Data: 26/03/2007 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 3949/2007) ha stabilito che lo studente che viene bocciato a causa di un incidente stradale, ha diritto al risarcimento dei danni e ci� per il ritardo della sua futura attivit� lavorativa. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito e a cui siano residuati postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto" e che, prosegue la Corte nel caso di un "minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attivit� lavorativa, in base agli studi compiuti o alle sue inclinazioni, rapportati alla posizione economico-sociale della famiglia, oppure (nel caso in cui quella previsione non possa essere formulata) adottando come parametro di riferimento quello di uno dei genitori,presumendo che il figlio eserciter� la medesima professione del genitore". Con questa decisione la Corte ha annullato una sentenza della Corte di Appello che aveva negato il risarcimento a uno studente bocciato per la lunga assenza causata da un incidente stradale.
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