Data: 08/06/2021 17:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Vaccinazioni minori: chi decide in caso di conflitto tra genitori?

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Aperte le vaccinazioni Anti-covid ai minorenni si pone il problema del consenso.

Il nostro codice civile prevede, come regola generale che, per quanto riguarda le decisioni di maggior rilievo sui figli, i genitori esercitano la responsabilità genitoriale nella stessa misura e che in caso di contrasto uno dei due ha la possibilità di rivolgersi al giudice. Quando il problema però ha a che fare con le vaccinazioni e quindi con la salute del minore, la questione diventa assai delicata. Sul tema diverse sono le pronunce giurisprudenziali.

La Corte di Appello di Napoli ad esempio, nella sentenza del 30 agosto, ha dovuto decidere su una vicenda relativa alla vaccinazione obbligatoria del figlio di due genitori separati. La madre si opponeva al trattamento, mentre il padre era di parere favorevole. La Corte alla fine ha deciso in favore del padre, respingendo il reclamo della madre contro il decreto del Tribunale dei Minori, che aveva disposto l'affievolimento della responsabilità genitoriale della donna per quanto riguarda la somministrazione delle dosi di vaccino, conferendo al padre l'incarico di provvedere ad accompagnare il figlio per sottoporlo alle vaccinazioni e riaccompagnarlo a casa.

In assenza di pregiudizio per la salute del figlio, come nel caso di specie, la Corte ricorda che: "È assolutamente acclarato il ruolo sociale e il valore etico ed economico delle vaccinazioni. Le vaccinazioni devono essere considerate come un "intervento collettivo", in quanto oltre a proteggere il singolo permettono anche la protezione in collettività dei soggetti vulnerabili (ad es., immunodeficienti congeniti o immunodepressi, ecc.), permettendo in buona sostanza il controllo della trasmissione delle malattie oggetto del programma vaccinale. Il beneficio è dunque diretto, derivante dalla vaccinazione stessa che immunizza totalmente o parzialmente la persona vaccinata rispetto alle conseguenze di una patologia, e indiretto, in virtù della creazione di una rete di sicurezza a favore dei soggetti non vaccinati."

Decisione similare in una situazione similare quella presa dal Tribunale di Roma con l'ordinanza del 16 febbraio 2017. Il provvedimento ha infatti prescritto che: "per le decisioni in relazione alle vaccinazioni i genitori seguano quanto indicato dal pediatra del Servizio Sanitario Nazionale, qualora il pediatra ritenesse opportuno sottoporre la minore a vaccinazioni il genitore più diligente sarà autorizzato a condurre la minore nelle strutture specializzate per eseguire le vaccinazioni indicate dal pediatra, e per sottoscrivere i relativi consensi anche in assenza del consenso dell'altro genitore, con onere di comunicazione all'altro di quanto effettuato."

In un altro caso invece, risolto dal Tribunale di Milano con un provvedimento del 2018, la madre aveva azionato un ricorso 709 ter c.p.c per chiedere che i figli venissero sottoposti a tutte le vaccinazioni obbligatorie e ad alcune facoltative. Vaccinazioni a cui il padre, avvicinatosi alla medicina omeopatica, si opponeva. In quel caso il Tribunale di Milano ha deciso di sottoporre i minori alle vaccinazioni obbligatorie, ma non a quelle facoltative perché la loro mancata somministrazione non sarebbe risultata pregiudizievole per la salute dei bambini considerata la loro età e la scarsa diffusione territoriale delle malattie contro le quale la madre richiedeva l'immunizzazione.

Rispondendo alla domanda iniziale, ossia chi decide per le vaccinazioni dei minori se i genitori la pensano diversamente, occorre chiarire che:

  • se la coppia è separata e non trova un accordo sulle vaccinazioni del figlio minore allora a decidere è il giudice della separazione;
  • se invece la coppia non è separata ci si dovrà rivolgere al Tribunale dei minorenni;
  • se poi il figlio è ormai prossimo alla maggiore età allora è molto probabile che venga ascoltato anche il diretto interessato sulla vaccinazione.

Vaccinazioni soggetti incapaci: chi decide?

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Come è noto quando un soggetto è affetto da una infermità che lo rende totalmente o parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi viene disposta la nomina di un tutore, un curatore o un amministratore di sostegno. Il Tribunale di Cassino con il decreto del 30 aprile 2021 n. 9468 ha riconosciuto a un amministratore di sostegno il potere di prestare il proprio consenso al vaccino. Nel caso in cui però dovessero insorgere conflitti in relazione alla somministrazione del vaccino, competente a pronunciarsi è il giudice tutelare.

Vaccino anti-Covid per soggetti ricoverati nella RSA

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Sul consenso che deve essere manifestato per sottoporre i soggetti incapaci alla vaccinazione anti-Covid si è espresso nello specifico il decreto legge n. 1/2021, che ha dettato "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", poi modificato dalla legge n. 6/2021(sotto allegata).

L'art. 5 del decreto prevede infatti che i soggetti incapaci, ricoverati presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il proprio consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 tramite il proprio tutore, curatore, amministratore di sostegno o fiduciario (come previsto dalla legge n. 219/2017 che disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate al trattamento), in ogni caso nel rispetto di quanto lo stesso ha già espresso e che risulta registrato nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere."

Se poi il soggetto si trova in una condizione d'incapacità naturale o il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono reperibili per 48 ore, allora la funzione di amministratore i sostegno viene assunta dal direttore sanitario o, sua assenza, dal responsabile medico della RSA al solo al fine di prestare il consenso alla vaccinazione e da ultimo, in difetto di questi ultimi due soggetti dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.

Tutti questi soggetti esprimono il consenso al trattamento vaccinale in forma scritta dopo aver appurato che lo stesso "è idoneo assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata" e comunque "sentiti, quando già noti, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado."

Previsto poi il ricorso al giudice tutelare e il consenso espresso dell'amministratore di sostegno in casi particolari espressamente previsti dalla legge 6/2021.

Una norma che pone sicuramente dei dubbi interpretativi, e che il Tribunale di Milano chiarisce con il documento (sotto allegato) "Casistica operativa per la vaccinazione degli ospiti delle RSA" poiché "per scelta del legislatore si è individuata nel giudice tutelare l'autorità giurisdizionale che, in taluni, limitati casi, è chiamata a convalidare l'operato dei soggetti deputati ad esprimere il consenso informato per la vaccinazione."

Leggi anche Vaccino Covid e consenso informato: il vademecum del tribunale di Milano


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