Data: 17/06/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Sospensione prescrizione del reato per astensione del difensore

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L'astensione dell'avvocato dalle udienze non rientra tra i casi di legittimo impedimento che sospendono la prescrizione del reato. Quando l'avvocato aderisce a un'astensione proclamata dalle associazioni di categoria, esercita un diritto riconducibile alla libertà di associazione riconosciuta dall'art. 18 della Costituzione. Questo quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 23293/2021 (sotto allegata) all'esito della seguente vicenda penale.

La vicenda processuale

La Corte d'appello conferma la condanna alla pena di giustizia e al risarcimento del danno a carico dell'imputata, responsabile del reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, per aver simulato, con denuncia all'autorità, un furto di parti interne del proprio veicolo e di beni personali al fine di percepire le somme dovute a titolo di risarcimento del danno dalla compagnia di assicurazione.

Errato sospendere la prescrizione per la durata dell'astensione

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Avverso detta sentenza l'imputata ricorre in Cassazione sollevando due motivi di doglianza.

Con il primo lamenta vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato contestato rilevando che dalla fattura prodotta alla compagnia assicurativa non è possibile dedurre la mancata verificazione del furto. Dalle foto emerge infatti la rottura del parabrezza, dato che conferma quanto rilevato dal perito.

Con il secondo invece contesta il mancato rilevamento dell'intervenuta prescrizione del reato, poiché la Corte ha calcolato erroneamente e in contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione, un periodo di sospensione di un anno dovuto all'astensione dei difensori.

L'astensione non è legittimo impedimento ma diritto di associazionismo

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La Cassazione adita dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni che si vanno a esporre.

Gli Ermellini, in relazione al primo motivo di ricorso, sottolineano che Corte d'Appello, nella sentenza impugnata, ha evidenziato la falsità del furto denunciato dall'imputata. Fatto confermato anche dalla falsità della fattura, dal fatto che la ricorrente non ha mai collaborato con l'assicurazione fornendo elementi per provvedere alla riparazione o mettendo a disposizione dei periti la propria auto. Senza dimenticare infine che la stessa non ha mai agito nei confronti di chi, a suo dire, avrebbe falsificato la fattura.

Manifestamente infondato il secondo motivo così come i dubbi d'incostituzionalità sollevati. La Corte precisa al riguardo che "l'astensione dalle udienze dei difensori, a seguito di proclamazione delle associazioni di categoria non è riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, in quanto costituisce espressione dell'esercizio di un diritto di libertà e quindi di una libera scelta che nulla a che vedere con l'impedimento fisico di partecipare al processo."

L'astensione dall'attività difensiva proclamata dalle Camere penali è piuttosto una libertà da ricondurre al diritto di associarsi contemplato dall'art. 18 della Costituzione. L'astensione quindi è un diritto dell'avvocato che vi aderisce, che trova la sua fonte nella legge speciale risultante dal combinato disposto della n. 146/1990, della n. 83/2000 e del codice di autoregolamentazione.

Il rinvio per l'astensione del difensore pertanto non è assimilabile, per durata, ai rinvii per legittimo impedimento, perché non rientra in questa fattispecie.


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