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Data: 27/05/2021 13:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Cade il divieto della doppia iscrizione universitaria?[Torna su]
Nel mese di giugno verranno esaminate le proposte di legge AC 43, AC 1350, Ac 1573, AC 1649, AC 1924 e AC 2069, riunite nel TU AC 43 (sotto allegato), finalizzate ad abrogare il divieto d'iscrizione contemporanea a più corsi d'istruzione terziaria, previsto dal comma 2 dell'art. 142 del RD n. 1592/1933. Detta disposizione dispone infatti che: "Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d'istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola." Il contenuto di questa norma era stato confermato anche dalla Nota del Miur n. 17188/2009 in cui si specificava che "In merito ai quesiti pervenuti sulla compatibilità di più corsi universitari frequentati nello stesso anno accademico, la Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio, con nota prot. 2234 del 26 ottobre 2009, ha ribadito che è tuttora vigente l'art. 142 del T.U. n. 1592/1933, che non consente la contemporanea iscrizione a due corsi universitari e il conseguimento di due titoli accademici." La ratio delle proposte di legge[Torna su]
Le relazioni di accompagnamento alle suddette proposte di legge finalizzate ad abolire il divieto della doppia iscrizione, hanno messo in evidenza la necessità di adeguare la normativa italiana a quella vigente nella maggior parte dei paesi europei. Consentire agli studenti d'iscriversi a più corsi contemporaneamente permette di formare figure professionali che spesso necessitano di conoscenze interdisciplinari. Tale divieto inoltre impedisce agli atenei italiani di addivenire ad accordi in materia di titoli congiunti. Gli studenti italiani infatti possono conseguire il double degree solo se l'accordo interviene con un ateneo straniero. Una stortura che non ha ragione di essere e che penalizza il sistema universitario italiano. Problematiche che il Testo Unificato vorrebbe risolvere. Vediamo quindi che cosa prevede. Possibili iscrizioni contemporanee[Torna su]
Il testo unificato, modificato da ultimo dagli emendamenti approvati il 31 marzo 2021 dalla Commissione Cultura, si compone di 6 articoli. Il primo riconosce allo studente il diritto di:
Non è possibile però iscriversi allo stesso corso di laurea presso due diverse Università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale. Ai sensi dell'art. 2 inoltre ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di master, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). L'iscrizione contemporanea è consentita anche:
Prevista inoltre l'iscrizione contemporanea a un corso di studi universitari e presso le AFAM. Affidato a un decreto del Ministero dell'Università il compito di disciplinare le modalità organizzative che consentono agli studenti d'iscriversi contemporaneamente a corsi di studi universitari e presso conservatori di musica, istituti musicali e l'Accademia nazionale di Danza. Sostegno al diritto allo studio[Torna su]
L'art. 3 del Tu prevede che in caso di doppia e contemporanea iscrizione lo studente possa beneficiare delle misure di sostegno per il diritto allo studio solo per uno dei due, a sua scelta, "fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale laddove applicabile. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ogni anno redigono un programma per consentire agli studenti lavoratori di partecipare ai corsi di laurea e alle attività formative successive al conseguimento del titolo. Modalità della doppia iscrizione[Torna su]
Al Ministero dell'università e della ricerca il compito di definire le modalità della doppia iscrizione, d'implementazione del fascicolo elettronico dello studente, i criteri in base ai quali è consentita la doppia iscrizione e le modalità per consentire agli studenti impegnati in un percorso artistico musicale di conseguire titoli finali doppi o congiunti. Al Ministero infine anche l'onere di presentare al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione e una valutazione d'impatto anche in base ai rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono ogni anno al Ministero. |
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