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Data: 19/05/2021 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli![]()
Mutuo e matrimonio sono due cose diverse[Torna su]
Le sorti del mutuo cointestato contratto da due coniugi possono essere comprese partendo da un punto fermo fondamentale: il mutuo e il matrimonio sono due cose diverse e quindi la circostanza che i contraenti non siano pi� coniugi o si siano separati non interessa alla banca, che comunque ha di fronte a s� due obbligati dotati di propria e distinta soggettivit�. I rapporti con la banca, quindi, devono essere oggetto di un apposito accordo tra gli ex coniugi. Tale accordo, peraltro, nulla interessa alla banca, per la quale i cointestatari risulteranno per sempre solidalmente obbligati. Gli accordi economici dei coniugi[Torna su]
In sede di separazione, i coniugi che hanno contratto un mutuo cointestato devono decidere chi si far� carico del pagamento delle rate (se uno solo di essi o entrambi) nell'ambito dei pi� generali accordi economici e patrimoniali che regoleranno i loro rapporti da separati. In tal senso godono della massima libert�. Poich� il mutuo cointestato � di norma relativo a un immobile cointestato, spesso si decide per l'accollo delle rate residue in capo a un coniuge, al quale verr� trasferita anche l'intera propriet� del bene. Non si tratta tuttavia di una regola. Mancato accordo sul mutuo: parola al tribunale[Torna su]
Purtroppo, non sempre � cos� semplice giungere a un accordo tra i coniugi che si stanno separando sulle sorti delle rate del mutuo cointestato. Se non si trova un punto di incontro, non vi � altra strada che quella di interessare della questione il tribunale, che la decider� tenendo conto, in generale, delle sorti di tutti i rapporti economici e patrimoniali degli ex. L'accordo con la banca[Torna su]
Come si � detto, i rapporti con la banca e i rapporti tra i coniugi separati viaggiano su due piani paralleli e, di conseguenza, a prescindere da chi si far� carico del pagamento delle rate, l'istituto di credito potr� pretendere l'eventuale mancato pagamento di una o pi� rate da ciascuno dei cointestatari. Ci� a meno che non si modificano contrattualmente anche i rapporti con la banca, con un accollo formale del mutuo da parte del coniuge individuato come il soggetto obbligato al pagamento delle rate residue. Per l'accollo � indispensabile l'assenso dell'istituto di credito, che potrebbe rifiutarlo se non ci sono adeguate garanzie di solvibilit�. A fronte di un eventuale rifiuto � comunque possibile cercare una banca pi� disponibile, presso la quale "spostare" il finanziamento. |
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