Data: 03/07/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Liquidazione delle spese all'avvocato troppo esigua

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Quando si contesta la liquidazione del compenso, perché ritenuto troppo esiguo, l'avvocato deve fornire al giudice gli strumenti necessari per constatare la violazione, indicando il valore della controversia. Queste le importanti precisazioni fornite sul tema dall'ordinanza della Cassazione n. 17961/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il giudice di Pace accoglie il ricorso avanzato nei confronti di una cartella, con cui viene richiesto il pagamento di una sanzione amministrativa e la annulla. La decisione viene impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese processuali perché troppo esiguo l'importo riconosciuto a titolo di compenso per l'attività difensiva. La somma complessiva di 105 euro di cui 80 a titolo di compenso appare infatti troppo bassa. Il Tribunale però rigetta tale impugnazione perché spetta all'appellante "fornire gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso."

Violazione dei minimi tariffari? Il Giudice deve intervenire d'ufficio

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Parte soccombente ricorre quindi in Cassazione, chiedendo con il secondo motivo del ricorso la cassazione del capo relativo alla liquidazione delle spese. Il Giudice d'Appello, a suo dire, ha errato nell'affermare che non sono state prodotte in appello le notule contenenti l'indicazione delle spese. Il Tribunale ha inoltre violato le norme sui limiti minimi da rispettate nel procedere alla liquidazione delle spese difensive. Rileva infine e comunque che, a prescindere dalle indicazioni della parte "il Giudice è sempre chiamato a intervenire laddove sia stato violato l'obbligo di rispettare i minimi tariffari nel liquidare il compenso in favore dell'avvocato."

Per la liquidazione corretta dei compensi serve il valore della causa

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La Cassazione, pur riconoscendo la correttezza dell'affermazione di principio, sulla liquidazione delle spese all'avvocato precisa che, nel rispetto del principio di specificità del motivo, occorre precisare i parametri che si ritengono violati, per permettere al giudice di comprendere la censura e pronunciarsi sulla stessa. Nel caso di specie non sono stati indicati nel ricorso il valore della causa, l'importo della cartella opposta sulla cui base il giudice avrebbe ben potuto e dovuto individuare "lo scaglione entro il quale determinare l'importo dovuto a titolo di spese di lite."

Nel ricorso non si fa neppure menzione delle fasi processuali in cui l'avvocato ha svolto la propria attività difensiva di fronte al Tribunale, omissione che ha impedito alla Corte di verificare se effettivamente c'è stata violazione delle norme sui compensi spettanti al legale.

Per la Cassazione, anche se riferito al previgente sistema di liquidazione delle spese, deve ritenersi valido pertanto il principio secondo cui: "In tema di liquidazione degli onorari agli avvocati, il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dei minimi tariffari per aver omesso il giudice d'appello di specificare, pur in presenza della richiesta di riconoscimento di poste dettagliate, il sistema di calcolo e la tariffa adottati, deve, a pena d'inammissibilità, indicare il valore della controversia rilevante ai fini dello scaglione applicabile, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l'apprezzamento della decisività della censura."


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