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Data: 22/06/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate![]()
Intervento urgente messo in coda per uno ritenuto più grave[Torna su]
Si ha responsabilità medica della struttura sanitaria quando, tenuto conto della natura contrattuale del rapporto, la stessa ritarda la propria prestazione, se non riesce a dimostrare che l'inadempimento è imputabile al paziente. Questo in sintesi quanto sancito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 16936/2021 (sotto allegata). La vicenda processualeUn uomo viene ricoverato in una struttura sanitaria in stato comatoso a causa di un sospetto ematoma subdurale. Il paziente viene quindi portato in sala operatoria, ma a causa della sopravvenienza di un caso ritenuto più grave e urgente, il suo intervento chirurgico è rimandato. I familiari, preoccupati, decidono a quel punto di trasferite il familiare in una clinica privata, dove viene sottoposto all'intervento previsto, con esito favorevole. Prestazione che però costa loro più di 18.000 euro. Il paziente chiede quindi il rimborso della somma sostenuta alla Regione, che però, ritenendo ingiustificata la richiesta, lo costringe a rivolgersi al Tribunale, che in primo grado rigetta le sue istanze. Le cose cambiano in sede di appello. Per la Corte infatti la domanda di rimborso è fondata. In effetti l'azienda sanitaria ha differito una prestazione urgente, costringendo così i familiari a rivolgersi a un'altra struttura e a sostenere delle spese non previste. Il paziente ha violato i principi di correttezza e buona fede[Torna su]
L'Azienda ospedaliera, in disaccordo con la decisione assunta dalla Corte di Appello, decide di ricorrere in Cassazione, facendo valere i seguenti tre motivi.
Inadempiente l'Ospedale che non prova la priorità dell'altro intervento[Torna su]
La Cassazione, dopo aver esaminato i suddetti motivi di ricorso, giunge alla conclusione che gli stessi, valutabili congiuntamente, sono infondati e che quindi il ricorso deve essere respinto. L'Azienda ha ammesso la natura contrattuale del rapporto, con conseguenti riflessi sull'onere probatorio. La Corte d'Appello ritenuto correttamente che fosse onere dell'Azienda dimostrare la non imputabilità del ritardo della prestazione a sé stessa. Per quanto riguarda poi il primo motivo, per la Cassazione è inammissibile. Provata l'urgenza dell'intervento da eseguire, l'Azienda non ha infatti dimostrato che in quel momento era inevitabile differirlo per un caso sopravvenuto. Accertamento che in sede di legittimità non può essere rimesso in dubbio. Appurato quindi il ritardo ingiustificato dell'intervento, viene meno anche il fondamento del secondo motivo del ricorso, perché di fatto l'Azienda non ha dimostrato l'indifferibilità della prestazione, a suo dire, più urgente. La condotta dei parenti del paziente non può quindi essere ritenuta contraria ai doveri di buona fede e correttezza perché causata dall'inadempimento dell'Azienda Sanitaria e finalizzata solo a evitare che il parente riportasse un danno maggiore. Concludendo, accertato l'inadempimento dell'Azienda, non si può ritenere che la mancata soddisfazione dell'interesse del creditore sia imputabile alla sua condotta, anche perché nei precedenti gradi di giudizio non è mai stato neppure prospettato un inadempimento reciproco. |
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