Data: 15/06/2021 11:00:00 - Autore: Filippo Portoghese

Responsabilit� civile derivante da attivit� equestre

[Torna su]

La comprovata inesperienza del cavaliere determina il criterio di imputazione della responsabilit�. Questo quanto si ricava dalla sentenza n. 794/2020 del tribunale civile di Pistoia nella seguente vicenda.

La vicenda

Un minore subisce un grave infortunio a seguito della caduta da cavallo mentre frequenta una lezione di equitazione presso un centro ippico. Al momento della caduta non � presente il suo istruttore bens� una collega di questi alla quale era stata (solo) momentaneamente affidata la conduzione della lezione. Una volta ordinato agli allievi il comando di iniziare il trotto, il cavallo di uno di questi si rifiuta di partire. L'istruttrice agita il frustino vicino alla zampe del cavallo al fine di stimolarne la partenza con l'unico risultato di fare imbizzarrire l'animale che parte al galoppo lungo la pista. Durante questa improvvisa corsa al galoppo l'allievo, esaurita la forza fisica per rimanere aggrappato al cavallo, cade sotto la pancia dell'animale che con lo zoccolo gli passa sopra il viso, provocandogli gravissime lesioni.
I genitori del minore in proprio e in qualit� di esercenti la potest� genitoriale sul di loro figlio (che divenuto maggiorenne si costituir� autonomamente) citano in giudizio il centro ippico per farne accertare la responsabilit� nella produzione dell'incidente e -per l'effetto - sentirlo condannare ai danni tutti subiti dal figlio quantificati complessivamente in euro 135.267,65.
Il centro ippico si costituisce, contesta tutto quanto ex adverso dedotto e chiama in manleva la propria compagnia di assicurazione. Questa, autorizzata la chiamata in causa, chiede il rigetto della domanda di manleva per inoperativit� della garanzia e in ulteriore subordine l'applicazione delle franchigie previste nella convenzione multirischi.

Responsabilit� ex art. 2050 c.c.

[Torna su]
La domanda attorea viene accolta ai sensi dell'art. 2050 del codice civile e la relativa sentenza si allinea a quello che � un pacifico orientamento che si pone in linea di continuit� con la pregressa giurisprudenza di legittimit� (si vedano, tra le diverse, Cass. Civ. n. 6737/2019; Cass. Civ. n. 24211/2015).
Nel caso di specie l'allievo � (era) un principiante; al tempo dell'incidente aveva dieci anni e stava partecipando ad una lezione di base. Nonostante i suoi cinque anni di attivit� equestre alle spalle, non poteva reputarsi un cavallerizzo esperto. Il centro ippico avrebbe dovuto quindi provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'incidente secondo quanto prevede l'art. 2050 c.c. E' invece emerso che l'istruttrice presente al momento della caduta (in sostituzione dell'istruttore titolare allontanatosi per una emergenza in scuderia) non aveva n� qualifica n� titolo per impartire lezioni di equitazione. Ergo, si afferma in sentenza, l'avere lasciato in campo con gli allievi in luogo dell'istruttore chi non aveva titolo per esserci non pu� soddisfare alcuna idonea misura a livello organizzativo per impedire che l'evento si possa verificare.
Precisa altres� il Tribunale che la prova liberatoria incombente sul centro ippico non � derivabile dalla sola lamentela circa la condotta imprudente o negligente dell'allievo (argomentazioni avanzate dal centro ippico e dalla compagnia di assicurazione). Doveva invece parte convenuta dimostrare di avere posto in essere tutti gli accorgimenti preventivi o le idonee cautele al fine di impedire l'accadimento, tenuto conto della pericolosit� insita nell'attivit� in parola. Alcuna rilevanza pu� avere la ritenuta mansuetudine del cavallo (considerando la corporatura dell'allievo e la mole del cavallo) o la pretesa condotta disattenta dell'allievo incapace di mantenere il dovuto assetto tanto da cadere perdendo l'equilibrio e cadere.
L'incidente � i avvenuto durante una lezione di equitazione in campo aperto ed � ben � possibile che il cavallo si possa imbizzarrire motivo per cui lo svolgimento di attivit� di insegnamento equestre � considerata - ove svolta come nel caso in esame a principianti- una attivit� pericolosa richiedendo una cautela e l'adozione di misure precauzionali da parte del gestore del maneggio che nel caso in esame sono difettate.
Tra le righe della sentenza si pu� dunque leggere che nell'ambito della attivit� equestre e della responsabilit� civile che ne segue non vi � una automatica attrazione all'interno dei confini dell'art. 2050 c.c.. Attrazione che si manifesta quando vi � comprovata inesperienza del praticante sicch� l'attenzione non � riposta sull'animale (il cavallo) quanto sul cavaliere. La prova liberatoria in questi casi e rispetto alla previsione dell'art. 2052 c.c. (limitata alla sussistenza del caso fortuito) si raggiunge sol dimostrando di aver adottato tutte le idonee cautele atte ad evitare il danno. Onere certamente meno gravoso rispetto all'ipotesi di cui all'art. 2052 c.c..
Sorvolando sugli aspetti di quantificazione del riconosciuto danno pari a euro 90.894,55, � interessante soffermarsi sulla domanda di manleva svolta dal centro ippico nei confronti della compagnia di assicurazione. Questione di primario interesse e immediatamente seguente quella della imputazione di responsabilit�. Ebbene nelle caso in commento tale domanda di manleva viene respinta dovendosi reputare escluso dalla copertura assicurativa il caso in esame. Si legge in sentenza che un preciso articolo della polizza multirischi esclude che i cavalieri possano essere considerati terzi e dunque il danno in questione, essendo occorso ad un cavaliere (ossia Tizio) nel corso di una lezione, non rientra nella copertura assicurativa garantita dalla compagnia di assicurazione terza chiamata.
E' pi� che intuibile il vulnus per il convenuto (e soccombente) centro ippico. Altrettanto ragionevole supporre coerente con la natura dell'attivit� svolta dal contraente e dall'assicurata come anche conforme a buon senso logico e giuridico che la polizza in questione fosse stata stipulata principalmente proprio per avere una copertura con riferimento ai danni subiti dai cavalieri a causa dei cavalli (cadute da cavalli, calci dei cavalli, ecc.). Ma tanto �.

Avv. Filippo Portoghese
Via priv. Cesare Battisti n. 2
20122 Milano
Tel. 333 2593244
filippoportoghese@studiolegaleportoghese.it


Tutte le notizie