Data: 27/05/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Legittimo il motivo con più doglianze se comprensibile

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La Suprema Corte nell'ordinanza n. 13334/2021 (sotto allegata) fornisce un'altra importante indicazione per quanto riguarda le modalità di redazione del ricorso in sede di legittimità e di motivazione della sentenza. Prima di tutto la Corte precisa che non è causa d'illegittimità del ricorso in Cassazione riunire in un unico motivo più censure, ciò che conta è che la formulazione permetta agli Ermellini di comprendere con chiarezza le doglianze. Per quanto riguarda invece la motivazione, nell'accogliere il ricorso del contribuente, la Suprema Corte rileva come in effetti la motivazione per relationem, se inautonoma, rende la sentenza nulla, se il giudice si limita a condividere le conclusioni del giudice di primo grado senza spiegare le ragioni del suo convincimento e senza esaminare i motivi del gravame.

Decisione che conclude un giudizio in cui la CTR Lombardia respinge l'appello proposto da una S.R.L verso la sentenza elle CTP di Milano, che aveva respinto a sua volta il ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento per imposte dirette e Iva del 2005. Decisione che per la CTR, essendo pienamente condivisibile, andava confermata.

Ricorso contribuente inammissibile perchè "farcito"?

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La società contribuente però non si arrende e decide di ricorrere in Cassazione, sollevando tre motivi articolati in realtà in più censure, illustrati con memoria.

Ed è proprio la formulazione dei motivi del ricorso che spinge l'Agenzia delle Entrate a sollevare l'eccezione d'inammissibilità.

Il ricorso "farcito" non è inammissibile

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La Corte di Cassazione però per tutta risposta chiarisce che: "l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto di tipo cd "farcito" non è fondata, dovendosi ribadire il principio di diritto che, in materia di ricorso in Cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati."

Fatta questa premessa la Corte rileva che nel caso di specie i tre complessi motivi sollevati dal contribuente denunciano il vizio motivazionale assoluto relativamente a ogni profilo della materia del contendere. Censure che per gli Ermellini sono manifestamente fondate in quanto la motivazione della CTR è meramente apparente. La stessa infatti si limita a condividere le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado, fornendo così una motivazione "per relationem inautonoma" e come tale nulla.

Al giudice dell'appello non è infatti vietato condividere la decisione del giudice di prime cure, ma nel farlo è tenuto a esporre i passaggi del suo esame e le ragioni per le quali ritiene infondati i motivi del gravame. Processo espositivo che nel caso di specie la CTR non ha rispettato.

A conferma di quanto detto gli Ermellini ricordano infine che "In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame."

Sentenza da cassare quindi, con rinvio alla CTR per un nuovo esame e per disporre la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.


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