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Data: 15/06/2021 11:00:00 - Autore: Maria Carmela Callà
Certificazione medica per lo sport amatoriale e le attività ludico-motorie[Torna su] Nel 2013 con il cd "Decreto del Fare" è stata abrogata l'obbligatorietà della certificazione medica per la pratica dello sport a livello "amatoriale" e per le attività ludico-motorie in genere, obbligo introdotto dalla Legge Balduzzi (l. n. 189/2012).Naturalmente, ciò non significava all'epoca e neppure oggi che sia stata anche eliminata la possibilità per il titolare di una palestra o di un centro Fitness di richiedere una certificazione medico sportiva di idoneità fisica limitatamente all'accesso ad esse ed alla specifica attività praticata. E ciò in quanto il rapporto che si instaura tra colui che aspira a frequentare le suddette strutture ed il titolare delle stesse è un vero e proprio contratto di natura privata in cui la volontà delle parti ha la prevalenza su le singole aspettative. Esso ha ad oggetto la messa a disposizione delle apparecchiature unitamente alla guida di un istruttore o di un maestro di fitness, dietro il pagamento di un corrispettivo. Di tal che il responsabile delle stesse ben può subordinare la sua conclusione alla presentazione da parte dell'interessato di una certificazione medica attestante la sua idoneità fisica. Il che si traduce in una maggiore tutela per scongiurare i pericoli per i titolari di detti centri di finire nelle maglie della giustizia per gli eventuali infortuni occorsi ai frequentatori. Il Decreto dal Ministro della Salute del 2014 dal titolo "Le linee guida di indirizzo in materia di attività sportiva non agonistica". Ed al riguardo viene in esso precisato che devono effettuare tale certificazione: a) gli alunni interessati all' attività fisico sportiva parascolastica, organizzata dalle scuole al di fuori dell'orario di lezione; b) gli alunni che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale; c) gli alunni che fanno sport presso società collegate alle Federazioni sportive ed al CONI. Classificazione dei certificati medici sportivi[Torna su] Oggi i certificati medici sportivi si possono classificare nel modo seguente: a) certificato medico agonistico: disciplinato dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982; b) certificato medico non agonistico: disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; dall'art. 42 bis del dl n. 69/2013 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98/2013); dall'art. 4, comma 10 septies, del dl n. 101/2013 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 125/2013); dal Decreto del Ministro della Salute dell'8 agosto 2014 (Linee-Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica); dalla Nota esplicativa del 17 giugno 2015; dalla Nota integrativa del 28 ottobre 2015; c) certificato medico per l'esercizio di attività ludico – motoria: disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 e dall'art. 42 bis del dl n. 69/2013; d) certificato medico per l'esercizio di attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare: disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; e) certificato medico agonistico per disabili: disciplinato dal decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993. Nel caso delle attività a livello agonistico, esistono delle regole base, in materia sanitaria, che valgono sia per gli atleti normodotati sia per quelli con disabilità. Per entrambi infatti è necessaria una visita medica che certifichi l'idoneità alla pratica agonistica. Tale visita deve essere eseguita una volta l'anno o anche prima, in caso sia ritenuto necessario dai sanitari, e solo dai medici dello sport o da altri medici autorizzati sulla base dell'articolo 5 ultimo comma del decreto legge del 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 33/80. Certificato medico sportivo per i soggetti diversamente abili[Torna su] Tuttavia si deve precisare che le attività sportive per persone con disabilità vengono suddivise in due grandi gruppi in base all'impegno muscolare e cardiorespiratorio. Si distinguono quindi in:1. attività ad impegno lieve-moderato che comprendono automobilismo, karting, bocce, bowling, scherma, tennis tavolo, tiro a segno, tiro con l'arco e vela 2.attività ad impegno elevato che sono costituite da atletica leggera, attività subacquee, basket in carrozzina, calcio, goalball, torball, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, nuoto, pallanuoto, pallavolo, pallamano, pentathlon moderno, sci alpino, sci di fondo, slittino, sollevamento pesi e tennis. Per ottenere il rilascio del certificato di idoneità a uno degli sport compresi nelle attività a impegno lieve-moderato sono necessari una visita medica, un elettrocardiogramma (ECG) a riposo e l'esame delle urine. Per gli sport a livello elevato, invece, agli esami sopra elencati bisogna aggiungere l'elettrocardiogramma anche sotto sforzo, la spirografia e l'RX dei segmenti scheletrici vicarianti negli amputati con periodicità biennale, solo se questi sono direttamente coinvolti nel gesto sportivo Oggi l'accesso allo sport è tutto fuorché garantito a chiunque. In caso di patologia rara, ad esempio, ed in mancanza di un'associazione che tuteli i diritti del singolo disabile viene spesso richiesta una vera e propria valanga di documenti, certificati, scartoffie che non è ritenuta indispensabile per tutti. Salta all'occhio che ci sia a tutti gli effetti una disomogeneità di trattamento fra disabile e normodotato.
