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Data: 03/07/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Sanzione disciplinare avvocato[Torna su]
Merita di essere sanzionato l'Avvocato che durante una riunione tenuta per risolvere in via bonaria una controversia, offende la giovane Collega dandole della ragazzina. Non rileva che la Collega abbia o meno minacciato il cliente dell'avvocato anziano il quale, proprio in ragione della sua età ed esperienza, avrebbe potuto evitare di sminuire e offendere la giovane collega. Queste in sintesi le ragioni del rigetto del ricorso dell'avvocato più anziano contenute nella sentenza n. 4/2021 del C.N.F (sotto allegata). Nella vicenda, una giovane avvocata ricorre al C.O.A di Firenze, presentando un esposto nei confronti di un collega più anziano, per averla offesa nel corso di una riunione a cui erano presenti il cliente della professionista e due tecnici di controparte, ossia un ingegnere e un geometra. Il C.O.A. avvia un procedimento disciplinare nei confronti dell'Avvocato che, invitato a formulare osservazioni e deduzioni difensive, nega i fatti contestati, sminuendone la gravità. Il fascicolo viene quindi trasferito al Consiglio distrettuale di disciplina, innanzi al quale l'Avvocato viene chiamato a rispondere dei seguenti capi d'incolpazione: violazione degli artt. 9, 19 e 52 comma 1 del Codice deontologico:
Esperita l'attività istruttoria il C.D.D accerta la responsabilità dell'Avvocato in relazione ai capi d'imputazione addebitati e gli irroga la sanzione dell'avvertimento. In presenza di minacce la reazione è giustificata[Torna su]
L'Avvocato ricorre al C.N.F, impugnando la decisione del C.D.D per contestare in sostanza l'erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie prima e dopo il dibattimento e chiedendo il proscioglimento dalle accuse formulate in quanto:
Va sanzionato l'avvocato anziano che sminuisce la giovane collega[Torna su]
Il C.N.F però rigetta il ricorso dell'Avvocato in quanto il C.D.D ha fatto corretta applicazione del principio del libero convincimento e della metodologia valutativa che richiede un approfondimento delle espressioni offensive e, per quanto riguarda la gravità e la natura del comportamento, impone di tenere conto dei fatti nella loro complessità. Il C.N.F precisa poi che dal comma 2 dell'art. 52 del Codice deontologico emerge che: "la ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta". Disposizione che lo stesso C.N.F ha già interpretato nel seguente modo: "un avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione." Il C.N.F sottolinea inoltre che, come correttamente osservato dal C.D.D Toscano: "proprio la maggiore anzianità d'iscrizione, nonché la maturata esperienza professionale e di vita, avrebbe dovuto determinare l'incolpato a trattenere il suo (motivato o meno) disappunto o quanto meno a manifestarlo in termini, che non mortificassero la giovane Collega sminuendone il ruolo e la dignità di fronte a terzi (che hanno addirittura sentito l'esigenza d'intervenire in difesa della esponente), peraltro con argomenti palesemente non attinenti al merito della posizione trattata per i rispettivi clienti." Confermata quindi la decisione impugnata anche perché il ricorrente non ha mai mostrato pentimento per la propria condotta, di cui non ha colto il disvalore. |
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