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Data: 18/06/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Avviare l'iter verso il suicidio assistito[Torna su]
Per la prima volta in Italia un Tribunale impone all'Azienda sanitaria competente di avviare le verifiche necessarie, previa acquisizione del parere del Comitato etico, per la verifica delle condizioni indicate dalla sentenza Cappato della Corte Costituzionale n. 242/2019 per avviare l'iter verso il suicidio assistito. Decisione che viene presa dietro presentazione di un ricorso d'urgenza da parte di un tetraplegico, con quadro clinico irreversibile. La vicenda processualeUn soggetto presenta un ricorso 700 al Tribunale di Ancona, dopo il rigetto del precedente, in cui avanza le seguenti richieste:
La Asur si costituisce in giudizio e si oppone alla richiesta perché infondata e inammissibile. La Asur Marche proceda alle verifiche e agli accertamenti richiesti[Torna su]
Il Tribunale di Ancona ricorda che il Tribunale ordinario ha già rigettato il ricorso inoltrato dal ricorrente in merito alla richiesta di prescrizione del farmaco. Nella motivazione richiama poi la giurisprudenza più recente della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell'Uomo chiarendo che, anche se la Consulta ha dichiarato l'art. 580 c.p costituzionalmente illegittimo con esclusione della punibilità del soggetto che assiste al suicidio la persona che intende praticarlo, questo non significa che ogni medico o sanitario è tenuto ad accontentare simili richieste. Ricorda poi che il nostro ordinamento, così come le regole deontologiche a cui sono soggetti i sanitari, sono finalizzate a tutelare la vita e non a compiere atti in grado di condurre alla morte. A oggi infatti, se è possibile affermare l'esclusione della punibilità del soggetto che assiste al suicidio, non è possibile affermare l'esistenza di un diritto soggettivo al suicidio azionabile in giudizio. La parte più importante e "storica" di questa pronuncia (sotto allegata) però è quella finale in cui il Tribunale, pur ammettendo la necessità dell'intervento del legislatore in una materia così delicata, accoglie la richiesta del ricorrente perché di fatto, nel caso di specie, costui si limita a chiedere che la Asur verifichi e dichiari la sussistenza delle condizioni elencate nel ricorso, che corrispondono a quelle indicate dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2019, previa acquisizione del parere del Comitato Etico. La richiesta non è finalizzata a ottenere il riconoscimento del diritto all'eutanasia "ma a verificare se sussistono i presupposti indicati dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 242/2019" e che devono essere accertati dalla struttura sanitaria pubblica e non dal medico curante. Il Tribunale, accogliendo le richieste avanzate nel ricorso, conclude che "Deve ordinarsi, pertanto, all'Asur Marche – Azienda Sanitaria Unica Regionale di provvedere all'accertamento e alla verifica richiesti (dal ricorrente) previa acquisizione del relativo parere del Comitato Etico." Associazione Luca Coscioni: raccolta firme referendum suicidio assistito[Torna su]
L'ordinanza del Tribunale di Ancona suscita entusiasmo nell'Associazione Luca Coscioni, che si batte da anni per il riconoscimento del diritto in Italia al suicidio assistito. Il comunicato stampa (sotto allegato) diramato dopo l'ordinanza del Tribunale di Ancona, prima di ripercorrere la vicenda giudiziaria del ricorrente, fa presente che "Il Parlamento ignora i tempi di una persona malata che chiede di smettere di soffrire". Da qui l'iniziativa che si propone di raccogliere 500.000 firme da consegnare in Corte di Cassazione il 30 settembre 2021 per il referendum sul diritto al suicidio assistito. Leggi anche: - Eutanasia legale, depositato in Cassazione il quesito referendario |
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