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Data: 13/06/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Sottrazione di persone incapaci[Torna su]
Il "conflitto" o meglio l'astio del coniuge tradito verso la persona offesa, non ne legittima la condotta finalizzata a impedire gli incontri della madre con le figlie per diverso tempo. La sentenza della Corte di appello, che ha assolto l'imputato dal reato di sottrazione di persone incapaci, va quindi annullata. Occorre infatti un rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per decidere nuovamente sui fatti. Queste le conclusioni della Cassazione espresse nella sentenza n. 22086/2021 (sotto allegata) al termine della vicenda penale in cui l'imputato, accusato del reato di sottrazione delle figlie minori alla madre, con le quali condivide la responsabilità genitoriale, viene assolto in sede di appello dal reato di cui all'art. 574 c.p. che punisce la sottrazione di persone incapaci. Il reato non è escluso dal conflitto coniugale[Torna su]
Il Procuratore Generale però ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi.
L'infedeltà della ex non giustifica la condotta ostruzionistica[Torna su]
La Corte di Cassazione adita dichiara fondato il ricorso del Procuratore Generale e lo accoglie. La Corte rileva che dalla motivazione di primo grado emerge che l'imputato e la sua famiglia, dopo aver scoperto la relazione extraconiugale della persona offesa, hanno reagito impedendo alla stessa di avere rapporti con le figlie e negandole qualsiasi forma di aiuto, tanto che la donna a un certo punto è stata costretta ad allontanarsi per cercare un alloggio, spostandosi da un posto all'altro. Risulta poi che la donna da quel momento non è più riuscita ad avere per diverso tempo incontri con le minori e che quando sono stati disposti incontri protetti con le stesse, l'imputato li ha ostacolati. Per quanto riguarda quindi il giudizio della Corte di Appello la stessa ha errato nel motivare l'assoluzione dell'imputato valorizzando il rapporto conflittuale esistente tra i coniugi, nato anche a causa della relazione extraconiugale della donna. La Corte di Appello infatti si è limitata a ritenere che i vari spostamenti della donna, alla ricerca di un alloggio e la condotta ostruzionistica dell'uomo causata dal rapporto conflittuale con la ex, abbiano reso difficili i contatti tra la madre e le figlie. Essa però non ha ritenuto provata la volontà dell'uomo di sottrarre le figlie alla potestà genitoriale della madre. Il ragionamento della Corte quindi non è chiaro. La stessa, visto che ha ribaltato la decisione di primo grado, avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata per diverse ragioni:
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