Data: 29/06/2021 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Presupposti temporali della proroga del permesso di costruire

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In tutte le ipotesi di cui all'art. 15 t.u. edilizia, la proroga della efficacia del permesso di costruire richiede sempre la presentazione di una istanza antecedentemente alla scadenza del titolo. Lo ha chiarito espressamente il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4648/2021 (qui sotto allegata).

La vicenda origina dal ricorso al TAR presentato da una società contro il provvedimento con cui il Comune aveva negato la proroga degli effetti del permesso di costruire rilasciato dalla Prefettura, nella qualità di Commissario ad acta nominato dallo stesso Tribunale, per la costruzione di un edificio da destinare a uffici e negozi

La società aveva richiesto la proroga in qualità di assegnataria del compendio immobiliare a conclusione di una procedura esecutiva, ma il Comune l'aveva negata poiché la domanda era stata presentata successivamente allo spirare del termine triennale per l'esecuzione dei lavori previsto dall'art. 15 del TU edilizia (DPR n. 380/2001).

Secondo il Comune il titolo edilizio era comunque da ritenersi sostanzialmente illegittimo, come riconosciuto in sede penale in occasione del procedimento relativo proprio alla costruzione dell'immobile di cui è causa.

Diniego di proroga e illegittimità titolo edilizio

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Nel procedimento penale riguardante i precedenti proprietari, infatti, il Tribunale aveva accertato l'illegittimità del titolo edilizio; con successiva sentenza definitiva, la Corte di Appello aveva poi dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione, disponendo il dissequestro dell'immobile e mantenendo le statuizioni sull'illegittimità del titolo edilizio contenute nella condanna di primo grado.

Dunque, stante l'accertata illegittimità del titolo edilizio, l'amministrazione decideva di negare la richiesta di proroga della società ricorrente, divenuta proprietaria del fabbricato e tale diniego viene impugnato innanzi al TAR per ben due volte e, in ambo i casi, il Tribunale decide per il suo annullamento.

In particolare, con la sentenza poi impugnata innanzi al Consiglio di Stato, il TAR ritiene illegittime le ragioni poste a sostegno del provvedimento di diniego: in primis, l'amministrazione non avrebbe considerato il "factum principis" rilevato nel giudicato formatosi sulla sentenza penale, sicché l'Amministrazione non avrebbe potuto escludere la rilevanza del fatto impeditivo rappresentato dal sequestro penale in quanto valutazione già statuita con la citata sentenza.

Secondo il giudice di primo grado, la giurisprudenza farebbe discendere dal sequestro penale del cantiere una causa automatica di sospensione del termine per l'esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire. Di diversa opinione il Comune che, ricorrendo innanzi al Consiglio di Stato, sostiene che l'orientamento giurisprudenziale di gran lunga maggioritario porterebbe ad escludere la correttezza di tali argomentazioni.

Sequestro penale: no automatica sospensione della durata del permesso

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In particolare, per consolidato orientamento, "il termine di durata del permesso edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte della stessa Amministrazione, che ha rilasciato il titolo ablativo, che accerti l'impossibilità del rispetto del termine, e solamente nei casi in cui possa ritenersi sopravvenuto un factum principis ovvero l'insorgenza di una causa di forza maggiore" (cfr. Cons. Stato, n. 1870/2013)

Dunque, la giurisprudenza del Consiglio di Stato sarebbe unanime nel ritenere che la proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori deve essere accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondati, fermo restando la richiesta di proroga e non l'automatica sospensione dei termini di cui all'art. 15 del DPR n. 380/2001 (cfr. ex multis, Cons. St., n. 5978/2019).

Tale indirizzo viene confermato da Palazzo Spada anche in questa occasione. Come si legge in sentenza, in base a tale orientamento giurisprudenziale e, soprattutto, al tenore testuale dell'art. 15, commi 2 e 2 bis, del TU edilizia, tutte le censure incentrate sulla irrilevanza della tardività della istanza di proroga perché in presenza di sequestro penale non sono condivisibili.

In concreto, non può infatti ritenersi, come affermato dal TAR, che la proroga discenderebbe, nel caso di specie, direttamente dalla legge. Dunque, si legge in sentenza, "la proroga andava comunque richiesta prima della decorrenza del termine ultimo per la fine dei lavori e l'Amministrazione comunale, in ragione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che aveva determinato la sospensione dei lavori, non avrebbe potuto rigettare l'istanza" (cfr. ex multis, Cons. Stato, n. 2078/2020). Accolto l'appello e riformata l'impugnata sentenza, il ricorso di primo grado deve dunque ritenersi respinto.

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