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Data: 30/05/2021 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate![]()
Fondo di solidariet� anche per gli studi legali[Torna su]
Con la circolare n. 77 del 26 maggio 2021 (sotto allegata) l'INPS fornisce importanti indicazioni sul funzionamento del Fondo di solidariet� bilaterale per le attivit� professionali, frutto dell'accordo sindacale nazionale stipulato il 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Accordo recepito con decreto interministeriale n. 104125/2019 (allegato 1) che presso l'INPS ha stato istituito infatti il Fondo di solidariet� bilaterale per il settore delle attivit� professionali, tra le quali, come risulta dall'allegato 2 della circolare (sotto allegato), figurano anche gli Studi legali. Tralasciando gli aspetti tecnici e contabili (vedi allegato 3) pi� complicati vediamo che cosa prevede la circolare anche per i dipendenti degli studi legali. Fondo di solidariet�: natura, obblighi e gestione[Torna su]
Il Fondo, gestito dal Comitato amministratore, � una gestione INPS, � privo di personalit� giuridica, ma � autonomo per quanto riguarda la gestione finanziaria e patrimoniale. Il Fondo deve operare in pareggio e se non ha le disponibilit� finanziare non pu� erogare alcuna prestazione. Finalit� del Fondo di solidariet�[Torna su]
Il Fondo di solidariet� � stato istituito per fornire ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attivit� professionali � che occupano mediamente pi� di tre dipendenti � una tutela a sostegno del reddito, durante il rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attivit� lavorativa per le causali previste in materia d'integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie dagli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015. Ai sensi del suddetto art. 11 l'integrazione salariale ordinaria � corrisposta quando la riduzione o la sospensione dall'attivit� siano conseguenza di "situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali" o "di situazioni temporanee di mercato". Quella straordinaria invece, ai sensi dell'art. 21, in presenza di una riorganizzazione aziendale; di una crisi aziendale, a esclusione, a partire dal 1� gennaio 2016, i casi di cessazione dell'attivit� produttiva dell'azienda o di un ramo di essa o di un contratto di solidariet�. Chi beneficia del Fondo[Torna su]
Del Fondo di solidariet� beneficiano i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attivit� professionali (studi legali inclusi) compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi per� i dirigenti. Ne consegue che sono tenuti al versamento del contributo per il finanziamento del Fondo i datori di lavoro del settore professionale, che impiegano mediamente pi� di tre dipendenti. I datori in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige potranno uscire da questi, con sottrazione alla relativa disciplina e aderire al Fondo di solidariet� bilaterale per il settore delle attivit� professionali di cui al decreto interministeriale n. 104125/2019. Prestazioni erogate dal Fondo[Torna su]
Il Fondo eroga ai soggetti a esso aderenti un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attivit� lavorativa per le cause previste dalla legislazione in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria. L'erogazione di prestazioni ordinarie comporta l'accredito della contribuzione correlata, computata in base a quanto previsto dall'art 40 della legge n. 183/2010. Ricorsi amministrativi[Torna su]
Prevista la possibilit� di ricorrere contro i provvedimenti adottati dal Fondo indirizzandoli al Comitato amministratore presso la Direzione Generale INPS, per le materie di competenza. A questo organo il compito di decidere in un'unica istanza. |
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