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Data: 07/06/2021 19:00:00 - Autore: Gerardina Trotta
Social e consenso[Torna su]
Sovente e con una certa nonchalance, vuoi per disinformazione, vuoi per superficialità, oggigiorno è facile che una persona venga inserita in un gruppo Whatsapp ovvero che venga taggata in una foto su Facebook senza aver prestato il suo consenso. Altrettanto diffuso è il fenomeno che concerne la pubblicazione di foto e video sui social, contenenti talvolta anche immagini di minori e anche in quest'ultimo caso senza aver prestato il minimo consenso. Ma nel mondo giuridico è davvero tutto così scontato? La risposta alla domanda è purtroppo negativa. C'è troppa facilità in un click e poca informazione! Diffusione del numero di telefono[Torna su]
Partendo dalla prima fattispecie vale a dire quella che concerne l'inserimento di una persona in un gruppo Whatsapp, va sottolineato che il numero di telefono è considerato un dato personale coperto da privacy e pertanto diffondere il numero senza il consenso del proprietario, costituisce reato. Stesso discorso per il numero di telefono fisso. Il reato commesso sarebbe quello di illecito trattamento dei dati personali di cui all'articolo 167 capo II del D.lgs. n. 196/2003. Ai fini del reato in esame non conta se a diffondere il numero è un amico o la persona alla quale abbiamo dato il numero, perché senza il nostro consenso non è assolutamente autorizzato a farlo. Tag o pubblicazione di una foto o di un video[Torna su]
Il tema della tag ovvero della pubblicazione di una foto o di un video può essere trattato in maniera similare. È opportuno distinguere il momento dell'autorizzazione a fare la foto da quello dell'autorizzazione a pubblicarla; si tratta di due momenti distinti e separati. Il consenso a fare una foto che può essere espresso, tacito e implicito non vuol dire che è anche consenso alla pubblicazione. In questo secondo caso sarà necessaria un ulteriore manifestazione di volontà. Pubblicare una foto senza l'altrui consenso, può comportare anche una serie di reati quali ad esempio quello concernente la violazione del diritto d'autore, l'illecito trattamento dei dati personali e addirittura il reato di stalking se gli scatti hanno natura intima. La rimozione di una foto o di un video pubblicati senza il consenso oltre che pacificamente può avvenire anche a seguito di un azione civile o penale a seconda poi del caso di specie. Focus sul diritto all'immagine[Torna su]
Il diritto alla propria immagine regolato dall'articolo 10 del codice civile, va annoverato tra i diritti della personalità[1]. In particolare è fatto divieto di pubblicare il ritratto di una persona senza il suo consenso ovvero dopo la sua morte senza il consenso dei congiunti. In base agli articoli 96-98 della legge sul diritto d'autore restano sottratte per grandi linee a tale disciplina le immagini ritratte in occasione di avvenimenti pubblici ovvero le immagini di una persona nota. Ad opera della giurisprudenza a mano a mano è venutosi a creare il diritto alla riservatezza inteso come il diritto a essere lasciati soli. La divulgazione dell'immagine e il consensoIl consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale avente ad oggetto non il diritto all'immagine che è personalissimo e non alienabile, ma il suo esercizio. Tale consenso è sempre revocabile, salvo poi il diritto al risarcimento. In assenza di revoca il consenso è efficace e legittima l'uso dell'immagine purché sia fatto in conformità alle previsioni contrattuali. Eccezioni al divieto di divulgazione della propria immagineL'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui può avvenire con il consenso della persona, quando la persona è notoria, ricopre un pubblico ufficio, si persegue una finalità di giustizia o di polizia oppure scopi scientifici, didattici e culturali, quando si tratta di avvenimenti d'interesse pubblico o svoltesi in pubblico. Ad esempio non potrà chiedere il risarcimento una persona che non ha prestato il consenso alla pubblicazione di una foto se ripreso mentre partecipava ad una manifestazione pubblica o nei pressi della stessa. Pur ricorrendo il consenso e suddette circostanze, l'esposizione e la pubblicazione se arrecano pregiudizio, all'onore alla reputazione o al decoro sono da ritenersi abusive. L'immagine del minoreIl quadro normativo interno è completato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 (l. 27 maggio 1991, n. 176) in particolare dagli articoli 3 e 16. Normalmente il consenso alla diffusione di immagini concernente il minore va prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale se questi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età. E se sono i genitori a pubblicare? Il Tribunale di Mantova nel 2017 e quello di Ravenna nel 2019 hanno stabilito che è necessario il consenso di entrambi i genitori. Nel primo caso, contro la volontà del padre la madre pubblicava foto dei figli, nel secondo caso il minore era in regime di affidamento condiviso e quindi nel caso di specie non bastava il consenso di un solo genitore. Nel momento in cui si pubblica l'immagine di un bambino o di un adolescente lo si espone ad una vetrina di visualizzazioni potenzialmente vasta e non identificabile. Da non sottovalutare nemmeno il fatto che ogni bambino diventerà adulto e potrebbe trovarsi con foto su internet che magari non avrebbe mai voluto mostrare perché a suo avviso lesive della sua dignità e della sua reputazione. Sarebbe quindi auspicabile da parte dei genitori un momento di riflessione in più, visto che i loro figli saranno gli adulti del domani e nella fase dell'infanzia o dell'adolescenza non possono scegliere se pubblicare o meno quella determinata foto, con il rischio di ritrovarsi foto imbarazzanti sul web da adulti. Il Garante della Privacy ha precisato che l'interesse del minore prevale sul diritto di cronaca, anche se tuttavia è possibile la diffusione di immagini per motivi di interesse pubblico. A regolare la situazione è la Carta di Treviso, un protocollo firmato dall'Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana e Telefono azzurro nel 1990, recepito dal Testo Unico dei doveri del giornalista in vigore dal 1° gennaio 2021. [1] Sono diritti personalissimi, originari, non patrimoniali, assoluti, inalienabili, irrinunciabili, imprescrittibili e intrasmissibili |
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