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Data: 10/06/2021 11:00:00 - Autore: Giuseppe Morale
Falsificazione di un'opera d'arte[Torna su]
Le firme aggiunte sono una questione chiave nel mercato, e generalmente tendono a ricadere in uno dei due campi. O è stato creato un dipinto ex novo per imitare il lavoro di un artista, insieme a una firma imitata, o si tratta di aggiungere una firma a un dipinto in un secondo momento, imitando la firma di un famoso artista, per attribuirgliela al fine di ingannare e aumentare il valore, a volte in modo significativo. Falsificare un'opera d'arte significa creare un prodotto artistico uguale ad un altro, ovvero riprodurre lo stile proprio di un determinato periodo storico o di un artista specifico, con l'intento di trarre in inganno i terzi sulla provenienza del medesimo. Con tale definizione è possibile sintetizzare un fenomeno, il falso d'arte, che negli ultimi decenni ha assunto proporzioni allarmanti, per la concomitanza di diversi fattori, fra i quali l'agevole riproducibilità tecnica dell'arte contemporanea e l'espansione del mercato dell'arte, caratterizzato da scarsa trasparenza e carenza di regole. Il falso d'arte e la sua storia millenaria sono inscindibilmente connessi al mercato dell'arte e ai suoi sviluppi: all'aumento della domanda di collezionisti e investitori è sempre corrisposta una crescita nella produzione e nella circolazione dei prodotti artistici falsi nel mercato; si pensi, tanto per fare un esempio, all'immenso mercato di falsi dell'artista Mario Schifano, forse il pittore più "clonato" di tutti i tempi.
Certificazione di autenticità di un'opera d'arte[Torna su]
Tralasciando gli aspetti che riguardano le tecniche diagnostiche più idonee al fine di individuare una firma falsa, l'aspetto più importante ruota attorno all'incertezza sull'autenticità delle opere, tenuto conto che, mentre il mercato individua solitamente un soggetto quale soggetto privilegiato per autenticare le opere, l'ordinamento non riconosce ad alcun soggetto tale diritto esclusivo. In Italia, infatti, non esiste alcuna modalità di certificazione "ufficiale" di autenticità di un'opera d'arte. In particolare, la legge sul diritto d'autore[1] non dispone né chi siano i soggetti legittimati al rilascio del certificato d'autentica, né prevede una gerarchia tra i soggetti menzionati nelle proprie disposizioni, né individua alcun criterio perché l'autentica rilasciata sia considerata quale prova privilegiata. Nel caso di opere di un artista vivente, il diritto di autenticare spetta senza alcun dubbio all'artista. Quale manifestazione del proprio diritto morale di paternità, infatti, "l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera" (art6. 20 LdA). Alla morte dell'artista, analoga prerogativa sorge in capo ad alcuni familiari dell'artista (art. 23 LdA), sull'assunto che possano aver conosciuto la produzione artistica e la vita dell'artista. La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate a lungo, se il diritto d'autentica appartenga o meno esclusivamente all'artista e ai suoi familiari. Indirizzi giurisprudenziali sul diritto d'autentica[Torna su] Sul punto esistono due indirizzi giurisprudenziali contrapposti:§ un primo indirizzo ritiene che il diritto di autenticare le opere – costituendo un'estrinsecazione del diritto morale di paternità – spetti solo ai soggetti menzionati dalla legge, quindi all'artista e ai suoi familiari (Trib. Milano 1 luglio 2004); § un secondo orientamento, attualmente prevalente, amplia la sfera dei soggetti legittimati a chiunque – purché esperto – poiché il parere sull'autenticità dell'opera costituirebbe espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (Trib. Roma 14 giugno 2016 n. 12029), fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità dell'opera d'arte, ove erroneamente attribuita ad altri, o viceversa, di disconoscerne la provenienza (Trib. Roma, 16 febbraio 2010, n. 3425). Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, l'autentica può essere, quindi, rilasciata anche da soggetti terzi come: fondazioni, gallerie d'arte e critici d'arte, così come spesso accade nella pratica. Con riferimento ai critici, si rileva che non esiste ancora alcun albo ufficiale dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte. L'incertezza non regna solo sul piano del diritto sostanziale, ma anche da un punto di vista processuale. Infatti, non è previsto alcun soggetto la cui certificazione d'autenticità costituisca prova incontestabile o privilegiata nel processo: neanche l'autentica da parte dell'artista. In ambito penale, ad esempio, è espressamente previsto che "nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma". L'artista assume, quindi, il mero ruolo di testimone nel processo e non ha l'ultima parola, come dimostrato nei celebri casi riguardanti le opere di De Chirico. Qual è il ruolo del perito grafologo, esperto d'arte?[Torna su]
Allo stadio dell'esame intrinseco, il perito può trovarsi ad affrontare diversi aspetti:
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