Data: 27/05/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Decreto sostegni bis: bonus prima casa under 36

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Il Decreto Sostegni bis n. 73/2021, pubblicato in Gazzetta il 25 maggio e in vigore dal giorno successivo, contiene, tra le varie novit�, il bonus prima casa per gli under 36.

L'art. 64 del decreto, al comma 2, sostituisce il comma 48, lettera c) dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che prevedeva il beneficio per coloro che non avevano ancora compiuto i 35 anni di et� a quelli "che non hanno compiuto trentasei anni di et�."

Il comma 1 invece dispone la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle misure contemplate dall'art. 54 comma 1 del Cura Italia n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020.

Garanzia all'80% della quota capitale

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Per le domande che verranno presentate a partire dal 30� giorno successivo all'entrata in vigore della disposizione contenuta nel decreto sostegni bis (ossia a partire dal 24 giugno prossimo e fino al 30 giugno 2022), per quanto riguarda le categorie che hanno la priorit� per accedere al credito garantito dal Fondo Garanzia prima casa, in possesso di un indicatore ISEE che non superi i 40.000 euro, la misura della garanziaelevata all'80% della quota capitale.

Per questo il Fondo di garanzia per la prima casa per il 2021 � incrementato di una dotazione di 290 milioni di euro e di 250 milioni per il 2022.

Esenzioni e credito d'imposta

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La norma dispone inoltre che gli atti che trasferiscono a titolo oneroso la propriet� di "prime case" di abitazione, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e gli atti traslativi o costitutivi della nuda propriet�, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esonerati dai pagamenti dell'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 di et� nell'anno del rogito e che hanno un ISEE che non supera i 40.000 euro annui.

Se poi i suddetti atti sono soggetti a IVA, gli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di et� beneficiano di un credito d'imposta dello stesso valore dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta per l'acquisto. Credito d'imposta che pu� essere:

  • "portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito";
  • "utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
  • "portato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."

I finanziamenti che vengono erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione d'immobili a uso abitativo, in presenza dei requisiti appena indicati, sempre ch� la presenza degli stessi risulti da una dichiarazione che la parte mutuataria rende nell'atto di finanziamento o che provveda ad allegare allo stesso, non pagano l'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

I suddetti benefici si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 30 giugno 2022.

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