Data: 10/06/2021 11:00:00 - Autore: Giuseppe Morale

Falsificazione di un'opera d'arte

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Le firme aggiunte sono una questione chiave nel mercato, e generalmente tendono a ricadere in uno dei due campi. O è stato creato un dipinto ex novo per imitare il lavoro di un artista, insieme a una firma imitata, o si tratta di aggiungere una firma a un dipinto in un secondo momento, imitando la firma di un famoso artista, per attribuirgliela al fine di ingannare e aumentare il valore, a volte in modo significativo.

Falsificare un'opera d'arte significa creare un prodotto artistico uguale ad un altro, ovvero riprodurre lo stile proprio di un determinato periodo storico o di un artista specifico, con l'intento di trarre in inganno i terzi sulla provenienza del medesimo. Con tale definizione è possibile sintetizzare un fenomeno, il falso d'arte, che negli ultimi decenni ha assunto proporzioni allarmanti, per la concomitanza di diversi fattori, fra i quali l'agevole riproducibilità tecnica dell'arte contemporanea e l'espansione del mercato dell'arte, caratterizzato da scarsa trasparenza e carenza di regole. Il falso d'arte e la sua storia millenaria sono inscindibilmente connessi al mercato dell'arte e ai suoi sviluppi: all'aumento della domanda di collezionisti e investitori è sempre corrisposta una crescita nella produzione e nella circolazione dei prodotti artistici falsi nel mercato; si pensi, tanto per fare un esempio, all'immenso mercato di falsi dell'artista Mario Schifano, forse il pittore più "clonato" di tutti i tempi.


"Falso" e "autentico" non sono due termini contrari, diversamente da quanto potrebbe sembrare. Sono i poli opposti di una disputa, di una tensione. Questo significa che tra di essi esiste una serie di sfumature fatte dai passaggi graduali di un terzo elemento in gioco, che è "attribuzione". La posizione di questo nella linea tra i due poli determina il giudizio di falsità o di autenticità, di copia, doppio o omaggio, di facsimile o contraffazione, di originale o apocrifo e così via. L'autenticità, così come la falsità, non è una caratteristica dell'opera ma è esclusivamente dovuta a un giudizio su di essa, un giudizio che nel tempo può cambiare. A dimostrazione di questo, basti pensare al termine "riattribuzione": prima l'opera è originale, poi non lo è più e infine torna a esserlo. Di solito il problema dei falsi nell'arte si risolve in un solo modo: con i certificati rilasciati dalle gallerie e una verifica fatta da consulenti ed esperti. Il problema è che anche i certificati possono essere falsificati. Accade sovente che la magistratura e gli organi inquirenti chiamino le fondazioni e gli archivi a giudicare l'autenticità di opere degli artisti di loro interesse, coinvolti in problematiche processuali o pre-processuali. E' proprio quest'interesse degli archivi su un singolo artista, infatti, che dovrebbe far venire in mente l'esistenza di un conflitto e che il giudizio sull'autenticità delle opere dovrebbe essere affidato a terzi, privi di un diretto coinvolgimento nella divulgazione dell'opera dell'autore oggetto di perizia, ma in possesso delle competenze adatte a giudicare l'autenticità di un'opera d'arte.

Certificazione di autenticità di un'opera d'arte

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Tralasciando gli aspetti che riguardano le tecniche diagnostiche più idonee al fine di individuare una firma falsa, l'aspetto più importante ruota attorno all'incertezza sull'autenticità delle opere, tenuto conto che, mentre il mercato individua solitamente un soggetto quale soggetto privilegiato per autenticare le opere, l'ordinamento non riconosce ad alcun soggetto tale diritto esclusivo.

In Italia, infatti, non esiste alcuna modalità di certificazione "ufficiale" di autenticità di un'opera d'arte. In particolare, la legge sul diritto d'autore[1] non dispone né chi siano i soggetti legittimati al rilascio del certificato d'autentica, né prevede una gerarchia tra i soggetti menzionati nelle proprie disposizioni, né individua alcun criterio perché l'autentica rilasciata sia considerata quale prova privilegiata. Nel caso di opere di un artista vivente, il diritto di autenticare spetta senza alcun dubbio all'artista. Quale manifestazione del proprio diritto morale di paternità, infatti, "l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera" (art6. 20 LdA). Alla morte dell'artista, analoga prerogativa sorge in capo ad alcuni familiari dell'artista (art. 23 LdA), sull'assunto che possano aver conosciuto la produzione artistica e la vita dell'artista. La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate a lungo, se il diritto d'autentica appartenga o meno esclusivamente all'artista e ai suoi familiari.

