Data: 19/06/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Domanda di reversibilit� della pensione integrativa dell'ex

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Importante chiarimento della Corte di Cassazione sulla possibilit� per l'ex coniuge divorziato del de cuius di fare domanda per una quota anche della pensione complementare.

Gli Ermellini nell'ordinanza n. 15817/2021 (sotto allegata) precisano che la domanda per la reversibilit� INPS non preclude all'ex d'instaurare un nuovo giudizio per chiedere la propria quota di pensione integrativa dell'ex defunto perch� diverso � l'ente erogatore, con il quale instaurare il contraddittorio e diverso il trattamento previdenziale. Nella integrativa infatti manca il nesso tra attivit� lavorativa e contribuzione. La precedente sentenza passata in giudicato sulla reversibilit� INPS non preclude quindi l'azione della ex perch� diverso � il petitum.

La vicenda processuale

Una donna agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento di una quota della pensione integrativa di reversibilit� gi� riconosciuta alla vedova, moglie in seconde nozze (erogata dal Fondo Nazionale di Previdenza dei lavoratori dei Giornali e Quotidiani) del defunto ex marito (da cui aveva divorziato). Il tutto ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/1970.

La Corte d'Appello adita respinge l'impugnazione verso la sentenza di primo grado perch�, come deciso correttamente dal giudice di primo grado, alla ex moglie � stata gi� riconosciuta la pensione di reversibilit� INPS nella quota del 70% e il residuo 30% alla moglie superstite.

La pensione integrativa pu� essere richiesta in un giudizio separato?

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La ex moglie a questo punto ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo in cui contesta il "giudicato sulla pretesa di ottenere una quota della pensione di reversibilit� erogata dal Fondo Casella, asserendo che la domanda in contestazione non era stata mai proposta nel precedente giudizio" visto che diverso era il petitum relativo al diritto di partecipare a una quota dei due diversi trattamenti previdenziali: INPS e Fondo per i lavoratori dei giornali. Precisa poi che aver azionato la pretesa solo nei confronti dell'INPS non comporta rinuncia all'azione nei confronti dell'altro fondo e che comunque la questione non pu� essere intaccata dalla precedente sentenza.

La pensione complementare � obbligazione previdenziale autonoma

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La Suprema Corte accoglie il ricorso della ex moglie del defunto perch� il motivo sollevato � fondato.

Per la Cassazione la Corte di Appello non ha fatto una corretta applicazione dei principi in materia di giudicato. Si condivide infatti quanto fatto presente dalla ricorrente, ossia che: "la domanda in contestazione non era stata mai proposta nel precedente giudizio e che l'unico elemento costitutivo comune alle due azioni proposte era la causa petendi, consistente nella condizione di coniuge divorziato rivestita dalla (�), mentre erano diversi sia i soggetti coinvolti (INPS e il Fondo Casella), sia il petitum sostanziale riguardante il diritto a partecipare a una quota dei due diversi trattamenti pensionistici di reversibilit�." In effetti, rileva la Corte, InNPS e Fondo Casella sono due soggetti distinti, cos� come diverso � il petitum della richiesta avanzata dalla ex moglie.

La domanda di determinazione della quota della pensione di reversibilit� avanzata dalla ex moglie riguarda in effetti due diverse prestazioni pensionistiche "l'una di vecchiaia, l'altra integrativa, fondate, all'evidenza, su posizioni contributive distinte."

La Corte d'appello quindi ha errato nel ritenere che la ex moglie avrebbe dovuto "dedurre la propria pretesa sul trattamento pensionistico riguardante il Fondo Casella nello stesso giudizio in cui aveva proposto la controversia relativa alla posizione pensionistica dell'ex coniuge e che, nel primo giudizio, avrebbe dovuto citare il Fondo Casella perch� oggetto della richiesta era l'intera posizione pensionistica a lei pienamente nota."

Il fatto che la stessa fosse ex coniuge non rende infatti certa e sicura la conoscenza in capo al coniuge divorziato dei diversi trattamenti pensionistici dell'ex coniuge "e ci� in ragione della centralit� che assume l'ultimo domicilio, ossia del luogo in cui il de cuius ha, al momento della morte, la generalit� dei suoi interessi sia materiali, che economici, oltre che morali, sociali e familiari."

Non rileva quindi ai fini del riconoscimento in favore della ex moglie di una quota del trattamento pensionistico complementare il giudicato formatosi sulla sentenza che le ha riconosciuto una quota della pensione INPS, n� il fatto che le sia stata riconosciuta una quota di detto trattamento. A rilevare � piuttosto la diversit� delle prestazioni previdenziali, che non implica "un unico accertamento della quota spettante all'avente diritto, che, piuttosto, deve essere determinata avuto riguardo a tutti i trattamenti pensionistici erogati al coniuge defunto."

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