Data: 02/06/2021 06:00:00 - Autore: GIANPAOLO APREA

Spese intonaco balconi in condominio

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In caso di lavori sull'intonaco dei balconi in condominio a chi spetta sostenere le spese? A questa domanda ha risposto di recente la corte d'appello di L'Aquila (con sentenza n. 806/2021) ritenendo che si tratta di spese ricadenti su tutti i condomini in quanto riguardanti il decoro della facciata esterna dell'edificio.

La vicenda

Il Tribunale di Pescara, ha rigettato la domanda proposta da un c�ndomino nei confronti del proprio condominio, di dichiarazione di nullit� ovvero di annullamento della delibera dell'assemblea condominiale del 11.08.2017, nella parte in cui � stata approvata la "specifica di riparto da utilizzare per i lavori da effettuare alla palazzina, dove sono individuati lavori privati e lavori di natura condominiale , relativamente alle spese per i lavori ai balconi.

Il Tribunale ha ritenuto la legittimit� della deliberazione impugnata nella parte relativa alla ripartizione delle spese, poich� la delibera ha rimesso ai c�ndomini, secondo i millesimi di propriet�, i lavori inerenti alla facciata, compresa tra le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., nonch� i lavori di manutenzione straordinaria e di consolidamento delle ringhiere e dei parapetti dei balconi, rivestiti in ceramica e quindi costituenti parte della facciata e motivo estetico del fabbricato.

Il Giudice di primo grado ha poi escluso l'annullabilit� della delibera rispetto all'art. 2 del regolamento di condominio, che dispone la propriet� esclusiva dei balconi, atteso che le predette spese, ripartite tra tutti i condomini, riguardano la manutenzione dell'aspetto estetico del fabbricato.

Il c�ndomino proponeva appello avversa la sentenza del Tribunale di Pescara per violazione, degli artt 1117 e 1123 c.c. nonch� degli artt 2 lett M e dell'art. 16 del Regolamento condominiale. Secondo l'appellante, le opere hanno riguardato la ristrutturazione dei balconi aggettanti e non la natura estetica e decorativa di tutto il fabbricato, per cui le relative spese si sarebbero dovute porre a carico dei singoli proprietari dei balconi.

La decisione

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La controversia deve tener conto della nota scritta di uno Studio professionale, sulla base della quale l'assemblea ha approvato i lavori da eseguire e la relativa ripartizione, dove relativamente a i balconi viene previsto che gli stessi siano a carico dei singoli c�ndomini la manutenzione ordinaria della struttura, la pavimentazione, i sottofondi, la tinteggiatura dei parapetti interni e dei soffitti, � stata invece ripartita tra i c�ndomini secondo i millesimi di propriet� dell'intervento della facciata per intonaci e copertura facciate, frontalini, stucchi, decorazioni in continuit� dei balconi, oltre alla manutenzione straordinaria e consolidamento di ringhiere e parapetti.

Nel caso in esame, l'attribuzione del costo dei lavori ai c�ndomini in base ai millesimi di propriet� ha riguardato la facciata esterna dei balconi attraverso il rifacimento delle parti costituenti il decoro estetico della stessa e non la struttura dei singoli balconi, da considerarsi invece, attinente alla propriet� esclusiva dei singoli c�ndomini.

Anche gli interventi di spicconatura del sottostante intonaco ammalorato e il trattamento dei ferri in armatura (che non ha comportato la loro sostituzione) devono ritenersi attinenti alla facciata dell'edificio poich� sono stati propedeutici al rifacimento dei frontalini e rivolti ad eliminare i distacchi dei frontalini stessi nonch� ad evitare successivi e ulteriori distacchi.

Il principio di diritto

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Da qui il seguente principio di diritto: "I lavori di eliminazione dell'intonaco in cattive condizioni dai balconi cos� come il trattamento dei ferri di armatura sono a carico di tutti i condomini perch� riguardano il decoro estetico della facciata esterna dell'edificio".

Avv.Gianpaolo Aprea
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