Data: 06/07/2021 15:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Cos'è la ripetizione dell'indebito

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La legge prevede in determinati casi che chi ha pagato ha diritto a "ripetere" la prestazione esercitando un'azione che si chiama "ripetizione dell'indebito o condictio indebiti."

L'azione di ripetizione si verifica infatti quando è stato effettuato il pagamento dell'indebito. Vediamo di cosa si tratta, analizzando prima la disciplina sostanziale e poi quella procedurale.

Pagamento dell'indebito

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Chiarita a grandi linee l'azione di ripetizione occorre chiarire l'aspetto sostanziale del tema ossia il pagamento dell'indebito, che si verifica nel momento in cui un soggetto effettua un pagamento che in realtà non è dovuto. Questa situazione si può verificare per due ragioni fondamentali:

  • il debitore paga a un creditore errato;
  • il debitore paga credendosi a debito quando in realtà non lo è.

Nozione di pagamento dell'indebito

Da quanto appena detto può sembrare che utilizzando il termine "pagamento dell'indebito" si faccia riferimento solo alle obbligazioni pecuniarie. La realtà però è che con questo termine il legislatore ha voluto riferirsi in generale al concetto di "prestazione", anche se è controverso se la prestazione sia solo quella di "dare" o anche quelle di "fare" e di "non fare".

Inquadramento giuridico dell'indebito

Il fenomeno dal punto di vista giuridico è molto particolare perché, se da una parte il soggetto che non vi è tenuto adempie un'obbligazione, chi la riceve ha l'obbligo di restituire quanto percepito.

Dal punto di vista prettamente giuridico il pagamento dell'indebito, ossia del non dovuto, è quindi una fonte obbligazionaria rientrante, come previsto dall'art. 1173 c.c. tra gli "altri atti o fatti idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico."

Ci sono poi altre norme del codice civile, inserite all'interno del titolo VII, che si occupano di tutti quei casi in cui la prestazione non è dovuta perché manca il titolo. Ci sono però anche delle norme che contemplano delle eccezioni, in questi casi, quanto ricevuto, anche in assenza di un titolo giuridico, non deve essere restituito, ma andiamo per gradi.

Indebito oggettivo

Tornando all'indebito iniziamo ad analizzare quello di tipo ggettivo. Questa fattispecie è disciplinata dall'art. 2033 c.c. il quale dispone che: "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda."

L'indebito oggettivo si verifica quando il pagamento viene effettuato in assenza di un rapporto che lo giustifichi (per inesistenza, nullità o inefficacia) oppure quando il vincolo esistente viene meno a causa di eventi verificatesi successivamente (risoluzione, rescissione o annullamento del contratto).

Indebito soggettivo

Altra figura è l'indebito soggettivo, che viene descritto dall'art. 2036 c. c., che così dispone: "1. Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. 2. Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede. 3. Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore."

Il rapporto obbligatorio in questo caso esiste, ma chi adempie non è il vero debitore. In parole chiare ci sono un creditore e un debitore, ma il debito viene pagato da un soggetto estraneo a questo rapporto.

A questa figura di indebito soggettivo ex persona debitoris, se ne affianca un'altra, ossia quella ex persona creditoris di cui però non c'è traccia nel codice civile. In questo caso in pratica il debito esiste ma non nei confronti del soggetto che riceve il pagamento. Per la dottrina questa ipotesi è assimilabile a quella dell'indebito oggettivo perché anche in questo caso il debito non esiste.

Rilevanza dell'errore

Come emerge dalla formulazione delle norme che disciplinano le due figure appena analizzate, l'errore non rileva nell'indebito oggettivo, ma solo in quello soggettivo. Solo l'art. 2036 c.c. richiede infatti l'errore scusabile per l'indebito ex latere solventis.

Azione di ripetizione dell'indebito

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Come abbiamo visto, dal momento che non esiste un titolo che legittimi lo spostamento patrimoniale, il soggetto che ha effettuato il pagamento può agire per la ripetizione in natura o per ottenere l'equivalente dell'indebito. Diritto di azione che esiste anche quando:

  • l'oggetto del pagamento dell'indebito è rappresentato da una cosa determinata che è perita o è stata danneggiata;
  • la cosa è stata ricevuta in mala fede dall'accipiens e poi è stata venduta nella consapevolezza dell'obbligo di dover provvedere alla sua restituzione.

Legittimato attivo all'azione è il solvens, ossia il soggetto a cui è giuridicamente imputabile il pagamento.

