Data: 18/06/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Tempi di permanenza dei figli con i genitori separati

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Ancora una volta la Cassazione, di fronte alle richieste di un padre, chiarisce nell'ordinanza n. 17221/2021 (sotto allegata) che non è possibile procedere a una suddivisione del tempo da trascorrere con i propri figli in base a criteri simmetrici. Occorre prima di tutto tenere conto delle esigenze dei minori al fine di assicurare loro una crescita serena e armoniosa.

La vicenda processuale

In un giudizio di separazione la Corte di Appello conferma l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, amplia il tempo di permanenza dei minori presso il padre durante le vacanze estive, revoca l'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie e rigetta la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per figli stabilito nella misura mensile di 550 euro ciascuno, da adeguare agli indici Istat, oltre al contributo nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.

Tempo dei figli diviso a metà tra padre e madre?

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Il padre, insoddisfatto della decisione del giudice d'appello ricorre in Cassazione sollevando due motivi:

  • con il primo contesta la distribuzione del tempo da trascorrere con i figli che, a suo giudizio, dovrebbe essere diviso a metà, denunciando condotte ostruzionistiche messe in atto dalla ex moglie e sollecitando la collocazione ripartita a settimane alterne;
  • con il secondo invece lamenta il mancato accoglimento della domanda finalizzata a ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli, stante la progressiva diminuzione del suo reddito e l'erronea valutazione dell'incremento patrimoniale determinato dal decesso della madre.

A prevalere è il benessere dei figli

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Gli Ermellini, dopo aver respinto l'eccezione di carenza di attualità del ricorso sollevato dalla controricorrente, respingono anche il ricorso principale del padre per le seguenti ragioni.

Per quanto riguarda la doglianza che fa riferimento alla distribuzione del tempo da trascorrere con i figli la Cassazione ricorda che per orientamento ormai consolidato "il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere."

Ne consegue che il tempo che i figli possono trascorrere con entrambi i genitori non può fondarsi su un riparto perfettamente simmetrico e paritario. Esso deve essere piuttosto il risultato di una valutazione ponderata del giudice, al fine di garantire al minore una crescita serena e armoniosa, tenendo conto del suo diritto a mantenere una buona relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a svolgere il loro ruolo educativo.

Nel caso di specie la richiesta di una suddivisione paritaria tra genitori a settimane alterne non è confacente agli interessi e al benessere dei figli, anche perché gli stessi stanno crescendo e ben presto saranno in grado di gestire in autonomia il rapporto con i genitori al fine di conciliarlo con gli impegni scolatici e con i momenti da trascorrere con gli amici.

Da respingere anche il secondo motivo perché il ricorrente sollecita una valutazione nel merito di fatti già vagliati dai giudici di merito e perché così come formulato non risulta sufficientemente specifico.


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