Data: 22/05/2021 15:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Garante privacy, violazioni nei confronti dei dipendenti

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Il datore di lavoro dovr� specificatamene informare i dipendenti su come tratter� i suoi dati. Di conseguenza le lacune informative e i trattamenti non dichiarati in apposite informative rappresentano una violazione della privacy. A chiarirlo � il Garante della privacy, nell'ordinanza ingiunzione n. 136 del 15 aprile 2021 (in allegato). Nel contempo l'azienda colpita ha ricevuto una sanzione di 40 mila euro per aver fatto operazioni di trattamento di dati riferiti ai dipendenti non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Trattamento illecito dei dati personali

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Nello specifico, l'Autorit� si � attivata dopo un reclamo, ed ha scoperto che i dati raccolti dall'azienda tramite un sistema, compresi quelli che riguardavano la produzione, erano riconducibili ad interessati identificabili grazie l'utilizzo di ulteriori informazioni nella disponibilit� del titolare. Si trattava di un sistema che prevedeva l'inserimento di una password individuale sulla postazione di lavoro prima di iniziare la produzione, raccoglieva anche dati disaggregati e per finalit� ulteriori rispetto a quelle invece dichiarate nelle informative relative all'apparato. La possibilit� di accesso a dati specifici riguardanti l'attivit� lavorativa del singolo dipendente attraverso il sistema � stata comunque verificata a causa di un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un lavoratore, a seguito della verifica effettuata dal direttore delle risorse umane sui "fermi" della macchina alla quale il prestatore era addetto.

Le contestazioni del Garante

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Nel provvedimento, l'autorit� ha contestato all'azienda il mancato rispetto dell'obbligo di informazione (articolo 13 del Gdpr, regolamento sulla protezione dei dati). Nel caso di specie, cos� come emerso, al lavoratore non � stato spiegato, in modo chiaro, come i dati erano raccolti e utilizzati. Da qui ne discende la sanzione. In ogni caso, l'informativa del datore di lavoro rappresenta un atto con cui il datore di lavoro si vincola a non fare i trattamenti diversi da quelli dichiarati.

Non era stata specificata la possibilit� di utilizzo per fini disciplinari, cos� poi com'� stato. Il Garante ha dunque bloccato la possibilit� di utilizzare i dati raccolti illecitamente. Ed ancora sul banco degli imputati ci sono i tempi di conservazione dei dati dei lavoratori. Da qui ne discende che il datore di lavoro non deve intendere l'informativa al dipendente come un atto rituale, ma deve dargli il significato di una promessa sulle modalit� di trattamento e aggiornarla periodicamente in caso di variazione. In perfetto equilibrio con il comma 3 dell'articolo 4 della legge 300/1970, che subordina al rispetto della privacy la possibilit� di usare i dati ai fini del rapporto di lavoro.


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