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Data: 26/05/2021 15:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Dal 1° luglio chi chiede la Cig non può licenziare[Torna su]
Nel testo del decreto sostegni bis pubblicato in Gazzetta il 25 maggio 2021 l'art. 40, dedicato alle disposizioni in materia di trattamenti d'integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale, contiene anche la disciplina sui licenziamenti che, ricordiamo, è in vigore dal febbraio 2020. I soggetti interessati dalla norma sono quei datori di lavoro privati che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, a partire dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda d'integrazione salariale. Cosa prevede il Decreto sostegni bis[Torna su]
Ai sensi del comma 4 dell'articolo 40 questi "datori di lavoro privati che presentano domanda d'integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del dlgs n. 148/2015 non possono avviare le procedure di mobilità di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento d'integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto." Costoro non possono neanche, nello stesso periodo, senza che rilevi il numero dei lavoratori, recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Restano inoltre sospese le procedure di licenziamento in corso. Leggi Decreto sostegni bis: tutte le misure Chi può licenziare?[Torna su]
Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 40, i limiti suddetti non valgono invece quando:
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