Molte strutture sportive sono ad oggi fatiscenti ed assolutamente inadatte all'accesso di una persona con difficoltà motorie (primo ostacolo che si incontra) ma la barriera più insormontabile è spesso quella dei "no" che vengono presentati al disabile che voglia praticare un'attività sportiva. Spesso, in caso di patologie conosciute e dagli esiti simili per la maggior parte dei malati, è possibile avvalersi del supporto di associazioni che favoriscono l'accesso del singolo all'attività sportiva. In caso di malattia rara o di fragilità non riassumibili in grandi insiemi, far parte del mondo dello sport diventa molto difficile. Non è raro trovare medici di base che non rilasciano il certificato necessario per frequentare la palestra o la piscina perché temono ripercussioni in caso di incidenti. In questo caso il disabile viene rimandato all'équipe che lo segue... se ne ha una, perché in caso di malattie molto rare spesso non c'è nessun medico specifico che segue la persona. Se non ce l'ha, non fa sport. Chiaro e semplice, nonché frustrante ed ingiustamente selettivo. Criticità e conclusioni[Torna su] Non è raro sentirsi chiedere molta più documentazione di quanto non sia effettivamente stabilito dalla legge. Un infortunio in palestra rimane tale sia in caso di persona disabile che di normodotato, ma talvolta al disabile vengono richieste autocertificazioni che sollevino dalla responsabilità dell'infortunio istruttori, compagni di corso e direzione della palestra stessa.Questa montagna di ostacoli non fa che minare, volta dopo volta, la voglia spesso già recalcitrante di mettersi in gioco. Essere disabile e voler fare sport non è una passeggiata. L'allenamento inizia molto prima di entrare in palestra e consiste nell'arrivare sul posto trovando un parcheggio libero e vicino, consiste nel vestirsi, frequentare il corso e poi di nuovo doccia, vestirsi, rimettersi in auto, andare a casa. Per la maggior parte di noi questo non è un problema ma per chi ha una mobilità diversa dalla maggioranza non è semplice. Quando la voglia di fare sport supera questi ostacoli è importante avere la strada libera per dare sfogo a questo desiderio. Solo con la Circolare del Ministero della Sanità n. 34 del 20/10/1988, infatti, si fece per la prima volta riferimento espresso a livello interno agli atleti agonisti con disabilità sancendo la disciplina relativa alla concessione della specifica idoneità sportiva; e anche il formale riconoscimento dell'attività sportiva quale strumento fondamentale per l'integrazione sociale dei portatori di disabilità è avvenuto solo con l'enunciazione all'art. 23 della nota "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", L. 5 febbraio 1992, n. 104, del diritto alla pratica dell'attività sportiva da parte di tutte le persone con handicap senza limitazione alcuna, demandando al Ministro della Sanità la definizione di protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone disabili. In attuazione al suddetto rinvio normativo, in analogia alle previsioni adottate per i normodotati nel D.M. 18 febbraio 1982, con il Decreto del Ministero della Sanità 4 marzo 1993, ancora pienamente in vigore, sono stati finalmente dettati i criteri operativi per il riconoscimento della idoneità specifica per la pratica dell'attività agonistica da parte di soggetti portatori di un handicap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, introducendo l'obbligo alla previa sottoposizione di specifico controllo in relazione alla particolarità della disciplina sportiva che si desidera svolgere e in relazione alle particolarità dell'handicap sussistente. Tuttavia la normativa in questione ha arginato il problema, ma non risolto, l'auspicio è che l'avvicinamento alla pratica sportiva di molti disabili sia da monito per una normativa più omogenea e meno farraginosa. AVV. MARIA CARMELA CALLA' Via Marconi I traversa 89044 - LOCRI E – mail: mariacalla@libero.it, Pec: maria.calla@avvocatilocri.legalmail.it
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