Data: 02/04/2007 - Autore: Cristina Matricardi
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 16228/2006) ha stabilito che � nulla la delibera assembleare non sottoscritta da tutti i condomini che, nel destinare un'area comune a parcheggio di autovetture, ne disciplini l'uso escludendo uno dei condomini. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che la decisione � soggetta all'onere della forma scritta ad substantiam e ci� in quanto, modificando il regolamento di condominio, produce vincoli di natura reale su beni immobili.
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