Data: 11/06/2021 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Diffamazione affiggere un avviso sul pignoramento a un condomino?

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Non è responsabile di diffamazione l'amministratore che affigge negli spazi comuni interni del condominio un avviso con cui comunica la presenza di una nuova istanza di vendita nei confronti di un condomino sottoposto a pignoramento immobiliare. Tale avviso infatti non ha assolutamente un intento offensivo nei confronti del condomino "pignorato". Unico scopo della comunicazione, quello di avvisare i condomini di una situazione oggettiva in grado di avere delle ripercussioni nel momento in cui si procede al riparto delle spese a cui sono tenuti tutti i condomini. Questa, sinteticamente, la decisione della Cassazione nella sentenza n. 22777/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

La Corte di Appello ridetermina la pena a carico dell'imputato, responsabile del reato di diffamazione, in 1000 euro, confermando la sentenza di primo grado per quanto riguarda l'obbligo di risarcimento in favore della parte civile. L'imputato, amministratore di condominio, è ritenuto responsabile del reato di diffamazione per avere affisso ai muri delle scale, dell'androne del condominio e del vano ascensore un avviso contenente detta specificazione: "in allegato trasmetto la nuova istanza di vendita, a seguito di pignoramento immobiliare nei confronti del condomino …"

C'è diffamazione se non c'è intento offensivo ma informativo?

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L'imputato ricorre in Cassazione per violazione di legge in relazione all'art. 595 c.p che punisce la diffamazione e vizio di motivazione, in quanto manifestamente illogica.
Per l'imputato "la condizione di pignoramento dell'immobile (...) incideva sul titolo di pagamento degli oneri condominiali", inoltre non vi è prova che lo stesso abbia "affisso l'avviso ritenuto diffamatorio nei locali condominiali, rendendolo con ciò leggibile anche da parte di soggetti estranei al condominio."
In ogni caso, evidenza l'imputato, la condotta è carente dell'elemento soggettivo del reato perché manca del tutto la volontà dispregiativa e offensiva nei confronti del condomino pignorato. L'intento deve ricondursi alla volontà di mettere al corrente i condomini di una situazione da cui sarebbero potute scaturire delle problematiche in relazione alla gestione delle spese.

Il reato di diffamazione richiede un uso consapevole delle parole offensive

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La Corte di Cassazione adita accoglie il ricorso, perché fondato nei limiti della motivazione e dispone il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello.
Gli Ermellini rilevano come nel caso di specie manchi in effetti qualsiasi intento offensivo da parte dell'amministratore nei confronti della parte civile costituita. Vero che l'utilizzo del termine "pignorato" può anche possedere una connotazione negativa, perché subito identifica un soggetto che non adempie le proprie obbligazioni e quindi risulta poco affidabile.
Come però è stato ribadito dall'amministratore in appello, nell'affiggere l'avviso il suo intento non era certo quello di offendere il condomino, quanto piuttosto di mettere al corrente gli altri condomini di una situazione delicata, che avrebbe potuto avere delle ripercussioni sul "futuro regolamento delle competenze economiche di ciascuno" per quanto riguarda cioè le spese condominiali. I giudici avrebbero ben dovuto indagare meglio, alla luce delle suddette dichiarazioni dell'imputato, sull'elemento soggettivo del reato.
La Corte ricorda inoltre che: "in tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, è sì sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, ma che tale coefficiente implica, in ogni caso, l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere."
Gli Ermellini, passando poi all'analisi del caso di specie rilevano come in effetti l'amministratore non si è lasciato andare a forme espressive incontinenti. L'imputato si è infatti limitato a comunicare una condizione oggettiva della persona offesa, nella sua qualità di condomino, tenuto, in quanto tale, a partecipare al pagamento delle spese comuni.

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