Data: 13/04/2022 07:00:00 - Autore: Lucia Izzo

CILA: cos'è

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CILA è l'acronimo di "Comunicazione di inizio lavori asseverata". Trattasi non di un titolo abilitativo, ma di una semplice comunicazione asseverata, necessaria per eseguire determinate opere e lavori di natura edilizia. Trattasi in particolare di un istituto previsto e introdotto dal d.lgs. n. 222/2016, che ha inserito questo titolo abilitativo nel nuovo art. 6-bis del Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/01).

Documenti CILA

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La CILA, asseverata da un tecnico abilitato (dunque iscritto ad Albo professionale) deve essere trasmessa dall'interessato all'amministrazione comunale assieme all'elaborato progettuale. Il tecnico nella CILA attesta, sotto la propria responsabilità che:
  • i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti;
  • le opere sono compatibili con la normativa sismica, con quella sul rendimento energetico nell'edilizia;
  • non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.
La comunicazione contiene anche i dati identificativi dell'impresa a cui si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Per gli interventi soggetti a CILA, se la comunicazione di fine lavori è accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima dovrà essere tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
Come avviene per l'edilizia libera, le Regioni a statuto ordinario possono subordinare a CILA interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 6-bis e dovranno disciplinare le modalità di espletamento dei controlli e dei sopralluoghi in loco.

Quanto costa la CILA

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Il costo della CILA varia naturalmente non solo da zona a zona, ma anche dal professionista a cui ci si rivolge per effettuarla. Questo infatti è il costo che incide maggiormente sulle tasche di chi deve eseguire delle opere in casa propria. In genere però se ci si rivolge a un geometra il prezzo medio varia dai 400 ai 750 euro.

CILA: quando serve

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La Cila, in base a quanto risulta dalla lettura dell'0art. 6bis del Testo Unico dell'Edilizia è un istituto di carattere residuale. La Cila infatti è prevista per gli interventi che non sono contemplati nell'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del TUE (edilizia libera, opere subordinate a permesso di costruire, interventi sottoposti a SCIA).

Gli interventi non rientranti nelle categorie predette, sono infatti realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio).

Scendendo nel dettaglio la comunicazione di inizio lavori asseverata rappresenta il regime amministrativo utilizzabile ogni qualvolta deve essere realizzato uno tra gli interventi edilizi individuati nella Tabella A, sez. II, allegata al Decreto Legislativo 222/2016.

Nel dettaglio, trattasi degli interventi di:
  • manutenzione straordinaria "leggera", ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  • restauro e risanamento "leggero", qualora non riguardino parti strutturali dell'edificio;
  • eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione dell'attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato;
  • movimenti di terra non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;
  • serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attività agricola che presentino strutture in muratura;
  • realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale.

CILA ristrutturazione

La ristrutturazione di un immobile, da quanto abbiamo appena compreso, è sicuramente uno dei campi di maggiore applicazione della CILA, se questa comporta ad esempio la demolizione e la costruzione dei tramezzi, perché si vogliono modificare le pareti interne.

Sanzioni e controlli

La comunicazione asseverata, abbiamo visto, è obbligatoria quando devono essere eseguiti certi interventi. Il mancato rispetto comporta l'applicazione conseguente di sanzioni.

CILA in sanatoria o multa?

In particolare la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Importo che viene ridotto di due terzi se la comunicazione viene effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
Trattasi quindi di una multa vera e propria, non di una sanatoria come molti impropriamente definiscono il pagamento dell'importo di 1000 euro o ridotto se ad un certo punto la comunicazione, dopo aver iniziato i lavori, viene inoltrata.

Poteri di controllo della PA

Trattandosi di una comunicazione asseverata da un tecnico e non di un titolo che richiede un preventivo controllo da parte della PA, è evidente che l'intenzione del legislatore, attraverso l'introduzione della CILA, era di semplificare e snellire le procedure in caso di opere di scarsa entità e rilevanza.
Come ha affermato infatti il TAR Lazio (sent. n. 11155/2019 che richiama il parere n. 1784/2016 del Consiglio di Stato), "l'attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest'ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall'amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio".
Ne consegue che P.A. esercita un potere di vigilanza contro gli abusi
  • di natura meramente sanzionatoria in caso di opere che richiedono la CILA;
  • di tipo invece repressivo, inibitorio, conformativo e di autotutela quando entrano in campo lavori che richiedono la SCIA.

CILA e SCIA: differenza

La diversa natura dei controlli della PA nei casi in cui, per i lavori è necessaria la CILA o la SCIA, è un ottimo spunto per vedere qual è la differenza principale tra i due istituti.
  • La CILA, come abbiamo visto, è una comunicazione che deve essere effettuata da parte di un tecnico abilitato se le opere da realizzare riguardano gli ambienti interni, come lo spostamento dei vani ad esempio.
  • La SCIA invece è necessaria quando le opere da realizzare vanno a modificare le componenti strutturali dell'edificio, tanto da dare vita a un immobile nuovo e diverso.
Vai alla guida sulla SCIA

CILA e Superbonus 110%

La CILA riguarda anche le opere del Superbonus. Ricordiamo infatti che il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha introdotto il cd. "Superbonus 110%", che consiste in una agevolazione che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, antisismica, che comportano l'installazione degli impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
A differenza di quanto inizialmente previsto, a partire dal 1° giugno 2021, per beneficiare del Superbonus 110% non occorre più l'attestazione dello stato legittimo degli immobili. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 77/2021) ha infatti semplificato la procedura di accesso allo scopo di favorire l'efficientamento energetico degli edifici.
Nel dettaglio, l'art. 33 del Decreto semplificazioni ha sostituito il comma 13-ter dell'art. 119 del D.L. Rilancio stabilendo che gli interventi agevolabili di cui al medesimo articolo, ad esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA andranno attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero andrà attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiederà l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 380/2001. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

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