Data: 29/05/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Edificio religioso deve pagare la Tari?

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Un edificio che non è destinato al culto non può essere esonerato dal pagamento della Tari. Queste in sintesi le conclusioni a cui è giunta la Cassazione nell'ordinanza n. 13375/2021 (sotto allegata). Vediamo il ragionamento compiuto dagli Ermellini all'esito di una interessante vicenda tributaria.

La controversia ha infatti per oggetto il tema dell'esenzione dei tributi ordinari e straordinari relativi ai beni immobili dell'Istituto pontificio nei confronti dello Stato Italiano. Per la Commissione Tributaria Provinciale anche l'Istituto Pontificio deve pagare la Tari, perché trattasi di corrispettivo dovuto per il servizio di raccolta dei rifiuti e non di tributo.

Per la Commissione Tributaria Regionale adita dal soccombente, invece, le doglianze dell'appellante vanno accolte perché, in base a quanto sancito dai Patti Lateranensi l'Istituto Pontificio è esonerato dal pagamento dei tributi ordinari e straordinari, presenti e futuri. Poiché inoltre la Tari ha natura di tributo, l'Istituto non è tenuto al pagamento della stessa.

La Tari è dovuta perché corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti

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Il Comune di Roma impositore a questo punto ricorre in Cassazione lamentando la violazione dell'art 16, comma 1 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929, della legge n. 810/1929, del dlgs n. 507/1993, del dlgs n. 22/1997 e dell'art 2 della legge n. 137/2016 in relazione all'art. 6 della Convenzione.

L'Istituto religioso che non è destinato al culto paga la Tari

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La Cassazione, nell'accogliere il ricorso del Comune, ricorda come in effetti l'art. 16 del Trattato Lateranense dispone l'esonero delle sedi degli istituti pontifici dal pagamento dai tributi presenti e futuri di natura ordinaria e straordinaria. Norma dal chiaro contenuto programmatico che impegna lo Stato Italiano ad attuarla concretamente.

Attuazione a cui lo Stato ha provveduto, disponendo l'esenzione degli immobili degli Istituti Pontifici dall'imposta locale sui redditi, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli stessi e dall'Ici, ma non dalla tassa sui rifiuti, perché non riguarda strettamente i beni immobili.

La Cassazione ricorda di avere riconosciuto la posizione debitoria in riferimento al mancato pagamento della Tari di un Seminario in quanto per questa tassa valgono le stesse conclusioni giurisprudenziali chiarite per Tarsu e Tia, in base al contenuto dell'art. 16 del Trattato lateranense il quale precisa che: "Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro."

Ora, poiché l'edificio in questione non è destinato al culto non può essere esonerato dal pagamento della Tari, perché non presenta ai fini dell'esonero il requisito della incapacità di produrre rifiuti per natura, caratteristiche e uso a cui è destinato (come da regolamento Comunale n. 24/2003). Il ricorso quindi va accolto, la sentenza deve essere cassata e le spese compensate.


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