Data: 05/06/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Giustizia civile: la relazione della Commissione Luiso

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La Commissione di studio, istituita dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia con decreto ministeriale del 12 marzo 2021, ha depositato la relazione finale (qui sotto allegata) in cui sono illustrate le proposte e gli interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi, volte a ridurre i tempi dei processi e ottenere una migliore efficienza dell'amministrazione della giustizia.
L'organismo � stato costituito presso l'Ufficio legislativo e presieduto da Francesco Paolo Giuseppe Luiso, ordinario di Diritto processuale civile presso l'Universit� di Pisa, affiancato, quale vice presidente, da Filippo Danovi, vice capo dell'Ufficio legislativo del ministero della Giustizia. Dopo il vaglio del Governo, gli emendamenti dovranno essere depositati al Senato dove � attualmente in corso, in Commissione Giustizia, la discussione sul disegno di legge AS 1662, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie".

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Ufficio del processo

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Come si legge nel documento, nel quadro di una compiuta riforma della giustizia non si ritiene possibile prescindere dai profili strettamente organizzativi. In questa prospettiva, costituisce un tassello fondamentale l'ufficio per il processo (UPP) che avr� il compito di aiutare il giudice a svolgere in modo pi� efficiente tutto il lavoro preparatorio alla decisione stessa. La Commissione ha proposto di costituire l'UPP anche presso le Corti di appello (anche con la partecipazione dei giudici ausiliari) e la Corte di Cassazione.

Accanto a figure professionali "tradizionali", previste dalle fonti normative in vigore, si potr� acconsentire all'ingresso nell'UPP anche di personale assunto a tempo determinato con specifiche funzioni di supporto "amministrativo", ma anche reclutare altri soggetti dotati di competenze specifiche (borsisti e assegnisti di ricerca, neolaureati e specializzati, mediatori, ecc.).

Risoluzione alternativa delle controversie

Particolare attenzione all'ambito degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (c.d. ADR -alternative dispute resolution) a partire dal rafforzamento della via arbitrale: la proposta mira a garantire una maggior affidabilit� degli arbitri come decidenti terzi ed imparziali (imponendo loro un c.d. duty of disclosure, ovvero un generale obbligo di rivelazione di tutte le circostanze di fatto), e attribuendo loro (ove stabilito le parti) il potere di pronunciare provvedimenti cautelari.

Ulteriori interventi puntano a razionalizzare la disciplina dell'arbitrato rituale, nonch�, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, a riordinare e ricollocare all'interno del codice di procedura civile la disciplina contenuta nelle norme relative all'arbitrato societario.

Mediazione e negoziazione assistita

La Commissione sottolinea l'importanza dell'accordo negoziale, la cui conclusione � favorita dalla mediazione e dalla negoziazione assistita. Particolarmente rilevante � l'estensione della negoziazione assistita in materia di famiglia anche a fattispecie prima irragionevolmente escluse, come ad esempio gli accordi relativi ai figli minori nati fuori dal matrimonio.

Con riferimento alla mediazione, diversi sono i suggerimenti volti sia a incentivarne l'utilizzazione sia a favorire il raggiungimento dell'accordo. Nella prima direzione vanno gli incentivi fiscali ed economici a favore di cittadini e imprese, l'estensione ragionata delle fattispecie di mediazione obbligatoria e il potenziamento della mediazione demandata dal giudice. Nella seconda direzione la semplificazione della procedura di mediazione e le previsioni volte a favorire la partecipazione ad essa della Pubblica Amministrazione.

Proposte in materia di processo civile

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Diverse e articolare le proposte in materia di processo civile, a partire dalla stabilizzazione di una serie di norme adottate a seguito dell'emergenza pandemica, come lo svolgimento dell'udienza con scambio di note scritte (eccetto la prima udienza di comparizione, salvo vi acconsentano tutte le parti costituite) e con collegamento da remoto.

Anche il difensore e la parte dallo stesso assistita non siano obbligati necessariamente a collegarsi dal medesimo luogo, mentre il giudice, solo previa autorizzazione del presidente del tribunale o di suo delegato, motivata con giustificati motivi, potr� partecipare all'udienza da remoto anche da luogo diverso dall'ufficio giudiziario. Ancora, � prevista la possibilit� di disporre udienza in collegamento da remoto anche per assumere informazioni presso la Pubblica Amministrazione e si prevede l'introduzione di una nuova disposizione per consentire l'escussione dei testimoni o il loro confronto da remoto.

Giudizio di primo grado

Con riferimento al giudizio di primo grado e in un'ottica di semplificazione della disciplina processuale e di razionalizzazione delle risorse, la Commissione mira innanzitutto a ridurre le cause di competenze del Tribunale in composizione collegiale, riservandone la trattazione a limitate ipotesi in virt� dell'oggettiva complessit� giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie.

