Data: 06/06/2021 16:00:00 - Autore: CLAUDIA TACCANI

Area cani: cosa si può fare

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Sebbene questo luogo sia riservato ai nostri cani, ci sono delle regole da rispettare per garantire tutti gli interessi, soprattutto la sicurezza degli animali e dei relativi accompagnatori.

Anche l'area cani, pertanto, è soggetta a determinate regole tra cui, principalmente, quella di raccogliere le deiezioni del proprio animale, di non entrare / o allontanarsi in caso di potenziale pericolo così, pure, di non frequentare l'area nel caso in cui il cane femmina sia in calore.

In riferimento alla raccolta delle deiezioni, questo adempimento risulta essere non soltanto un dovere civico ma anche un obbligo di legge, come previsto nel regolamento d'uso dell'area, per garantire la pulizia e l'igiene, evitando la trasmissione di malattie tra i cani frequentatori.

Per quanto riguarda invece l'utilizzo del guinzaglio, quest'ultimo non è obbligatorio ma, in caso di potenziale pericolo, risulta necessario tenere presente che, anche se ci troviamo in un'area dove il cane può essere tenuto in libertà, questo non esclude un'eventuale responsabilità ex art. 2052 c.c. in caso di danni a cose, animali o persone. In quest'ultimo caso ricordiamo anche la potenziale responsabilità per il delitto ex art. 590 c.p.

Ulteriore ed importante consiglio, per nulla scontato, è quello di evitare di utilizzare l'area occupata o lasciare libero il cane se quest'ultimo ha un'indole "impegnativa": meglio accertarsi che non ci siano altri cani con i quali possa avere problemi.

In caso di zuffa, consigliamo di procedere subito alla cura degli animali feriti, raccogliere i dati del detentore dell'altro cane e dei testimoni presenti al momento del fatto, per avere eventuale supporto nella ricostruzione della dinamica.

Ogni caso deve essere valutato nello specifico e ricostruire la dinamica del fatto per provare l'addebito di responsabilità.

Successivamente, è possibile chiedere al responsabile il rimborso delle spese sostenute per la cura del cane, senza escludere un risarcimento del danno il cui onere della prova è a carico del richiedente.

Cosa fare, invece, se il comune o zona di residenza è priva di un'area cani?

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Invocare la costruzione o comunque la riserva di una parte del parco pubblico ad un'area cani è un "interesse pubblico".

Diverse sono ormai le persone che hanno uno o più cani in famiglia e l'animale ne è parte integrante.

Poiché la regolamentazione generale non prevede la possibilità di lasciare libero il cane per strada o in un parco (in quest'ultimo caso possono esserci delle deroghe su disposizione del Comune che concede spazi aperti dedicati ai cani liberi, come ad es. Milano con delibera di giunta del Municipio 1 n. 118/2018 del 17.07.2018), l'amministrazione comunale deve tenere in considerazione l'interesse dei cittadini che hanno la necessità di lasciare correre il proprio cane e, soprattutto, rispettare il benessere dell'animale.

Il consiglio pratico è quello di presentare istanza scritta al sindaco del comune, firmata da più persone che condividono la stessa necessità, depositandola all'ufficio protocollo o a mezzo pec.

Se presente un ufficio tutela animali (UTA) e o un Garante per i diritti degli animali, si suggerisce di inviare medesima richiesta al responsabile ed effettuare eventuali sopralluoghi in aree che possano essere ritenute idonee.

Come funziona invece per i parchi pubblici?

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L'accesso in un'area verde solitamente viene regolata a livello comunale con tanto di ordinanze sindacali o regolamenti comunali d'uso del verde.

Possiamo sostenere che il trend normativo è quello di lasciare libero l'accesso in un parco pubblico ai quattro zampe, mediante guinzaglio, escludendo le aree di gioco per bambini e con obbligo della raccolta deiezioni.

Purtroppo, come esperienza insegna, si sono verificati casi in cui alcuni Comuni hanno imposto il divieto assoluto di accesso con i cani in parchi e aree verdi pubbliche: il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), a seguito di impugnazione di tali ordinanze da parte di associazioni soggetti interessati, ha annullato queste disposizioni perché, di fatto, sproporzionate rispetto all'interesse tutelato e lesive per i cittadini proprietari di animali.

A questo proposito si segnala una recente vittoria di OIPA Italia Odv insieme ad ENPA per aver ottenuto l'annullamento di una delibera del comune di Ostuni che prevedeva il divieto di accesso dei cani, anche se accompagnati, a quattro, principali, aree verdi della città, con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce – Sezione Terza, pubblicata il 01.02.2021 a seguito del ricorso numero di registro generale 1569 del 2019.

Il principio indicato nella decisione di cui sopra, è conseguente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale in ambito amministrativo, mediante il quale si rileva che il fine della sicurezza o dell'igiene pubblica, anziché con divieti assoluti e perentori, "può essere soddisfatto attraverso l'attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all'obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di … condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola), trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicché il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, a fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l'esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l'Amministrazione" (In tal senso ex multis TAR Puglia – Bari, sez. III, sentenza del 16 marzo 2018, n. 359; TAR Campania – Salerno, Sez. II, sentenza del 30 marzo 2017, n. 642; TAR Sardegna, Sez. I, sentenza del 12 febbraio 2016, n. 128).

a cura di

Avv. Claudia Taccani

Responsabile Sportello Legale OIPA Italia

www.oipa.org


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