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Data: 25/06/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
L'avvocato può compensare i crediti del gratuito patrocinio con i debiti[Torna su]
Dal 2016 gli avvocati possono compensare i crediti del gratuito patrocinio con alcuni tributi, in presenza di determinate condizioni. La Cassazione però non può procedere all'accertamento di fatto dei requisiti richiesti per ammettere la compensazione, occorre quindi rinviare alla CTR affinché accerti se l'avvocato ricorrente può compensare i crediti derivanti dallo svolgimento del gratuito patrocinio con i debiti per IRPEF e IRAP. Queste le indicazioni contenute nell'interessante ordinanza n. 17836/2021 della Cassazione (sotto allegata). Vediamo di capire meglio cosa è successo e perché gli Ermellini sono giunti a questa conclusione. La vicenda processualeUn avvocato impugna una cartella con la quale gli viene richiesto il pagamento dell'IRPEF e dell'IRAP riferite all'anno 2006. Il legale ricorre prima alla C.T.P, poi alla C.T.R, che rigetta il suo appello stante l'illegittimità della compensazione operata dallo stesso tra debiti IRPEF e IRAP richiesti dall'Agenzia e il credito vantato per il pagamento dei proprie spettanze professionali, dovute in quanto avvocato del gratuito patrocinio. Per la C.T.R infatti la compensazione in materia tributaria è ammessa nei soli casi previsti dalla legge. La Ctr ha ignorato le osservazioni del legale sulla compensazione[Torna su]
L'avvocato ricorre quindi per la cassazione di detta sentenza, sollevando davanti alla Suprema Corte, il seguente motivo di ricorso. Per il professionista la C.T.R. non si è pronunciata su alcune osservazioni critiche sollevate dallo stesso in relazione all'applicabilità dell'istituto della compensazione, non assorbite nella decisione finale, in palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Dal 2016 gli avvocati possono compensare: rinvio alla C.T.R.[Torna su]
Per gli Ermellini il motivo sollevato è fondato e va accolto nei termini di cui in motivazione. Prima di tutto la Cassazione elenca i casi in cui debiti e crediti sono compensabili, rilevando come ai sensi dell'art. 8 della legge n. 212/2000, che contiene lo Statuto del contribuente, sia in effetti possibile estinguere l'obbligazione tributaria per compensazione. Questa norma però deve essere attuata tramite i poteri regolamentari dei Ministri competenti. In via transitoria restano vigenti le disposizioni in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge n. 400/1988, che prevede l'estinzione dei debiti tributari anche per compensazione, estendendo detto istituto, a partire dal 2002, anche ai tributi per i quali non è previsto. Tenendo conto di queste disposizioni la stessa Cassazione, con decisioni del 2006, 2007 e 2013 ha affermato che in materia tributaria la compensazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti. Questa regola non può dirsi superata neppure dal suddetto art. 8 dello Statuto del contribuente, che ha mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 17 del dlgs n. 241/1997, che ammette la compensazione "in sede di versamenti unitari delle imposte" ma ne limita l'applicazione:
Il giudice d'appello, rilevando l'assenza di regolamenti attuativi dell'art. 8 dello Statuto del contribuente, ha quindi concluso che l'avvocato non può compensare il debito e il credito che lo stesso vanta nei confronti dello stesso soggetto. La Corte di Cassazione però rileva anche che il legale nella sua memoria fa riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 1 comma 778 della legge n. 208/2015, con il quale si è disposto che "A decorrere dall'anno 2016, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta o tassa (…)." La norma, in vigore dal primo gennaio 2016, è stata attuata con il d.m del 15 luglio 2016, il quale chiarisce che sono ammessi alla suddetta compensazione prevista in favore degli avvocati i crediti liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto, che non sono ancora stati pagati neppure in parte e che non sono stati opposti e per i quali è già stata emessa fattura elettronica o "cartacea registrata nella piattaforma elettronica di certificazione." La Corte, alla luce di questo diritto sopravvenuto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR competente ma in diversa composizione per procedere ai necessari accertamenti di fatto che non possono essere effettuati in sede di legittimità. Accertamenti che si rendono necessari alla luce della normativa in vigore dal 2016. che prevede il ricorso all'istituto della compensazione per gli avvocati. |
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