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Data: 07/07/2021 06:00:00 - Autore: Maria Luisa MissiaggiaCedu condanna Italia[Torna su] La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia al risarcimento economico del danno morale subìto da una madre nigeriana a cui sono stati interrotti i rapporti con le figlie fin da prima della dichiarazione del loro stato di adottabilità.Il casoLa madre è una ragazza nigeriana, arrivata in Italia come vittima di tratta di essere umani, ed ha avuto due figlie, nel 2012 e nel 2014. Nel 2014 la figlia minore veniva ricoverata in ospedale ed i medici diagnosticavano un'infezione da HIV. Secondo quanto sostenuto dalle relazioni dell'ospedale la madre rifiutava il percorso terapeutico per la figlia e quindi il personale sanitario allertava la Procura. Il Pubblico Ministero apriva così un procedimento al Tribunale per i Minorenni per far sospendere la responsabilità genitoriale della signora.La richiesta veniva accolta e la figlia minore veniva anche collocata in una casa di accoglienza. Dopo poco tempo il Tribunale collocava anche la figlia più grande con la madre in un'altra casa di accoglienza, sostenendo che le condizioni in cui vivevano non erano consone ad una bambina. Successivamente venivano riunite madre e figlie nella stessa struttura di accoglienza, vietando loro di uscire dalla stessa. Le relazioni descrivevano una madre che si occupava solo di nutrire e giocare con le bambine ma che non era in grado di far rispettare loro l'orario di scuola. Si apriva così il procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono delle minori, propedeutico alla dichiarazione di adottabilità, poiché non sarebbero potute stare "per sempre" nel centro di accoglienza. Spostarono così le figlie in un'altra casa di accoglienza, allontanandole dalla madre, che poteva far visita loro una volta la settimana. Il Tribunale disponeva un perizia sulla madre e sulla sua idoneità genitoriale. Sulla base di questa perizia il Tribunale pronunciava lo stato di adottabilità delle bambine, vietando ogni contatto tra madre e figlie, stante lo stato psicologico della signora. Questo provvedimento veniva impugnato dalla madre sia in Corte d'Appello che, successivamente, in Cassazione. La Corte di Cassazione annullava la precedente decisione rilevando che la Corte d'Appello non aveva preso in considerazione la parte della perizia nella quale si sottolineava che il legame con la madre doveva essere preservato per costruire l'identità delle figlie. Il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'UomoLa ricorrente si appella alla Corte EDU lamentando la violazione dell'art. 8 CEDU per l'interruzione automatica del suo diritto di visita alle bambine a seguito della sentenza del Tribunale che dichiarava le figlie in stato di abbandono e, dunque, adottabili, sebbene la procedura per l'adottabilità era ancora pendente.La madre contesta anche il fatto che le minori siano state separate per essere adottate da famiglie diverse. Risarcimento dei danni morali[Torna su] La Corte EDU si è trovata ad esaminare se, nell'adottare le decisioni sopra menzionate, i giudici italiani abbiano sufficientemente tenuto conto del loro obbligo positivo di agevolare il ricongiungimento familiare (art. 8 CEDU).I giudici Europei rilevano che il Tribunale ha deciso di ordinare l'interruzione dei contatti tra la madre e le figlie senza indicare nella sua decisione i motivi urgenti che hanno spinto ad adottare una decisione così grave (anche prima della dichiarazione di adozione). Non hanno inoltre tenuto conto delle conclusioni della perizia nella parte in cui era raccomandato il mantenimento dei legami tra la madre e le figlie, e non ha precisato nella sua decisione i motivi che l'hanno condotta ad emarginare tali conclusioni. Inoltre osserva che le decisioni in questione sono state prese sebbene la madre fosse vittima di tratta, quindi maggiormente vulnerabile. Infatti, la sentenza scrive che nel caso di persone vulnerabili, le autorità devono dare prova di avere un'attenzione particolare, e devono assicurare loro una maggiore tutela, valutando le capacità genitoriali in ossequio a questa condizione. Nel caso sottoposto alla Corte EDU appare che non è stato dato peso al modello diverso di attaccamento tra genitori e figli che si può riscontrare nella cultura africana, sebbene ciò sia stato ampiamente evidenziato nella relazione peritale. |
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