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Data: 28/06/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Danni da omessa manutenzione di parti comuni del condominio[Torna su]
Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dall'omessa manutenzione di parti comuni del condominio non esonera il condomino danneggiato dall'obbligo di partecipare alle spese di riparazione delle stesse. Questo in sintesi il principio contenuto nell'ordinanza della Cassazione n. 18187/2021 (sotto allegata). Nella vicenda, una S.r.l, proprietaria del piano terra di un edificio condominiale, subisce dei danni a causa della mancata manutenzione del lastrico solare, costituente corte interna dell'immobile. Nell'agire in giudizio chiede quindi la condanna del Condominio a rimborsarle le spese sostenute per la riparazione dei danni e a risarcirle i danni. Il Tribunale accoglie le richieste della S.r.l, condannando il Condominio a rifondere le spese sostenute da parte attrice e a risarcirla dei danni subiti. La Corte di Appello però, pur confermando la condanna del Condominio, nella motivazione dispone che "nel riparto interno, tutte dette spese vanno suddivise secondo i criteri di cui all'art. 1226 c.c." Per chiarezza, l'art. 1126 c.c dispone che: "Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno." Chi ha subito un danno da infiltrazioni deve partecipare alle spese?[Torna su]
La S.r.l però, poco convinta della precisazione del giudice del gravame, ricorre in Cassazione ritenendo inaccettabile porre a suo carico l'obbligo di contribuire alle spese di riparazione visto che proprio dall'omessa manutenzione delle parti comuni da riparare le è derivato un danno. Il diritto al risarcimento non esclude l'obbligo di partecipare alle spese[Torna su]
La Suprema Corte però rigetta il ricorso perché la responsabilità della compagine condominiale per i danni arrecati alla S.r.l non esclude che la stessa resti gravata dall'obbligo di contribuire alle spese di riparazione, trattandosi di una parte comune dell'edificio condominiale. Il fatto che la delibera assembleare abbia posto a carico anche della S.r.l la sua quota di spese per la riparazione del lastrico solare non contrasta infatti con la condanna al risarcimento del danno in suo favore disposta dal Tribunale. Gli Ermellini ritengono quindi che si debba affermare il seguente principio: "Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati." Leggi anche La ripartizione delle spese condominiali |
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