Indirizzi giurisprudenziali sul diritto d'autentica

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Sul punto esistono due indirizzi giurisprudenziali contrapposti:
§ un primo indirizzo ritiene che il diritto di autenticare le opere – costituendo un'estrinsecazione del diritto morale di paternità – spetti solo ai soggetti menzionati dalla legge, quindi all'artista e ai suoi familiari (Trib. Milano 1 luglio 2004);
§ un secondo orientamento, attualmente prevalente, amplia la sfera dei soggetti legittimati a chiunque – purché esperto – poiché il parere sull'autenticità dell'opera costituirebbe espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (Trib. Roma 14 giugno 2016 n. 12029), fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità dell'opera d'arte, ove erroneamente attribuita ad altri, o viceversa, di disconoscerne la provenienza (Trib. Roma, 16 febbraio 2010, n. 3425). Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, l'autentica può essere, quindi, rilasciata anche da soggetti terzi come: fondazioni, gallerie d'arte e critici d'arte, così come spesso accade nella pratica. Con riferimento ai critici, si rileva che non esiste ancora alcun albo ufficiale dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte.
L'incertezza non regna solo sul piano del diritto sostanziale, ma anche da un punto di vista processuale. Infatti, non è previsto alcun soggetto la cui certificazione d'autenticità costituisca prova incontestabile o privilegiata nel processo: neanche l'autentica da parte dell'artista. In ambito penale, ad esempio, è espressamente previsto che "nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma".

L'artista assume, quindi, il mero ruolo di testimone nel processo e non ha l'ultima parola, come dimostrato nei celebri casi riguardanti le opere di De Chirico.
Sebbene non vi siano limiti normativi ai soggetti legittimati a rilasciare l'autentica, tuttavia, il mercato spesso riconosce un solo soggetto quale "autenticatore ufficiale" per le opere di un determinato artista. Conseguentemente, l'autenticità di un'opera attestata da parte di soggetti diversi rispetto a quello riconosciuto dal mercato non possiede, nella sostanza, valore.

Qual è il ruolo del perito grafologo, esperto d'arte?

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Allo stadio dell'esame intrinseco, il perito può trovarsi ad affrontare diversi aspetti:
1) La firma è eseguita nella pasta non indurita: in questo caso l'esame al microscopio binoculare mostra se la firma è ben impressa nella materia. In generale, una firma nella pasta non può essere simulata;
2) La firma è incisa sulla pasta molle: con uno stiletto o un oggetto a punta. Il solco deve presentare bordi regolari e netti, mentre se è stata eseguita su uno strato di colore asciutto e indurito, i bordi sono irregolari e presentano screpolature piuttosto caratteristiche;
3) La firma è riportata (è il caso più frequente): ossia in un seondo momento dopo l'asciugatura parziale o totale dello strato di colore. Nel primo caso, l'esame al microscopio mostrerà una mescolanza di colori, mentre nel secondo caso i due strati saranno stratificati.
La seconda tappa dell'esame grafico consiste nel riunire una documentazione di confronto. A tale scopo, è necessario seguire l'evoluzione degli aspetti della firma durante tutta la carriera dell'artista, in modo da costituire una scala di riferimento che sia veramente rappresentativa. Tutte le firme che rientrano in questa scala devono essere fotografate alla stessa scala grafica e nelle stesse condizioni di ripresa.
Per l'esperto, le firme dei quadri d'autore costituiscono un particolare campo d'indagine, data la natura stessa dello strumento utilizzato. L'aspetto delle firme tracciate col penello è semplice perché generalmente non presenta paraffi complicati. Tuttavia vi si mescolano fantasie d'ogni tipo e lo stile grafico utilizzato è spesso un ibrido tra scrittura corsiva e tipografica. Il compito del perito è delicato dato che molti pittori, per firmare le loro opere, non hanno un tipo di costruzione di firma costante. Un falsario abile può quindi facilmente cogliere la nota personale del pittore e fornire all'occhio un'immagine molto ben fatta.
Questo è il motivo per cui lo studio dei dettagli morfologici non sembra essere il principale campo d'indagine rispetto ad altre considerazioni grafiche come la posizione, la direzione, l'incompatibilità con le abitudini dell'artista (monomania), lo spessore del tratto e il tracciato delle curve. La riproduzione troppo servile di una firma rappresenta un modo di contraffazione attraente per un falsario di quadri e, come per i falsi manoscritti, si deve diffidare di una firma che somiglia troppo a quella di un quadro famoso, soprattutto se ne accentua le particolarità.


Dott. Giuseppe Morale
Perito Grafologo, Esperto in Analisi e Comparazione di Scritture e Falso Documentale


[1] Legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.


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