Data: 19/06/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Contrasto all'uso distorto di teorie prive di fondamento scientifico

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Il 15 giugno � iniziato l'esame in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati della proposta di legge n. 3148 (sotto allegata) abbinata ad altre (C. 2102, C. 2264, C. 2796, C. 2897, C. 2937) a firma della deputata Boldrini e altre contenente "Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di affidamento e ascolto del minore e di protezione da abusi e atti di violenza domestica."

Come si legge nella relazione di accompagnamento, questa proposta di legge si pone l'obiettivo di contrastare il ricorso e l'utilizzo improprio nelle aule di giustizia di teorie prive di fondamento scientifico come la Pas, ossia la sindrome da alienazione parentale, nota anche come sindrome della madre adesiva, malevola, simbiotica, attack o come sindrome di M�nchhausen per procura.

L'alienazione parentale infatti "� stata eliminata dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali nonch� rigettata dall'Organizzazione mondiale della sanit�, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanit� e dall'Ordine degli psicologi."

Rinforzare l'istituto dell'ascolto del minore

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Il punto centrale della proposta di legge, anche alla luce degli insegnamenti di recenti pronunce giudiziarie, vuole dare maggiore ascolto al minore. Occorre infatti considerare che spesso il minore, soprattutto all'interno di separazioni altamente conflittuali, caratterizzate anche da forme di abuso o violenza domestica, decide volontariamente di non avere contatti con il genitore abusante o violento per paura.

L'ascolto del minore in questi casi non pu� essere sostituito dal CTU con il quale intrattiene i suoi colloqui. Uno strumento assai utile, per aiutare il Giudice a farsi un'idea dei fatti, � sicuramente la registrazione dei colloqui del minore con l'esperto nominato.

Utile appare anche una maggiore formazione di giudici, assistenti sociali e CTU sulle materie della violenza di genere e domestica per evitare giudizi condizionati da preconcetti e stereotipi, nel pieno rispetto del principio di non discriminazione, soprattutto di genere.

Pi� attenzione ai minori e alla formazione dei professionisti

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Detta proposta si compone di nove articoli, che intervengono su articoli centrali del codice civile in materia di responsabilit� genitoriale, ascolto e tutela del minore.

Il primo articolo si occupa del riconoscimento del minore ed � finalizzata a dare rilievo alla eventuale condotta pregiudizievole del genitore che intende riconoscerlo.

Il secondo invece si occupa della responsabilit� genitoriale, disponendo che la decisione sulla decadenza per trascuratezza o abuso dei poteri debba fondarsi su atti specifici e documentati e non su teorie prive di fondamento scientifico.

Il terzo � l'articolo centrale della proposta perch� si occupa dell'ascolto del minore, prevedendo l'obbligo da parte del giudice o di un suo delegato di ascoltare il minore che ha gi� compiuto 10 anni (o di et� inferiore se capace di discernimento). Previsto poi l'obbligo, accanto a quello della verbalizzazione delle dichiarazioni del minore, di una registrazione audiovisiva da mettere a disposizione delle parti senza ritardo. Regola dell'ascolto che pu� venire meno solo se, con diagnosi, si accerta che l'ascolto possa recare grave pregiudizio al minore. Se poi il minore riferisce di abusi o episodi di violenza domestica, anche assistita, il giudice accerta nella piena autonomia istruttoria tali fatti.

Il quarto articolo dispone che nell'adottare i provvedimenti per la prole in giudice deve tenere conto del prioritario interesse di quest'ultima e in particolare di quanto emerge dall'ascolto. Se il minore evidenzia particolari difficolt� nel rapporto con uno dei genitori il giudice � tenuto ad accertare l'origine delle stesse. Deve cio� verificare se le stesse sono da ricondursi ad abusi, violenze, incompetenze genitoriali o comportamenti inadeguati, ascoltando, se ritiene, il minore.

L'articolo cinque prevede che l'affidamento esclusivo del figlio minore a uno dei genitori possa essere disposto anche quando vengono riferiti episodi di violenza domestica o abusi, previo ascolto del minore. Si dispone poi che se il minore ha difficolt� di relazione con il genitore che � stato individuato come abusante o maltrattante, la presenza di quest'ultimo non pu� essergli imposta con la forza.

L'articolo sei dispone invece che "una copia della relazione del CTU, delle osservazioni delle parti e della sintetica valutazione delle stesse, opportunamente anonimizzata, � depositata in cancelleria e trasmessa in forma anonima alla cancelleria della presidenza." Le relazioni depositate prima della entrata in vigore della presente legge e anonimizzate devono essere messe a disposizione di chi ne fa richiesta per motivi di studio o aggiornamento professionale.

L'articolo sette � finalizzato a garantire la presenza, nei procedimenti che riguardano i minori, di CTU dotati dei necessari requisiti di professionalit� e imparzialit�.

L'articolo otto prevede che se il minore viene affidato a comunit� di tipo familiare e questo deve essere sottoposto a trattamenti sanitari, la decisione spetta al giudice tutelare o all'autorit� affidante, salvi i casi di urgenza. In questi ultimi casi al giudice o all'autorit� affidante spetta il potere di ratificare la decisione gi� presa. Parificati poi i doveri e i controlli per le comunit� di tipo familiare e gli istituti di assistenza per le famiglie affidatarie.

L'articolo nove, che chiude la proposta, � dedicato alla formazione di magistrati, avvocati, psicologi, medici e assistenti sociali, ai quali si richiede d'integrare la loro formazione con conoscenze e competenze sui temi della violenza domestica e di genere e dell'ascolto e trattamento dei minori in giudizio.

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