentenza n. 18349/2021 della Cassazione (sotto allegata). Ora però ripercorriamo insieme la vicenda.

Ammenda e revoca della patente per il conducente in stato di ebbrezza

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La Corte di Appello riforma la pronuncia emessa dal Tribunale nei confronti dell'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e lo condanna alla pena di un anno di arresto e 5.500,00 euro di ammenda con sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Avviso al difensore orale non verbalizzato

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L'imputato ricorre per Cassazione dolendosi della sentenza d'appello per le seguenti ragioni.

  • Con il primo motivo contesta l'utilizzabilità dell'esito del prelievo ematico, perché dichiara di essere stato trasportato nel vicino ospedale senza essere stato preventivamente avvisato della facoltà di potersi far assistere da un difensore durante il prelievo ematico finalizzato ad accertare il tasso alcolemico. Per il ricorrente la Corte ha quindi errato nel ritenere utilizzabile l'accertamento con prelievo ematico sulla base della sola prova testimoniale "dell'avvenuto avviso in forma orale, non consacrato in alcun atto d'indagine" e solo sulla base della testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado.
  • Con il secondo lamenta il vizio di motivazione sulla richiesta del P.M di rinnovare l'istruttoria in quanto la condanna si basa sulla deposizione resa in primo grado da un testimone, che contrasta con quanto dichiarato dal responsabile in merito alla circostanza dell'avviso al difensore.
  • Con il terzo contesta le applicate circostanze aggravanti e il trattamento sanzionatorio, applicato senza i dovuti accertamenti.
  • Con il quarto deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per quanto riguarda le dichiarazioni rese da un testimone poiché la Corte ha giustificato la mancata verbalizzazione dell'avviso al difensore a causa dell'urgenza, nonostante i 40 minuti di tempo intercorsi tra l'intervento dei Carabinieri e il trasporto in ospedale per il prelievo ematico.

L'avviso al difensore può essere provato per testimoni

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La Corte di Cassazione adita annulla la sentenza e rinvia alla Corte di Appello in diversa composizione, così motivando la sua decisione.

Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il primo motivo di ricorso dell'imputato. "La pronuncia è conforme al principio più volte enunciato dalla Corte di legittimità, a mente del quale sussiste l'obbligo di avvertire l'interessato della facoltà di avvalersi di un difensore sia nel caso di ricovero per cure mediche, purché il prelievo non sia strettamente necessario alle cure ma sia proposto su richiesta della Polizia Giudiziaria esclusivamente per finalità di ricerca della prova, sia nel caso in cui la Polizia Giudiziaria, come avvenuto per il ricorrente, abbia richiesto l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico ... rispetto a tale accertamento, scattano le garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'art.114 già richiamato."

Inammissibile il secondo motivo perché l'avviso al difensore non deve necessariamente essere dimostrato sulla base di un verbale, inoltre l'obbligo di redazione degli atti, tra cui rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, non è previsto a pena di nullità o inutilizzabilità. L'unico profilo che può essere contestato nel caso di specie è l'attendibilità degli operatori della polizia giudiziaria in relazione a quanto percepito direttamente nell'immediatezza dei fatti (ma che non è stato verbalizzato), e anche per quanto riguarda le ragioni della mancata verbalizzazione.

Inammissibile anche il terzo motivo poiché il giudice di secondo grado ha piena facoltà di accertare la sussistenza o meno del reato e poi perché la difesa non ha argomentato adeguatamente la ritenuta insussistenza dei presupposti che avrebbero evitato l'applicazione delle circostanze aggravanti.

Fondato invece il quarto motivo con cui il ricorrente contesta la sentenza di appello per vizio di motivazione in quanto la ragione dell'urgenza che avrebbe causato l'omessa verbalizzazione, non è desumibile nel caso concreto, perché "la circostanza che il (….) si fosse recato in ospedale per sottoporsi, volontariamente, al prelievo ematico risultava correlata, secondo quanto risultante dal verbale di testimonianza allegato al ricorso, alla prassi dell'ufficio di seguire tale procedura, in alternativa all'utilizzo dell'etilometro, con le persone collaborative, non avendo egli, come risulta dalla sentenza, alcuna urgente necessità di cura."

Alla luce delle suesposte ragioni la Cassazione enuncia pertanto il seguente principio di diritto: "La prova dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod.proc.pen. non deve essere offerta esclusivamente in base al contenuto del verbale di cui all'art. 357 cod.proc.pen., in cui, secondo quanto stabilito dall'art.115 disp. att. Cod. proc. pen., l'annotazione di tale adempimento non è prescritta; ove la predetta prova trovi la sua fonte in una deposizione testimoniale, il giudice di merito è tenuto a verificare l'attendibilità della testimonianza in merito a quanto dal testimone direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, dando conto delle specifiche ragioni sottese alla mancata verbalizzazione dell'avviso."


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