Data: 26/05/2021 22:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

L'importanza della raccomandata a/r

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Spesso, gli effetti giuridici di un determinato atto sono subordinati dalla legge all'invio di una comunicazione scritta. Si pensi, ad esempio, al recesso anticipato da un contratto.

Quando ci� accade, � molto importante scegliere il giusto mezzo con il quale far pervenire al destinatario la propria comunicazione.

Di norma, viene stabilita espressamente la necessit� di ricorrere alla raccomandata con avviso di ricevimento, ma, anche dove ci� non sia previsto, � comunque questo lo strumento migliore per non rischiare che gli effetti giuridici desiderati non si producano.

L'unica valida alternativa � rappresentata dalla p.e.c.: sono questi i due soli mezzi di comunicazione che permettono di attestare l'effettiva ricezione della comunicazione da parte del destinatario. Non producono gli stessi effetti, invece, la posta ordinaria e le raccomandate semplici.

L'articolo 1334 c.c.

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Del resto, bisogna considerare che l'articolo 1334 del codice civile stabilisce espressamente che: "Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati".

Ci� vuol dire che non � sufficiente dimostrare in qualche modo di aver inviato una certa comunicazione, ma, in caso di contestazione, occorre anche provare che la stessa � pervenuta a conoscenza del destinatario.

Sul punto si veda anche quanto di recente riaffermato dalla Corte di cassazione: si legge nell'ordinanza n. 13145/2021 che "Quando le parti di un contratto convengano, come nel caso di specie, che una comunicazione debba avvenire mediante raccomandata, perch� la comunicazione, che � atto unilaterale recettizio al quale, in difetto di diversa pattuizione, si applica la disciplina prevista dagli artt. 1334 e 1335 cod.civ., produca effetti non � sufficiente che la raccomandata sia spedita, occorrendo invece che essa pervenga a conoscenza del destinatario (art. 1334 cod.civ.) oppure che essa possa presumersi da questo conosciuta (art. 1335 cod.civ.)".

Raccomandata a/r: come provarla

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A tal proposito � importante sapere che, per provare di aver validamente inviato una comunicazione tramite raccomandata a/r non � sufficiente conservare la cd. velina, che attesta solo la spedizione.

� fondamentale, invece, attendere che torni indietro la cd. cartolina, ovverosia quello che pi� tecnicamente andrebbe denominato "avviso di ricevimento".

Si tratta del cartoncino bianco che il postino fa firmare al destinatario al momento della consegna della raccomandata e che viene poi spedito al mittente.

Solo in tal modo, infatti, � possibile dimostrare che la comunicazione � giunta correttamente a destinazione.

La compiuta giacenza

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Se la raccomandata non viene ritirata, bisogna invece attendere la compiuta giacenza, ovverosia che la lettera torni indietro con il timbro che attesta che sono infruttuosamente decorsi i giorni a disposizione del destinatario per il ritiro: la compiuta giacenza equivale, infatti, alla conoscenza del contenuto della raccomandata.

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Le tempistiche

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La necessit� di attendere la cartolina incide anche sulle tempistiche: se a contare � la ricezione della comunicazione e non il suo invio, il mittente deve attivarsi per tempo in quanto, per la produzione degli effetti giuridici della sua comunicazione, dovr� attendere che la lettera raccomandata giunga a destinazione.

Se si � impazienti, in attesa di ricevere la cartolina si pu� monitorare costantemente il servizio "Cerca spedizioni" di Poste Italiane che comunica, in tempo reale, quando una spedizione � stata consegnata.


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