Data: 11/06/2021 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Redditometro: pronto il decreto MEF

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Torna alla ribalta il c.d. "redditometro" uno degli strumenti di accertamento sintetico che il Fisco ha utilizzato allo scopo di combattere l'evasione fiscale, messo in stand-by dal Decreto Dignità (D.L. 87/2018) il quale ha previsto che lo strumento di controllo venisse riformato, così da garantire maggior incisività ed efficienza alla luce dell'evoluzione economica.

Per approfondimenti Il redditometro

Il Decreto Dignità ha sospeso le previsioni per il 2016 e gli anni successivi, in attesa di un nuovo decreto del ministero dell'Economia che è stato proprio in questi giorni pubblicato sul sito del Ministero (qui sotto allegato) e sul quale è ora aperta la pubblica consultazione fino al prossimo 15 luglio.

Si tratta proprio dello schema attuativo dell'articolo 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600/73, come novellato dall'art. 10, comma 1, del D.L. 87/2018, diretto ad individuare il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, finalizzato alla determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016 (c.d. redditometro).

La consultazione pubblica è riservata alle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, avendo la norma citata previsto che tali associazioni dovessero essere sentite, assieme all'ISTAT, prima della pubblicazione da parte del MEF del decreto (avente periodicità biennale) che si occupa di individuare gli elementi indicativi di capacità contributiva, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area geografica di appartenenza.

La consultazione è diretta ad acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti in relazione al nuovo redditometro predisposto dal Ministero e che dettaglia quali sono gli elementi indicativi di capacità contributiva in base ai quali potrà essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

Elementi indicativi di capacità di contributiva

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Il documento precisa che per "elemento indicativo di capacità contributiva" si intende la spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio determinata utilizzando anche l'Archivio dei Rapporti di cui all'art. 7, comma sesto, del d.P.R. 605/1973 e successive modificazioni.

L'elenco degli elementi di cui al periodo precedente è indicato nella tabella A che è parte integrante del decreto stesso all'interno della quale sono presenti diverse "voci" di spesa che, alla luce dell'attuale contesto socio-economico, caratterizzano i diversi aspetti della vita quotidiana, riconducibili alle seguenti macro categorie:
1) consumi (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi);
2) investimenti (immobiliari e mobiliari);
3) risparmio;
4) spese per trasferimenti.

La tabella A individua, dunque, le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi effettivamente detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali non si dispone dell’ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando un prezzo rappresentativo del valore d’uso del bene o del servizio considerato.
I prezzi, distinti per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunti dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale. Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che è parte integrante del decreto. I prezzi possono essere desunti anche da studi e analisi socio economiche di settore.

Imputazione spese al contribuente e determinazione redditi

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Salva la prova contraria del contribuente, le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Anche le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico del contribuente si considerano finanziate con i redditi del contribuente medesimo, mentre non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

Pertanto, l’Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base, in primis, dell’ammontare delle spese (anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A) che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente.

Viene poi valutato l’ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni nella disponibilità del contribuente, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando i prezzi rilevati dall’ISTAT, o tramite analisi e studi socio economici applicati al dato certo relativo al possesso o all’utilizzo di un bene o servizio.

Se all'interno dell'Anagrafe tributaria mancano dati relativi alle spese sostenute dal contribuente in relazione agli elementi della tabella A, si procederà a un calcolo induttivo considerando l'ammontare individuato dall'ISTAT quale spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della c.d. "soglia di povertà assoluta" per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza. Tale soglia varia dunque in relazione alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza rilevata dai risultati dell'indagine sui consumi dell'Istituto Nazionale di Statistica.
A tali elementi andranno poi ad aggiungersi la quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta e la quota di risparmio riscontrata dall'Agenzia, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.

Prova contraria

Al contribuente è sempre riconosciuta la possibilità di fornire all'ufficio elementi e circostanze di fatto idonee a dimostrare una diversa valorizzazione delle spese attribuite e a ridimensionare la pretesa tributaria. In particolare, questo potrà dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero che il finanziamento è avvenuto da parte di soggetti diversi dal contribuente stesso.
Con le stesse modalità potrà anche dimostrare l'eventuale diverso ammontare delle spese al medesimo attribuite, oltre che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.

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