Si modifica, invece, l'attuale "procedimento sommario di cognizione", di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., trasformandolo in un processo semplificato applicabile, come rito obbligatorio, alle controversie meno complesse. Ancora, il documento prevede due ipotesi alternative di modifica della fase iniziale del process, volte ad evitare che la prima udienza si esaurisca nella concessione dei termini di cui all'articolo 183 del codice di rito.

Ne esce ristrutturata anche la fase decisoria, cos� da evitare passaggi inutili come l'udienza finalizzata solo alla precisazione delle conclusioni, e si estende anche al contumace la regola per cui la mancata contestazione rende i fatti allegati dalla controparte non bisognosi di essere provati.

Ricorso in appello

Particolarmente importante la riforma del giudizio di impugnazione innanzi alla Corte d'Appello: quanto alla fase introduttiva, si rendono pi� stringenti le tecniche di formulazione dei motivi di appello, che devono peraltro rispondere ai canoni di sinteticit� e chiarezza, e si mantiene il c.d. "filtro" che, in caso di manifesta infondatezza dell'appello per motivi di merito, ma anche di rito, consentir� al consigliere istruttore alla prima udienza di trattazione di fissare l'udienza di discussione orale della causa davanti al collegio ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile.

Quanto alla gestione delle udienze, si ripristina la figura del consigliere istruttore, davanti al quale si svolgeranno tutte le udienze di trattazione, di istruzione e di precisazione delle conclusioni, che ammetter� e assumer� eventuali mezzi di prova e riferir� al collegio per l'adozione dei provvedimenti decisori. Infine, si vuole introdurre una norma di delega volta a rivedere le fattispecie di rinvio dal giudice di appello al giudice di primo grado.

Giudizio in Cassazione

Quanto al ricorso in Cassazione, si introduce espressamente il principio di chiarezza e sinteticit� degli atti di parte. Il ricorso dovr� contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa, la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, nonch� la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, del passo dell'atto processuale, del documento e del contratto o accodo collettivo sul quale lo stesso si fonda, nonch� del momento in cui essi sono stati depositati o si sono formati nel processo.

Tra le altre novit� l'unificazione dei riti camerali, con soppressione della sezione di cui all'articolo 376 c.p.c., la concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici, e l'introduzione di un procedimento accelerato, rispetto alla ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

Per la fase decisoria del procedimento in camera di consiglio, si prevede che al termine della camera di consiglio l'ordinanza succintamente motivata possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilit� per il collegio di riservarne la redazione e la pubblicazione nei sessanta giorni dalla deliberazione

Previsto anche il c.d. rinvio pregiudiziale, in virt� del quale si potr� ottenere (a fronte di una questione di diritto nuova, sia di diritto sostanziale che processuale, e suscettibile di riproporsi in numerosi altri casi) una immediata pronuncia della Cassazione, evitando cos� che si debbano attendere anni prima di avere una linea interpretativa definita su tale questione.

Competenza del giudice di pace

La proposta emendativa interviene anche in tema di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace, con l'obiettivo di valorizzare lo strumento del tentativo di conciliazione che rimane obbligatorio e individuando il principio di estensione della competenza per materia dei procedimenti trattati dal giudice di pace in ambito civile.

Nel dettaglio, si propone che siano di competenza del giudice di pace le cause relative a beni mobili di valore non superiore a trentamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, e le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore valore non superi cinquantamila euro.

Famiglia: in arrivo il rito unificato

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Confermata l'intenzione di introdurre un rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie nel titolo V del libro secondo del codice di procedura civile, tra i quali saranno compresi i giudizi per l'attribuzione o la rimozione di stato delle persone. Si tratter� di un modello ispirato a criteri di rapidit� ed efficacia, con espressa previsione di ampi poteri ufficiosi per il giudice, nelle materie relative a diritti indisponibili. Specifiche disposizioni sono dettate per la trattazione dei giudizi nei quali siano allegate violenze di genere o domestiche.
Qualora il processo non si chiuda alla prima udienza, andranno adottati provvedimenti provvisori al fine di assicurare, soprattutto alle parti deboli del rapporto e ai minori, immediata tutela nell'attesa della definizione del giudizio. Il nuovo procedimento sar� attribuito alla competenza collegiale con espressa previsione della delega al giudice relatore non solo per la trattazione e per l'istruzione, ma anche per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e per l'ammissione dei mezzi di prova.
Il modello processuale proposto permetter�, inoltre, di definire gi� alla prima udienza tutti quei procedimenti di separazione e divorzio per i quali non siano formulate domande accessorie. Per quanto riguarda il procedimento di divorzio a domanda congiunta delle parti, il presidente del tribunale potr� disporre la trattazione dell'udienza presidenziale, con il deposito di note scritte. Al fine di accelerare i procedimenti e per ridurne la consistenza numerica viene dettato un criterio di delega per l'abolizione dell'addebito, con la sola eccezione dei casi di violenza di genere o domestica.


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