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Data: 09/06/2021 19:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Omissione contributiva pensione e domanda di risarcimento del danno[Torna su]
Non si può disporre in via transattiva il diritto al risarcimento del danno da omissione contributiva, perché tale posizione giuridica si perfeziona solo quando maturano i requisiti per l'accesso ai trattamenti previdenziali. Questa la decisione della Cassazione contenuta nell'ordinanza n. 15947/2021 (sotto allegata). Il dipendente di una banca ricorre in giudizio per ottenere il risarcimento del danno pensionistico da omissione contributiva e la condanna della società datrice al pagamento della somma di euro 950.693.74. Il dipendente ricorre in Appello ma anche in questa sede risulta soccombente poiché la pretesa è stata oggetto di conciliazione tra le parti. La transazione non ha valore se ha ad oggetto diritti futuri e indisponibili[Torna su]
Al soccombente non resta quindi che adire la Corte di Cassazione, innanzi alla quale solleva tre motivi con i quali in sostanza censura la decisione della Corte di Appello per aver ritenuto legittima la "transazione intercorsa fra le parti, pur avendo la stessa avuto ad oggetto diritti futuri e, comunque, indisponibili, poiché ancora non entrati nel patrimonio del titolare: in particolare, secondo la difesa (…) non poteva dirsi ancora realizzato il danno pensionistico al momento dell'intervenuta transazione, ben potendo i contributi essere ancora versati in assenza di perfezionamento della prescrizione." Impossibile la transazione sul risarcimento per omissione contributiva[Torna su]
La Cassazione, dopo avere esaminato congiuntamente i motivi del ricorso, lo accoglie perché fondato, per le seguenti ragioni. La Corte di Appello ha respinto le richieste del dipendente perché in virtù di una transazione intercorsa con la datrice lo stesso ha dichiarato di rinunziare a ogni pretesa per qualsivoglia ragione o titolo derivante dal rapporto di lavoro, compreso anche, quindi, il danno derivante dalle omissioni contributive verificatasi prima del raggiungimento dell'età pensionabile, anche se queste si possono determinare nel loro preciso ammontare solo quando tale requisito viene integrato. Ricorda poi la Cassazione che la transazione è stata formalizzata solo per ottenere il riconoscimento della correttezza e congruità dell'inquadramento del dipendente che, con l'assegnazione alla filiale di Londra, era stato inquadrato come dirigente. Innegabile quindi l'interesse del dipendente ad agire per il riconoscimento della propria posizione contributiva, vero però che "il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta maturazione del diritto alla prestazione e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo (…) soltanto una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante." Ne consegue che non si può disporre in via transattiva del diritto al risarcimento del danno pensionistico perché lo stesso richiede il maturare dei requisiti richiesti per il pensionamento, prima si verte infatti nell'ambito di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore. Il danno nel caso di specie, al momento della transazione non si era ancora verificato, per cui il ricorso va accolto e alla Corte di appello in diversa composizione il compito di decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. |
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