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Data: 05/07/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Modifica del contributo al mantenimento per la figlia naturale[Torna su]
Quando si richiede la modifica delle condizioni del contributo al mantenimento della prole naturale occorre applicare gli stessi criteri previsti in caso di separazione e divorzio per i figli legittimi. La modifica dell'entit� del contributo al mantenimento presuppone pertanto la sopravvenienza di fatti nuovi in grado di mutare le condizioni economico patrimoniali dei genitori e giustificare cos� l'entit� dell'assegno. Questo in sintesi il principio sancito dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18608/2021 (sotto allegata). La vicenda processualeIl Tribunale rigetta la richiesta avanzata da un padre, finalizzata a ottenere la modifica del contributo al mantenimento della figlia minore stabilito in Euro 3.000,00 mensili. La Corte d'Appello invece accoglie parzialmente le ragioni dell'appello e riduce il contributo al mantenimento a Euro 1.200,00 mensili perch� si � verificato effettivamente un mutamento delle condizioni di separazione originarie in quanto:
Nessuna riduzione se non sopravvengono fatti nuovi[Torna su]
Ricorre in Cassazione la madre della bambina, sollevando sette motivi di ricorso tra i quali preme segnalare solo i primi quattro per le ragioni che si illustreranno in seguito.
Stessi criteri di revisione del mantenimento per i figli naturali[Torna su]
La Corte di Cassazione accoglie i primi quattro motivi del ricorso perch� fondati, dichiara assorbito il quinto e inammissibili il sesto e il settimo. Vediamo in base a quale ragionamento logico giuridico � giunta a tale conclusione. Per gli Ermellini i primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente. Precisano poi che le decisioni relative al contributo al mantenimento dei figli possono essere modificate quando sopravvengono fatti nuovi, mentre sono irrilevanti i fatti passati e le ragioni giuridiche che non sono state dedotte in giudizio. Non basta per�, ai fini del mutamento del contributo, che siano intervenuti fatti nuovi, gli stessi devono infatti aver mutato l'assetto patrimoniale rispetto a quello in base al quale � stato stabilito l'importo, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti. Detti principi, previsti nell'ambito del procedimento di divorzio sono applicabili anche nei procedimenti di separazione e quando, come nel caso di specie, il contributo al mantenimento dei figli riguarda la prole nata al di fuori del matrimonio. Questo anche alla luce del dlgs n. 154/2013, che ha equiparato figli legittimi e figli naturali. A conforto di quanto detto occorre poi fare riferimento anche agli articoli. 337 bis c.c. e 337 quinques c.c. Alla luce di detti chiarimenti si rende necessario, ai fini della soluzione della presente causa, affermare il seguente principio di diritto: "Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la sua idoneit� a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non pu� procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entit� dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio cos� raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale." Leggi anche La revisione dell'assegno di mantenimento |
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