Data: 30/05/2021 16:00:00 - Autore: Nicola Comite

Cosa sono le barriere architettoniche

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L'art. 2 del D.M. n. 236/1989 definisce le barriere architettoniche come gli ostacoli fisici che siano fonte di disagio per la mobilità delle persone e, in particolare, di coloro che, per qualsiasi causa, abbiano una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscano la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti e la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettano l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Campo di applicazione

La disciplina di cui al dm 236/1989 si applica agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata, sia che si tratti di case unifamiliari che di edifici in condominio (Cons. Stato n. 1344/1994); agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, di nuova costruzione; alle ristrutturazioni degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del dm n. 236/1989; agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Proprietà privata e tutela della salute

In materia di abbattimento delle barriere architettoniche è necessario far riferimento, prima di tutto, ai principi costituzionali e, pertanto, è essenziale contemperare sia le esigenze derivanti dalla proprietà privata, tutelata dalla Costituzione all'art. 42, sia le esigenze di salute della persona diversamente abile, che la Carta Costituzionale pure tutela all'art. 32. In tal senso si è espressa sia la giurisprudenza di merito che di legittimità (ex multis Tribunale di Bologna Sez. III, 16.02.2010 e Cass. Civ. sez. II 14.02.2012, n. 2156).

Il superamento delle barriere architettoniche in condominio

L'art. 1120 del codice civile, al comma 4 vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Tale principio è stato più volte oggetto di interpretazione da parte degli ermellini i quali, nel caso dell'installazione di un ascensore, hanno affermato che in tema di deliberazioni dell'assemblea di condominio è da considerarsi invalida, in quanto lesiva del diritto dei singoli condomini sulle parti comuni, la decisione con cui si stabilisce l'installazione di un ascensore che renda più difficoltoso anche ad un solo condomino il godimento del diritto di proprietà. (Cass. Civ. sez. II 29.11.2016, n. 24235,)
Pertanto, nel caso di innovazioni deliberate dall'assemblea volte al superamento delle barriere architettoniche si dovrà necessariamente tener presente, alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali e della normativa in materia, la tutela dei diritti in discussione ovvero, il diritto di proprietà e il diritto alla salute dei diversamente abili, permettendo loro di accedere liberamente e in modo autonomo e sicuro ai locali del condominio e alla fruibilità degli stessi.
La materia peraltro è stata innovata dal decreto semplificazioni 2020 che ha reso più semplice abbattere le barriere architettoniche in condominio.
Avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it

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