Data: 29/03/2007 - Autore: Cristina Matricardi
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 6979/2007) ha stabilito che in caso di separazione senza figli, l'assegnazione della casa coniugale deve essere decisa di comune accordo direttamente dai coniugi stessi e non dal Giudice. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che la decisione deve essere congiunta sia che �la casa familiare sia in compropriet� fra coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge� e che �in materia di separazione, l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui e' cresciuta, non pu� essere disposta a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dagli art. 156 cod. civ. e 5 della legge 898 del '70, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge pi� debole, al soddisfacimento delle quali sono destinati unicamente gli assegni". Infine, la Corte ha precisato che "in mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in compropriet� e'soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovr� farsi riferimento per l'uso e la divisione".
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