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Data: 28/03/2024 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Cos'è il bonus acqua potabile[Torna su] Il bonus idrico, in vigore dal primo gennaio 2021 e previsto dalla legge di bilancio per il triennio 2021-2023, consiste in un credito d'imposta del 50% da calcolarsi sulle spese sostenute per migliorare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano. L'agevolazione è riconosciuta entro determinati limiti di importo per ogni beneficiario, in relazione alle spese sostenute per determinate opere di efficientamento idrico.
Con il provvedimento n. 153000/2021 (sotto allegato), l'Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le istruzioni necessarie per beneficiare del bonus, previsto dai commi 1087 e 1089, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La legge di bilancio per il 2022 ha prorogato fino al 2023 (nel limite di 1,5 milioni di euro) l’agevolazione prevista per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua per la riduzione del consumo idrico. Attenzione però, il bonus idrico non può essere cumulato con altre agevolazioni, si tratta, infatti, di un contributo alternativo non integrabile, né cumulabile. Chi può beneficiare del bonus idrico[Torna su]
Possono beneficiare del bonus le persone fisiche, i soggetti che esercitano attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali (compresi quelli del Terzo settore) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per beneficiare del bonus i soggetti destinatari devono sostenere le spese per le opere previste dalla legge al fine di migliorare la qualità dell'acqua per il consumo umano nell'immobile che gli stessi possiedono o detengono in base a un titolo idoneo. Quali spese danno diritto al bonus acqua potabile[Torna su]
Il bonus spetta, nello specifico, in relazione alle spese sostenute "per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti." Per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, le imprese individuali e le società di persone che si trovano in regime di contabilità semplificata si tiene conto del criterio di cassa ossia della data dell'effettivo pagamento. Per i soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il criterio di cui al comma 5, art. 18 DPR n. 600/1973 il pagamento si intende effettuato alla data di registrazione del documento contabile. Per le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e non commerciali in regime di contabilità ordinaria, si tiene conto del criterio di competenza. I soggetti che non si trovano in contabilità ordinaria possono beneficiare del credito d'imposta a condizione che provvedano ai pagamenti con versamento bancario o postale, carta di debito, di credito e prepagata, assegno bancario e circolare o altri sistemi di pagamento. Le spese sostenute devono essere documentate con fattura elettronica o documento commerciale, che deve riportare il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. I soggetti che non hanno l'obbligo di emettere fattura elettronica possono anche disporre una fattura o un documento commerciale che deve riportare, anche in questo caso, il codice fiscale del soggetto che richiede il bonus. Se le spese sono state sostenute prima del provvedimento dell'Agenzia del 16 giugno 2021 (sotto allegato) valgono anche i pagamenti effettuati con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati ed è consentito integrare la fattura o il documento commerciale di spesa annotando su questi il codice fiscale del soggetto richiedente. Come comunicare le spese ammesse al bonus idrico[Torna su]
Il provvedimento dell'Agenzia ha chiarito altresì che i soggetti destinatari del bonus idrico dal 1° febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si sono sostenute le spese ammesse al credito d'imposta, devono comunicarne l'ammontare all'Agenzia, utilizzando il modello appositamente predisposto (sotto allegato). L'invio deve essere effettuato esclusivamente in modalità telematica da parte del contribuente o da un intermediario tramite:
Entro il termine massimo di 5 giorni dall'invio viene inviata una ricevuta che comunica lo scarto della richiesta o la presa in carico della stessa. Ricevuta che il richiedente trova all'interno della sua area personale. Nello stesso termine, ossia tra il 1 febbraio e il 28 febbraio è anche possibile inviare una nuova comunicazione (l'ultima inviata è quella valida) o la rinuncia al bonus. Per verificare la presenza di aggiornamenti del modello si consiglia di controllare la sezione apposita del sito dell'Agenzia. Importo del bonus idrico[Torna su]
L'importo del credito d'imposta, come già accennato, è pari al 50% delle spese sostenute e risultanti dall'ultima comunicazione. Le spese in ogni caso non possono superare per le sole persone fisiche l'importo di 1000 euro per ogni unità immobiliare, 5000 euro invece per ogni immobile destinato a finalità commerciali o istituzionali. Il provvedimento dell'Agenzia precisa però che: "l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente." Percentuale 2022Detta percentuale per l'anno 2022 è stata resa nota dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 102326/2022 (sotto allegato), che l'ha stabilita nella misura dello 30,3745 per cento. Ne consegue che: "L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.153000 del 16 giugno 2021, in assenza di rinuncia" moltiplicato per la percentuale indicata "troncando il risultato all’unità di euro". Percentuale 2023Per il 2023, l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 3 aprile 2023 (sotto allegato) ha stabilito la percentuale per il calcolo dell'importo nella misura percentuale drasticamente ridotta (a causa del confronto tra le risorse a disposizione e le somme richieste) del 17,9% della cifra indicata nell'istanza. Percentuale 2024Con il provvedimento n. 151739 del 22 marzo 2024 (sotto allegato) il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha reso noto che i crediti di imposta richiesti con comunicazioni valide trasmesse nel mese di febbraio 2024, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ammontano a Euro 23.255,702 e che il limite di spesa è di 1,5 milioni di Euro. Ne consegue che la percentuale di imposta di cui può fruire ogni beneficiario è di 6,4500%. Utilizzo del credito d'imposta[Torna su]
Il credito d'imposta è utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo di cui possono fruire. In base al provvedimento del 16 giugno 2021 il credito d'imposta può essere fruito nelle seguenti modalità:
Con la risoluzione n. 17/E del 1° aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'istituzione del Codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, che è il seguente:
Come fare domanda per bonus acqua potabile 2023[Torna su] Per chi ha eseguito interventi nel corso del 2023, le domande per il bonus acqua potabile potevano essere presentate dal 1° febbraio 2024 al 28 febbraio 2024 tramite il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate presente nell'area riservata del sito. Questo il percorso previsto:
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