Data: 07/06/2021 11:00:00 - Autore: Maria Luisa Missiaggia

Mantenimento e convivenza

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Se nel corso del proprio matrimonio la coppia sceglie di non convivere questo non fa sì che vengano meno i diritti e gli obblighi patrimoniali derivanti dall'essere sposati. È quanto è stato sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 13450/2021.

I motivi del ricorso

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La Corte interviene rigettando il ricorso portato avanti dal marito e dando seguito alla decisione della Corte d'Appello di, sull'onda di quanto stabilito all'interno del primo grado di giudizio, confermare il mantenimento di 200 € al mese per la moglie nonostante la mancata convivenza nel corso della vita matrimoniale.
I motivi addotti dal marito per ricorrere in Cassazione sono la violazione dell'art. 156 c.c. (Enuncia gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi) "per avere la Corte territoriale riconosciuto i presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento pur avendo accertato che ciascuno dei coniugi aveva sostanzialmente contribuito a vivere e a mantenersi con le proprie risorse sicché non vi era, a monte, alcun tenore di vita coniugale o alcuno standard familiare al quale parametrare l'assegno di mantenimento" e la violazione e falsa applicazione degli articoli 189 e 710 c.p.c. "per avere la Corte di merito erroneamente comparato i redditi delle parti anche in virtù della lettera di licenziamento prodotta dalla moglie all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza considerare le preclusioni proprie del rito ordinario…".

Secondo il marito, dunque, l'intervenuto licenziamento della moglie avrebbe dovuto inserirsi all'interno del processo solamente in sede di revisione delle statuizioni economiche della sentenza di separazione come stabilito dall'articolo 710 c.p.c.

Residenza coniugi in luoghi diversi non fa venir meno gli obblighi

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In relazione al primo motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto che anche se la residenza dei coniugi è posta in luoghi diversi e dunque manca una effettiva convivenza, questo non comporta il venir meno della comunione spirituale e materiale della coppia e conseguentemente permane l'obbligo di assistenza familiare in capo ad entrambi: "(..) in esame le modalità di svolgimento della vita coniugale, che si sono protratte per quattordici anni, pur connotate dal mantenimento della residenza in luoghi diversi, sono state correttamente apprezzate dai giudici di appello che hanno evidenziato come, ciò nonostante, si era costituito tra le parti il vincolo matrimoniale a tutti gli effetti, con conseguente permanenza del dovere di assistenza familiare in sede di pronunciata separazione". A sostegno di tale decisione viene citata la precedente giurisprudenza della stessa Corte che con la sentenza n. 19349/2011 aveva sancito che: "(…) l'art. 156 cod. civ. non pone l'instaurazione di un'effettiva convivenza fra i coniugi, potendo la mancata convivenza trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze e dovendo comunque essere intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per sé non escludente la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi ed alla quale comunque non può attribuirsi efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio".
Anche il secondo motivo viene considerato dalla Corte inammissibile facendo leva sul principio del "rebus sic stantibus" applicabile ai procedimenti riguardanti gli assegni di mantenimento e che si sostanzia nella necessità, per il giudice, di valutare fatti sopravvenuti, straordinari ed imprevedibili che modificherebbero l'equilibrio tra le parti ed altererebbero l'assetto stabilito dalla sentenza.
È quindi evidente come la convivenza di due coniugi non sia elemento fondamentale per il configurarsi i diritti ed obblighi patrimoniali in caso di separazione e divorzio.


A cura dell'Avv. Maria Luisa Missiaggia, con la collaborazione di Ludovico Raffaelli


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