Data: 21/06/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Licenziamento disciplinare per abuso permessi legge 104

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La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull'utilizzo improprio dei permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992 per assistere i parenti disabili. Nel caso di specie un dipendente, nei due giorni concessi al per assistere la madre, � stato colto dall'investigatore incaricato dal datore di lavoro, a compiere attivit� del tutto incompatibili con quelle assistenza al genitore. Legittimo quindi il licenziamento disciplinare. L'utilizzo improprio dei permessi non solo costituisce un abuso del diritto. Lo stesso viola anche i principi di buona fede e correttezza nei confronti del datore e dell'ente assicurativo. Queste le conclusioni degli Ermellini nell'ordinanza n. 17102/2021 (sotto allegata).

Nella vicenda processuale, i giudici di primo e secondo grado sono concordi nel confermare il licenziamento disciplinare di un dipendente perch�, nei giorni in cui lo stesso ha usufruito dei permessi previsti dalla legge 104 per assistere la madre, in realt� ha svolto attivit� del tutto incompatibili con l'assistenza. L'accertamento investigativo commissionato dalla societ� datrice ha infatti rivelato che lo stesso dapprima si � recato al mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia.

E' inoltre emerso che il cambio di residenza della madre presso il dipendente non � mai stato comunicato alla societ� datrice. Da qui l'impossibilit� per il datore di effettuare i dovuti controlli. Corretta quindi per i giudici la sanzione espulsiva prevista dall'art. 54 del CCNL prevista in caso di violazioni dolose gravi che non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro. Legittimo infine ricorrere all'investigatore per verificare la presenza di condotte illecite dei dipendenti durante i permessi.

L'assistenza deve essere prestata negli orari che coincidono col lavoro?

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Il lavoratore si oppone alla decisione del licenziamento disciplinare ricorrendo in Corte di Cassazione, innanzi alla quale solleva ben 5 motivi.

  1. Con il primo rileva che la sentenza � viziata nella parte in cui ritiene circostanza nuova mai denunciata nelle precedenti fasi del giudizio la doglianza con cui il lavoratore ha fatto presente che ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dei lavoratori il datore � tenuto a informare il dipendente di essere soggetto a controlli.
  2. Con il secondo censura la sentenza nel punto in cui il collegio ha ritenuto provati i fatti contestati, poich� non ha rispettato le regole sull'apprezzamento della prova.
  3. Con il terzo fa presente che spettava al datore di lavoro dimostrare il fatto materiale in grado di giustificare il licenziamento.
  4. Con il quarto rileva che la Corte ha errato nel ritenere che l'attivit� di assistenza in favore della madre dovesse essere svolta nelle ore coincidenti con quelle del lavoro.
  5. Con l'ultimo infine contesta la valutazione di proporzionalit� della sanzione irrogata in relazione al fatto contestato.

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La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore ritenendo i primi tre motivi e il quinto inammissibili e il quarto del tutto infondato.

Il primo motivo in particolare � inammissibile perch� la norma invocata dal lavoratore riguarda la vigilanza dell'attivit� lavorativa del dipendente, non il controllo del dipendente fuori dal luogo di lavoro: Attivit� consentita al fine di accertare l'utilizzo illecito dei permessi della legge n. 104/1992.

Il terzo e il quarto invece sono inammissibili perch� censurano valutazioni di merito, al fine di ottenere una nuova interpretazione dei fatti, non consentita in sede di legittimit�.

Infondato il quarto motivo in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimit� "in forza del quale l'assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della l. 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari."

Inammissibile infine il quinto perch� quando si deve giudicare l'irrogazione di un licenziamento per giusta causa sia l'accertamento dei fatti che la gravit� e proporzione della sanzione sono rimessi alla valutazione del giudice.

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