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Data: 28/06/2021 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Ricorso contro multe e rimborso contributo unificato[Torna su] Scatta il rimborso del contributo unificato al multato che ottiene l'annullamento del verbale a causa della mancata omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento della violazione. Allo stesso modo, dovrà rifondere il contributo unificato al ricorrente l'amministrazione che annulla in autotutela la contravvenzione dopo la proposizione del ricorso da parte del sanzionato. Sono queste le conclusioni a cui è giunto il Giudice di Pace di Alessandria in due recenti sentenze, la n. 324/2021 e la n. 326/2021 (qui sotto allegate) entrambe depositate in data 21 giugno. Il giudice onorario ha accolto, in ambedue i casi, le opposizioni a sanzione amministrativa promosse da alcuni soggetti sanzionati per violazioni del Codice della Strada e vittoriosamente assistiti in sede giudiziaria dalla Globoconsumatori Onlus. Mancata omologazione dell'apparecchiatura[Torna su] Nel dettaglio, in occasione del procedimento conclusosi con la sentenza n. 324/2021, parte ricorrente aveva tra l'altro eccepito la mancata omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento della violazione di cui all'art. 146 del Codice della Strada, per cui era scattata a suo carico una sanzione amministrativa. L'amministrazione resistente, ovvero il Comune, non si è però costituita nel giudizio successivamente intentato dal multato. Il giudice onorario evidenzia come, non costituendosi, la P.A. non ha replicato sulla censura di parte e neppure ha offerto documentazione comprovante l'avvenuta omologazione dello strumento, mancando così di assolvere all'onere di prova posto a suo carico. Per questo motivo, mancando la prova dell'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata dalla Polizia Locale, il verbale deve consequenzialmente essere annullato. Ed è questo punto che il Giudice di Pace afferma che "sussistono giustificati motivi, in ragione dell'annullamento del verbale, per la condanna della resistente al rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente al momento dell'iscrizione della causa a ruolo". Restano invece integralmente compensate le spese di lite. Annullamento in autotutela[Torna su] A una conclusione analoga, seppur partendo da differenti premesse, giunge il medesimo Giudice di Pace nella sentenza n. 326/2021. La vicenda esaminata trae origine dalla proposizione del ricorso da parte del multato contro la sanzione amministrativa, a seguito del quale, tuttavia, le parti hanno deciso di concludere concordemente per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, sulla scorta dell'intervenuta archiviazione in autotutela dei provvedimenti impugnati. Il giudice, nella sentenza in commento, non essendo necessaria alcuna pronuncia sul merito, si limita a prendere atto della produzione, da parte del Comune, del provvedimento con cui l'amministrazione ha deciso per l'archiviazione in autotutela della contravvenzione impugnata e dunque dichiara cessata la materia del contendere. Ma non è tutto, poiché, anche in tal caso, accogliendo una richiesta ad hoc di parte ricorrente, il magistrato ritiene che sussistano giustificati motivi, in ragione dell'annullamento in autotutela successivamente alla presentazione del ricorso, per la condanna della resistente al rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. Integralmente compensate le spese di lite. Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio dei provvedimenti
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