Data: 27/05/2021 13:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Cade il divieto della doppia iscrizione universitaria?

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Nel mese di giugno verranno esaminate le proposte di legge AC 43, AC 1350, Ac 1573, AC 1649, AC 1924 e AC 2069, riunite nel TU AC 43 (sotto allegato), finalizzate ad abrogare il divieto d'iscrizione contemporanea a pi� corsi d'istruzione terziaria, previsto dal comma 2 dell'art. 142 del RD n. 1592/1933.

Detta disposizione dispone infatti che: "Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), � vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Universit� e a diversi Istituti d'istruzione superiore, a diverse Facolt� o Scuole della stessa Universit� o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facolt� o Scuola."

Il contenuto di questa norma era stato confermato anche dalla Nota del Miur n. 17188/2009 in cui si specificava che "In merito ai quesiti pervenuti sulla compatibilit� di pi� corsi universitari frequentati nello stesso anno accademico, la Direzione generale per l'Universit�, lo studente e il diritto allo studio, con nota prot. 2234 del 26 ottobre 2009, ha ribadito che � tuttora vigente l'art. 142 del T.U. n. 1592/1933, che non consente la contemporanea iscrizione a due corsi universitari e il conseguimento di due titoli accademici."

La ratio delle proposte di legge

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Le relazioni di accompagnamento alle suddette proposte di legge finalizzate ad abolire il divieto della doppia iscrizione, hanno messo in evidenza la necessit� di adeguare la normativa italiana a quella vigente nella maggior parte dei paesi europei. Consentire agli studenti d'iscriversi a pi� corsi contemporaneamente permette di formare figure professionali che spesso necessitano di conoscenze interdisciplinari.

Tale divieto inoltre impedisce agli atenei italiani di addivenire ad accordi in materia di titoli congiunti. Gli studenti italiani infatti possono conseguire il double degree solo se l'accordo interviene con un ateneo straniero. Una stortura che non ha ragione di essere e che penalizza il sistema universitario italiano.

Problematiche che il Testo Unificato vorrebbe risolvere. Vediamo quindi che cosa prevede.

Possibili iscrizioni contemporanee

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Il testo unificato, modificato da ultimo dagli emendamenti approvati il 31 marzo 2021 dalla Commissione Cultura, si compone di 6 articoli.

Il primo riconosce allo studente il diritto di:

  • iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea o di laurea magistrale o di master, anche presso pi� universit�, scuole e istituti superiori a ordinamento speciale;
  • anche a un master e a un corso dottorato di ricerca a eccezione di quelli per la specializzazione medica;
  • e iscriversi contemporaneamente a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Il tutto presso istituzioni italiane o estere.

Non � possibile per� iscriversi allo stesso corso di laurea presso due diverse Universit�, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale.

Ai sensi dell'art. 2 inoltre ciascuno studente pu� iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di master, anche presso pi� istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

L'iscrizione contemporanea � consentita anche:

  • a un corso di diploma accademico di cui al comma 1 e a un corso di master o a un corso di formazione alla ricerca o di specializzazione di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 212/2005;
  • presso le istituzioni AFAM a un corso di formazione alla ricerca o di master e a un corso di specializzazione, fermo restando il possesso dei previsti titoli di accesso.

Prevista inoltre l'iscrizione contemporanea a un corso di studi universitari e presso le AFAM.

Affidato a un decreto del Ministero dell'Universit� il compito di disciplinare le modalit� organizzative che consentono agli studenti d'iscriversi contemporaneamente a corsi di studi universitari e presso conservatori di musica, istituti musicali e l'Accademia nazionale di Danza.

Sostegno al diritto allo studio

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L'art. 3 del Tu prevede che in caso di doppia e contemporanea iscrizione lo studente possa beneficiare delle misure di sostegno per il diritto allo studio solo per uno dei due, a sua scelta, "fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale laddove applicabile.

Le universit� e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ogni anno redigono un programma per consentire agli studenti lavoratori di partecipare ai corsi di laurea e alle attivit� formative successive al conseguimento del titolo.

Modalit� della doppia iscrizione

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Al Ministero dell'universit� e della ricerca il compito di definire le modalit� della doppia iscrizione, d'implementazione del fascicolo elettronico dello studente, i criteri in base ai quali � consentita la doppia iscrizione e le modalit� per consentire agli studenti impegnati in un percorso artistico musicale di conseguire titoli finali doppi o congiunti.

Al Ministero infine anche l'onere di presentare al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione e una valutazione d'impatto anche in base ai rapporti che le universit� e le istituzioni AFAM trasmettono ogni anno al Ministero.


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