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Data: 05/07/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Modifica del contributo al mantenimento per la figlia naturale[Torna su]
Quando si richiede la modifica delle condizioni del contributo al mantenimento della prole naturale occorre applicare gli stessi criteri previsti in caso di separazione e divorzio per i figli legittimi. La modifica dell'entità del contributo al mantenimento presuppone pertanto la sopravvenienza di fatti nuovi in grado di mutare le condizioni economico patrimoniali dei genitori e giustificare così l'entità dell'assegno. Questo in sintesi il principio sancito dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18608/2021 (sotto allegata). La vicenda processualeIl Tribunale rigetta la richiesta avanzata da un padre, finalizzata a ottenere la modifica del contributo al mantenimento della figlia minore stabilito in Euro 3.000,00 mensili. La Corte d'Appello invece accoglie parzialmente le ragioni dell'appello e riduce il contributo al mantenimento a Euro 1.200,00 mensili perché si è verificato effettivamente un mutamento delle condizioni di separazione originarie in quanto:
Nessuna riduzione se non sopravvengono fatti nuovi[Torna su]
Ricorre in Cassazione la madre della bambina, sollevando sette motivi di ricorso tra i quali preme segnalare solo i primi quattro per le ragioni che si illustreranno in seguito.
Stessi criteri di revisione del mantenimento per i figli naturali[Torna su]
La Corte di Cassazione accoglie i primi quattro motivi del ricorso perché fondati, dichiara assorbito il quinto e inammissibili il sesto e il settimo. Vediamo in base a quale ragionamento logico giuridico è giunta a tale conclusione. Per gli Ermellini i primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente. Precisano poi che le decisioni relative al contributo al mantenimento dei figli possono essere modificate quando sopravvengono fatti nuovi, mentre sono irrilevanti i fatti passati e le ragioni giuridiche che non sono state dedotte in giudizio. Non basta però, ai fini del mutamento del contributo, che siano intervenuti fatti nuovi, gli stessi devono infatti aver mutato l'assetto patrimoniale rispetto a quello in base al quale è stato stabilito l'importo, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti. Detti principi, previsti nell'ambito del procedimento di divorzio sono applicabili anche nei procedimenti di separazione e quando, come nel caso di specie, il contributo al mantenimento dei figli riguarda la prole nata al di fuori del matrimonio. Questo anche alla luce del dlgs n. 154/2013, che ha equiparato figli legittimi e figli naturali. A conforto di quanto detto occorre poi fare riferimento anche agli articoli. 337 bis c.c. e 337 quinques c.c. Alla luce di detti chiarimenti si rende necessario, ai fini della soluzione della presente causa, affermare il seguente principio di diritto: "Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale." Leggi anche La revisione dell'assegno di mantenimento |
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