Data: 05/06/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Indirizzo email condomino visibile: l'amministratore viola la sua privacy?

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Con il provvedimento DREP/SK162838-1/ (sotto allegato) il Garante per la protezione dei dati personali, risponde al reclamo (art. 77 Regolamento UE) datato 25 marzo 2021 di una cond�mina, ritenendo che la diffusione agli altri condomini del proprio indirizzo e-mail leda la sua privacy. Vediamo cosa � successo nel dettaglio e come ha risposto il Garante.

Una condomina propone reclamo al Garante della Privacy, facendo presente che il proprio amministratore di condominio, nelle comunicazioni via email che lo stesso inviava a diversi e numerosi destinatari, lasciava visibile ossia "in chiaro" l'indirizzo e-mail della reclamante.

La condomina narra inoltre di avere gi� richiesto la rettifica dei propri dati di contatto e-mail, ricordando al proprio amministratore che l'indirizzo di posta elettronica di una persona fisica, anche se non contiene il nome per intero del titolare, � comunque un dato personale, in base a quanto sancito dall'articolo 4 del Regolamento UE, che tra i dati personali annovera anche gli identificativi online.

Le utenze telefoniche non devono essere comunicate obbligatoriamente

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Il Garante, nel rispondere al reclamo, chiarisce che anche se la e-mail ha un contenuto che riguarda la gestione e l'amministrazione del condominio e come tale � oggetto di condivisione, come gi� precisato nella pronuncia del 19 maggio 2000 e nel Vademecum dedicato al Condominio e alla privacy del 10 ottobre 2013 "gli estremi identificativi delle utenze telefoniche intestate ai singoli cond�mini o ai loro familiari, non possono essere annoverati tra quelli oggetto di necessaria e obbligatoria comunicazione all'interno del condominio, in quanto gli stessi non rappresentano elementi utili a determinare i diritti e gli oneri della cosa comune, n� � rinvenibile alcun obbligo di legge in tal senso", fermo restando che l'amministratore pu� trattare e "comunicare i numeri di telefono ai cond�mini richiedenti con il consenso degli interessati (�) salve le eventuali disposizioni del regolamento di condominio." Stessa regola quindi per gli indirizzi email.

L'amministratore utilizzi la pec o la funzione "copia conoscenza nascosta"

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Il Garante, al fine di scongiurare la violazione della privacy tramite la diffusione dei indirizzi email dei condomini, invita l'amministratore a utilizzare la funzione "copia conoscenza nascosta" o, in alternativa, se � un professionista iscritto agli Ordini o Collegi ed esercita la propria attivit� sotto forma d'impresa (societ� di persone o di capitali), a munirsi di pec per inviare le comunicazioni condominiali.

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