Data: 07/07/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Merita la censura l'avvocato che denigra l'ex collaboratore e collega

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Il C.N.F nella sentenza n. 234/2020 (sotto allegata) non si dilunga troppo nel motivare il rigetto dei singoli motivi del ricorso, molti dei quali contestano violazioni procedurali. Il Consiglio si sofferma invece, ai fini del decidere, sulla situazione fortemente conflittuale creatasi tra due colleghi, che collaboravano nello stesso Studio. I fatti, in un tale contesto, meritano infatti di essere valutati con una visione non troppo rigida, valutando soprattutto le condotte successive alla rottura. Da qui la riduzione della duplice sanzione irrogata all'avvocato ricorrente a quella unica della censura. Ripercorrendo la vicenda cerchiamo di comprendere le conclusioni del C.N.F

Avvocato denigra il collega/ex collaboratore di studio: doppia accusa, doppia decisione

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Il C.D.D di Campobasso, chiamato a decidere su diverse condotte tenute da un avvocato, emette due decisioni.

Censura per l'avvocato che denigra il collega di studio

Con la decisione n. 9/2017 viene comminata all'avvocato la sanzione della censura, per aver violato l'art. 19 del Nuovo Codice Deontologico (Art. 22 prev. Codice deont.) perché durante un incontro presso il suo Studio con un cliente, nel chiedergli il pagamento delle competenze legali dovute per l'assistenza in una controversia di lavoro patrocinata unitamente a un collega Avvocato e suo collaboratore di studio "che aveva avuto in consegna le somme avute in pagamento dalle competenze legali stesse, lasciava intendere che il medesimo avv. avesse trattenuto per se quanto versato" dal cliente invece di versarle allo studio, non serbando nei confronti del collega un comportamento corretto e leale e altresì "per essersi reso colpevole, della violazione dell'art. 42 comma 1 del nuovo Codice Deontologico (art. 29 n. 1 del previgente codice deontologico) in quanto" nelle circostanze suddette apostrofava il collega con il termine "capra" ritenendo non corretto il comportamento dello stesso nella gestione della pratica, denigrando così l'attività professionale posta in essere" dallo stesso.

Sospensione per l'avvocato che denigra l'ex collaboratore e tenta di rubargli un cliente

Con la decisione n. 14/2017 invece sospende per tre mesi l'avvocato per la "violazione degli artt. 19 e 42 comma 1 del Nuovo Codice Deontologico (art. 22 e 29 n. 1 prev. Codice deont.), in quanto nel corso di un colloquio presso il suo studio con un signore esprimeva apprezzamenti denigratori" nei confronti del suo ex collaboratore di studio e per "la violazione dell'art. 37 comma 1, 3, 5, del Nuovo Codice Deontologico (art. 19 comma 1 e nn. II e VI del previgente codice deontologico), in quanto" nelle suddette circostanze induceva il suo interlocutore a "farsi restituire l'incartamento delle vertenze patrocinate dall'avv. (suo ex collaboratore), offrendo la sua, ed offrendo allo stesso un rapporto di lavoro con un suo conoscente, tentando così di acquisire rapporti di clientela in modo non conforme a correttezza e decoro."

L'avvocato, accusato delle suddette condotte, in violazione del Codice Deontologico, ricorre innanzi al CNF, sollevando diverse doglianze, sulle quali non è necessario soffermarsi, chiedendo in relazione alla decisione n. 9/2017, di annullare il provvedimento, di proscioglierlo e, in subordine, di applicare una sanzione meno afflittiva. Per quanto riguarda invece la decisione n. 14/2017 il ricorrente chiede che ne venga dichiarata la nullità, in subordine il proscioglimento e in ulteriore subordine l'applicazione di una sanzione meno afflittiva.

In una situazione conflittuale occorre valutare i rapporti tra i due avvocati

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Il C.N.F, dopo essersi occupato di esaminare e respingere i vari motivi sollevati dall'avvocato, alcuni comuni ai ricorsi contro le due decisioni, altri specifici, rigetta il ricorso rideterminando le sanzioni comminate nell'unica sanzione della censura.

Il C.N.F infatti ritiene di dover valutare la vicenda nell'ambito dei rapporti intercorsi tra i due ex colleghi. Non rileva ovviamente ai fini del presente giudizio il rapporto preesistente ai fatti denunciati e le ragioni per le quali si è verificata la rottura del rapporto tra il ricorrente e il suo ex collaboratore.

Una cosa è certa, le parole biasimevoli e allusive dirette al collaboratore di studio nel corso di una discussione con un cliente non possono non essere sanzionate. Non si può però neppure trascurare il fatto che, il soggetto che ha raccolto lo "sfogo" dell'Avvocato oggi accusato, ha portato con sé un registratore, a suo dire "per tutelarsi", anche se non è dato comprendere da che cosa.

In un clima così conflittuale tra due professionisti e colleghi di studio la vicenda, valutate le violazioni commesse e il contesto particolare in cui sono state commesse, il C.N.F ritiene di dover mitigare le sanzioni già irrogate nella sanzione unica della censura.


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