Legittimato passivo è invece il soggetto a cui è riferibile il pagamento e solo in via eccezionale, i terzi che abbiano acquistato a titolo gratuito a condizione che, in caso di alienante in mala fede, questo sia stato già escusso inutilmente.

La prova per l'esercizio dell'azione

Chi agisce per la ripetizione di quanto pagato indebitamente deve dimostrare prima di tutto che lo stesso è avvenuto al di fuori dell'esecuzione di un rapporto.

Come ha infatti chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30713/2018: "Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi."

Nell'indebito soggettivo occorre inoltre dimostrare l'errore in cui si è incorsi e la scusabilità dello stesso. Grava invece sull'accipiens dimostrare di non aver riconosciuto in buona fede l'errore di chi ha effettuato il pagamento in suo favore.

Prescrizione dell'azione di ripetizione

Per quanto riguarda i termini di prescrizione, all'azione di ripetizione si applica il regime ordinazio della prescrizione decennale contemplato dall'art. 2946 c.c.

Regola confermata anche dalla sentenza della Cassazione n. 3706/2018, che ha così disposto: "Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di condanna, successivamente riformata, soggiace, ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c., al termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal giorno in cui è divenuto definitivo - con la riforma della sentenza predetta - l'accertamento dell'indebito."

Prescrizione del diritto agli interessi

Discorso diverso per quanto riguarda gli interessi a cui ha diritto chi esercita l'azione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dal soggetto che ha ricevuto in buona o mala fede il pagamento. In questo caso il termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c per "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" è di 5 anni.

Teorie sulla natura dell'azione

La dottrina ha cercato d'individuare e descrivere la natura giuridica dell'azione di ripetizione con diverse teorie:

  • Per la prima teoria l'azione di ripetizione dell'indebito si fonda sulla nullità del pagamento eseguito. Dal momento che un soggetto paga un debito che non esiste, il pagamento è nullo. Poiché non è avvenuto il trasferimento della proprietà della cosa pagata, chi ha effettuato il pagamento non dovuto ha diritto di agire per ottenerne la restituzione.
  • Per la seconda l'azione di ripetizione si basa sull'arricchimento ingiustificato del soggetto che riceve la prestazione a lui non dovuta. In questo caso infatti il soggetto destinatario della prestazione, ricevendo il pagamento si arricchisce, ma poiché si arricchisce indebitamente, deve restituire quanto ricevuto. Il pagamento è valido ed è efficace, ma solo fino al momento in cui non è ripetuto.
  • Per altri invece la legge riconosce il diritto di ripetizione dell'indebito solo perché manca il titolo dell'obbligazione ossia un contratto o un altro atto giuridico idoneo a stabilizzare la prestazione patrimoniale effettuata.

Casi di esclusione dell'azione di restituzione

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Come già accennato, però, ci sono casi in cui il pagamento non da luogo alla ripetizione di quanto pagato.

Obbligazione naturale

Il primo è quello che riguarda le obbligazioni naturali. L'art. 2034 c.c. dispone infatti che "1. Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. 2. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti."

Sono obbligazioni naturali ad esempio quelle che vengono eseguite spontaneamente nell'ambito di un rapporto di convivenza per dovere morale.

Prestazione che costituisce offesa al buon costume

L'altra ipotesi è invece quella contemplata dall'art. 2035 c.c.: "Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato."

Per prestazione contraria al buon costume deve intendersi quella che risulta contraria ai precetti morali tipici della famiglia e della sfera sessuale.

Arricchimento senza causa e ripetizione dell'indebito

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Parte della dottrina, seppur minoritaria, ritiene che l'azione di ripetizione dell'indebito sia una specie del genere "arricchimento senza causa". Analizzando però la disciplina emergono subito ed evidenti le differenze tra i due istituti:

  • nell'arricchimento è necessario che si verifichi l'impoverimento del solvens, ossia di colui che effettua la prestazione, conseguenza che non è richiesta nell'indebito;
  • chi esercita l'azione di restituzione dell'indebito ha diritto ad ottenere la restituzione di quanto pagato, maggiorato degli interessi e dei frutti, chi agisce con l'azione di arricchimento può ottenere solo la somma minore tra l'impoverimento del solvens e l'arricchimento dell'accipiens;
  • l'azione dell'indebito può essere esercitata perché manca la causa del pagamento, mentre in quella di arricchimento manca la causa per trattenere quanto ricevuto.


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