Data: 02/07/2021 15:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Autovelox: necessaria l'omologazione del dispositivo

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In materia di dispositivi di rilevazione elettronica, omologazione e approvazione non sono sinonimi, in quanto sottendono a procedure distinte come emerge dalle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione. Inoltre, la determina dirigenziale non è equiparabile al Decreto Ministeriale di omologazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Treviso nelle sentenze n. 184/2021 e 384/2021 (qui sotto allegate) accogliendo le istanze di due conducenti rispettivamente assistiti dall'avv. Giuliana Livotto, nel primo caso, e dall'avv Roberto Iacovacci, nel secondo caso.

Per il giudice onorario entrambi i ricorsi sono fondati. Appare assorbente la censura relativa alla mancata omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento, un "Velocar Red&Speed", che per i ricorrenti non risulta essere stata debitamente omologata dal Ministero dello Sviluppo Economico, masolo approvata dal MIT mediante determina dirigenziale.

In effetti, si legge in sentenza, l'amministrazione resistente, su cui incombe l'onere della prova (ex art. 6 c. 11, d.lgs. 150/11) non ha provveduto a depositare adeguata documentazione atta a supportare la pretesa punitiva.

Omologazione e approvazione: sono procedure diverse

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Come emerso degli atti versati in causa, l'apparecchio utilizzato non risulta essere mai stato omologato, contrariamente a quanto disposto dall'art. 142 C.d.S che, al comma 7, espressamente prescrive che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi di percorso autostradali, come precisato dal Regolamento". Quest'ultimo chiarisce poi che "le singole apparecchiature devono essere approvate dal MIT".

Per il Giudice di Pace "la diversità tra le due tipologie di provvedimenti" risulta chiaramente precisata dall'art. 192 del C.d.S.: tale norma, laddove dispone che "su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del Decreto Ministeriale di omologazione o di approvazione e il nome del fabbricante" fornisce la chiave di lettura in merito al fatto che l'uso promiscuo e alternativo dei termini omologazione/approvazione è solamente apparente trattandosi (di fatto) di due procedure completamente diverse che giungono, infatti, a differenti provvedimenti conclusivi.

Come si legge in sentenza, "l'omologazione è un procedimento amministrativo che accerta la rispondenza e la conformità dell'apparecchio alle prescrizioni del Regolamento del Codice della Strada, esigendo quindi un giudizio tecnico giuridico in ordine alla sussistenza delle condizioni di legittimità delle modalità di accertamento con riferimento alla normativa vigente". Questa valutazione, invece, non è postulata nell'ambito della procedura di approvazione (cfr. Trib. di Roma, sent. n. 4652/2021).

Determina dirigenziale non equiparabile al D.M.

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In conclusione, i due termini non possono considerarsi affatto sinonimi, in quanto sottendono procedure distinte, ognuna con una propria ratio operativa, stabilita dalla norma regolamentare stessa quale fonte primaria. Una conclusione che risulta avallata dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr. G.d.P. di Lodi sent. n. 57/2021; G.d.P. di Milano sent. n. 6169/2020; G.d.P. di Treviso sent. n. 443/2020).

Infine, sottolinea il magistrato onorario, "la determina dirigenziale non è equiparabile al Decreto Ministeriale di omologazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come previsto dal citato art. 192, comma 7, c.d.s.", mentre rimane immutabile il dettato legislativo secondo cui, per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova solo le risultanze di apparecchiature "debitamente omologate". Dall'accoglimento del ricorso deriva l'annullamento della sanzione.

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio dei provvedimenti

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