Data: 15/06/2021 11:00:00 - Autore: Maria Carmela Call�

Certificazione medica per lo sport amatoriale e le attivit� ludico-motorie

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Nel 2013 con il cd "Decreto del Fare" � stata abrogata l'obbligatoriet� della certificazione medica per la pratica dello sport a livello "amatoriale" e per le attivit� ludico-motorie in genere, obbligo introdotto dalla Legge Balduzzi (l. n. 189/2012).
Naturalmente, ci� non significava all'epoca e neppure oggi che sia stata anche eliminata la possibilit� per il titolare di una palestra o di un centro Fitness di richiedere una certificazione medico sportiva di idoneit� fisica limitatamente all'accesso ad esse ed alla specifica attivit� praticata. E ci� in quanto il rapporto che si instaura tra colui che aspira a frequentare le suddette strutture ed il titolare delle stesse � un vero e proprio contratto di natura privata in cui la volont� delle parti ha la prevalenza su le singole aspettative. Esso ha ad oggetto la messa a disposizione delle apparecchiature unitamente alla guida di un istruttore o di un maestro di fitness, dietro il pagamento di un corrispettivo.
Di tal che il responsabile delle stesse ben pu� subordinare la sua conclusione alla presentazione da parte dell'interessato di una certificazione medica attestante la sua idoneit� fisica.
Il che si traduce in una maggiore tutela per scongiurare i pericoli per i titolari di detti centri di finire nelle maglie della giustizia per gli eventuali infortuni occorsi ai frequentatori.
Il Decreto dal Ministro della Salute del 2014 dal titolo "Le linee guida di indirizzo in materia di attivit� sportiva non agonistica". Ed al riguardo viene in esso precisato che devono effettuare tale certificazione:
a) gli alunni interessati all' attivit� fisico sportiva parascolastica, organizzata dalle scuole al di fuori dell'orario di lezione;
b) gli alunni che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;
c) gli alunni che fanno sport presso societ� collegate alle Federazioni sportive ed al CONI.

Classificazione dei certificati medici sportivi

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Oggi i certificati medici sportivi si possono classificare nel modo seguente:
a) certificato medico agonistico: disciplinato dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982;
b) certificato medico non agonistico: disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; dall'art. 42 bis del dl n. 69/2013 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98/2013); dall'art. 4, comma 10 septies, del dl n. 101/2013 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 125/2013); dal Decreto del Ministro della Salute dell'8 agosto 2014 (Linee-Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attivit� sportiva non agonistica); dalla Nota esplicativa del 17 giugno 2015; dalla Nota integrativa del 28 ottobre 2015;
c) certificato medico per l'esercizio di attivit� ludico � motoria: disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 e dall'art. 42 bis del dl n. 69/2013;
d) certificato medico per l'esercizio di attivit� di particolare ed elevato impegno cardiovascolare: disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013;
e) certificato medico agonistico per disabili: disciplinato dal decreto del Ministro della Sanit� del 4 marzo 1993.
Nel caso delle attivit� a livello agonistico, esistono delle regole base, in materia sanitaria, che valgono sia per gli atleti normodotati sia per quelli con disabilit�.
Per entrambi infatti � necessaria una visita medica che certifichi l'idoneit� alla pratica agonistica. Tale visita deve essere eseguita una volta l'anno o anche prima, in caso sia ritenuto necessario dai sanitari, e solo dai medici dello sport o da altri medici autorizzati sulla base dell'articolo 5 ultimo comma del decreto legge del 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 33/80.

