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Data: 27/06/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Avviso di intimazione lacunoso[Torna su] Illegittimo l'avviso di intimazione dell'agente della riscossione se non è indicata l'autorità giurisdizionale presso cui ricorrere e neppure i termini e le modalità per la proposizione dell'impugnativa. L'avviso lacunoso, infatti, lede il diritto alla difesa della parte intimata. Lo ha chiarito la Commissione Tributaria Provinciale di Roma nella sentenza n. 7494/2021 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di una società avverso l'avviso di intimazione con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva avanzato la richiesta di pagamento per 26 cartelle esattoriali e 11 avvisi di addebito relativi a tributi erariali, previdenziali, assistenziali, Camera di commercio, comunali, tasse auto. In particolare, la ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione per una serie di motivi, parte dei quali vengono ritenuti meritevoli di accoglimento dalla CTP, rilevata altresì la mancata costituzione in giudizio dell'AdER. Prescrizione per assenza quinquennale di atti interruttivi[Torna su] Pregiudizialmente al merito, inoltre, la Commissione dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio in ordine ai crediti di natura non tributaria, relativi alle sei cartelle esattoriali ed agli undici avvisi di addebito presenti nell'avviso impugnato e concernenti le pretese degli enti Inps, Inail e di Roma capitale. Per quanto al merito la Commissione ritiene prescritta parte della pretesa stante l'avvenuta decadenza dell'azione impositiva per assenza quinquennale di atti interruttivi tra la notifica delle medesime cartelle e la data della notifica dell'avviso impugnato. Ancora, la Commissione ritiene non dovuta ed illegittima la pretesa fiscale di due cartelle per tributi erariali relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2011, in quanto prescritte in virtù del decorso del termine quinquennale di legge successivo alla presentazione della medesima dichiarazione. Mancata indicazione del giudice a cui fare ricorso[Torna su] L'avviso, inoltre, è ritenuto dalla CTP illegittimo in quanto non indica, come dovuto secondo la normativa di riferimento, l'autorità giurisdizionale presso cui ricorrere ed i termini e le modalità per la proposizione dell'impugnativa, ledendo il diritto alla difesa della ricorrente. Come noto, l'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 (Codice del processo tributario) prevede, infatti, che gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario debbano contenere "l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20". Di medesimo tenore è la disposizione di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), della legge 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente"), a norma del quale gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare, tra l'altro, "le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili". Tali elementi, sottolinea la Commissione nel provvedimento in commento, sono necessari per mettere parte ricorrente nelle condizioni di potersi difendere innanzi al giudice competente. Nella vicenda in esame sono plurimi i profili che conducono al parziale accoglimento del ricorso e alla nullità in parte dell'avviso impugnato. L'orientamento della Corte di Cassazione[Torna su] Tuttavia, tornando all'omessa o erronea indicazione, nell'atto impugnabile, delle modalità per presentare il ricorso al giudice competente, la giurisprudenza di legittimità ritiene che ciò non determini la nullità, bensì una mera "irregolarità" formale la quale potrà al più rilevare ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione. Nella sentenza n. 23010/2009, la Suprema Corte ha chiarito che "in tema di contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso, ma soltanto la mancata decorrenza del termine stesso per l'impugnazione (cfr. anche Cass. n. 20634/2008, n. 14482/2003). Gli ermellini ritengono che la nullità, per tale omessa o incompleta indicazione, non sia una conseguenza prevista dal legislatore, né sia assistita da alcuna altra sanzione, "trattandosi piuttosto di semplice irregolarità, avendo la norma come scopo soltanto quello di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto, soggetto su cui grava l'onere di individuare l'organo giurisdizionale, onere che è autonomo e prescinde da eventuali obblighi di specificazione posti a carico di altri" (vedi anche Cass. n. 12070/2004 e n. 3865/2002). Si ringrazia l'Avv. Gian Luca Proietti Toppi per l'invio del provvedimento |
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