Data: 30/05/2021 16:00:00 - Autore: Nicola Comite

Cosa sono le barriere architettoniche

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L'art. 2 del D.M. n. 236/1989 definisce le barriere architettoniche come gli ostacoli fisici che siano fonte di disagio per la mobilit� delle persone e, in particolare, di coloro che, per qualsiasi causa, abbiano una capacit� motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscano la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti e la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettano l'orientamento e la riconoscibilit� dei luoghi e delle fonti di pericolo e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Campo di applicazione

La disciplina di cui al dm 236/1989 si applica agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata, sia che si tratti di case unifamiliari che di edifici in condominio (Cons. Stato n. 1344/1994); agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, di nuova costruzione; alle ristrutturazioni degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del dm n. 236/1989; agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Propriet� privata e tutela della salute

In materia di abbattimento delle barriere architettoniche � necessario far riferimento, prima di tutto, ai principi costituzionali e, pertanto, � essenziale contemperare sia le esigenze derivanti dalla propriet� privata, tutelata dalla Costituzione all'art. 42, sia le esigenze di salute della persona diversamente abile, che la Carta Costituzionale pure tutela all'art. 32. In tal senso si � espressa sia la giurisprudenza di merito che di legittimit� (ex multis Tribunale di Bologna Sez. III, 16.02.2010 e Cass. Civ. sez. II 14.02.2012, n. 2156).

Il superamento delle barriere architettoniche in condominio

L'art. 1120 del codice civile, al comma 4 vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Tale principio � stato pi� volte oggetto di interpretazione da parte degli ermellini i quali, nel caso dell'installazione di un ascensore, hanno affermato che in tema di deliberazioni dell'assemblea di condominio � da considerarsi invalida, in quanto lesiva del diritto dei singoli condomini sulle parti comuni, la decisione con cui si stabilisce l'installazione di un ascensore che renda pi� difficoltoso anche ad un solo condomino il godimento del diritto di propriet�. (Cass. Civ. sez. II 29.11.2016, n. 24235,)
Pertanto, nel caso di innovazioni deliberate dall'assemblea volte al superamento delle barriere architettoniche si dovr� necessariamente tener presente, alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali e della normativa in materia, la tutela dei diritti in discussione ovvero, il diritto di propriet� e il diritto alla salute dei diversamente abili, permettendo loro di accedere liberamente e in modo autonomo e sicuro ai locali del condominio e alla fruibilit� degli stessi.
La materia peraltro � stata innovata dal decreto semplificazioni 2020 che ha reso pi� semplice abbattere le barriere architettoniche in condominio.
Avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it

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