Certificato medico sportivo per i soggetti diversamente abili

Tuttavia si deve precisare che le attivit� sportive per persone con disabilit� vengono suddivise in due grandi gruppi in base all'impegno muscolare e cardiorespiratorio. Si distinguono quindi in:
1. attivit� ad impegno lieve-moderato che comprendono automobilismo, karting, bocce, bowling, scherma, tennis tavolo, tiro a segno, tiro con l'arco e vela
2.attivit� ad impegno elevato che sono costituite da atletica leggera, attivit� subacquee, basket in carrozzina, calcio, goalball, torball, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, nuoto, pallanuoto, pallavolo, pallamano, pentathlon moderno, sci alpino, sci di fondo, slittino, sollevamento pesi e tennis.
Per ottenere il rilascio del certificato di idoneit� a uno degli sport compresi nelle attivit� a impegno lieve-moderato sono necessari una visita medica, un elettrocardiogramma (ECG) a riposo e l'esame delle urine. Per gli sport a livello elevato, invece, agli esami sopra elencati bisogna aggiungere l'elettrocardiogramma anche sotto sforzo, la spirografia e l'RX dei segmenti scheletrici vicarianti negli amputati con periodicit� biennale, solo se questi sono direttamente coinvolti nel gesto sportivo
Oggi l'accesso allo sport � tutto fuorch� garantito a chiunque.
In caso di patologia rara, ad esempio, ed in mancanza di un'associazione che tuteli i diritti del singolo disabile viene spesso richiesta una vera e propria valanga di documenti, certificati, scartoffie che non � ritenuta indispensabile per tutti. Salta all'occhio che ci sia a tutti gli effetti una disomogeneit� di trattamento fra disabile e normodotato.
Molte strutture sportive sono ad oggi fatiscenti ed assolutamente inadatte all'accesso di una persona con difficolt� motorie (primo ostacolo che si incontra) ma la barriera pi� insormontabile � spesso quella dei "no" che vengono presentati al disabile che voglia praticare un'attivit� sportiva.
Spesso, in caso di patologie conosciute e dagli esiti simili per la maggior parte dei malati, � possibile avvalersi del supporto di associazioni che favoriscono l'accesso del singolo all'attivit� sportiva. In caso di malattia rara o di fragilit� non riassumibili in grandi insiemi, far parte del mondo dello sport diventa molto difficile.
Non � raro trovare medici di base che non rilasciano il certificato necessario per frequentare la palestra o la piscina perch� temono ripercussioni in caso di incidenti. In questo caso il disabile viene rimandato all'�quipe che lo segue... se ne ha una, perch� in caso di malattie molto rare spesso non c'� nessun medico specifico che segue la persona. Se non ce l'ha, non fa sport. Chiaro e semplice, nonch� frustrante ed ingiustamente selettivo.

Criticit� e conclusioni

Non � raro sentirsi chiedere molta pi� documentazione di quanto non sia effettivamente stabilito dalla legge. Un infortunio in palestra rimane tale sia in caso di persona disabile che di normodotato, ma talvolta al disabile vengono richieste autocertificazioni che sollevino dalla responsabilit� dell'infortunio istruttori, compagni di corso e direzione della palestra stessa.
Questa montagna di ostacoli non fa che minare, volta dopo volta, la voglia spesso gi� recalcitrante di mettersi in gioco.
Essere disabile e voler fare sport non � una passeggiata. L'allenamento inizia molto prima di entrare in palestra e consiste nell'arrivare sul posto trovando un parcheggio libero e vicino, consiste nel vestirsi, frequentare il corso e poi di nuovo doccia, vestirsi, rimettersi in auto, andare a casa. Per la maggior parte di noi questo non � un problema ma per chi ha una mobilit� diversa dalla maggioranza non � semplice. Quando la voglia di fare sport supera questi ostacoli � importante avere la strada libera per dare sfogo a questo desiderio.
Solo con la Circolare del Ministero della Sanit� n. 34 del 20/10/1988, infatti, si fece per la prima volta riferimento espresso a livello interno agli atleti agonisti con disabilit� sancendo la disciplina relativa alla concessione della specifica idoneit� sportiva; e anche il formale riconoscimento dell'attivit� sportiva quale strumento fondamentale per l'integrazione sociale dei portatori di disabilit� � avvenuto solo con l'enunciazione all'art. 23 della nota "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", L. 5 febbraio 1992, n. 104, del diritto alla pratica dell'attivit� sportiva da parte di tutte le persone con handicap senza limitazione alcuna, demandando al Ministro della Sanit� la definizione di protocolli per la concessione dell'idoneit� alla pratica sportiva agonistica alle persone disabili. In attuazione al suddetto rinvio normativo, in analogia alle previsioni adottate per i normodotati nel D.M. 18 febbraio 1982, con il Decreto del Ministero della Sanit� 4 marzo 1993, ancora pienamente in vigore, sono stati finalmente dettati i criteri operativi per il riconoscimento della idoneit� specifica per la pratica dell'attivit� agonistica da parte di soggetti portatori di un handicap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, introducendo l'obbligo alla previa sottoposizione di specifico controllo in relazione alla particolarit� della disciplina sportiva che si desidera svolgere e in relazione alle particolarit� dell'handicap sussistente. Tuttavia la normativa in questione ha arginato il problema, ma non risolto, l'auspicio � che l'avvicinamento alla pratica sportiva di molti disabili sia da monito per una normativa pi� omogenea e meno farraginosa.

AVV. MARIA CARMELA CALLA'
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