|
Data: 05/07/2021 11:00:00 - Autore: Gabriella Lax
Anf, maggiorazione degli importi degli assegni: a chi spetta[Torna su]
Agli aventi diritto all'assegno per il nucleo familiare (Anf), a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, spetterà una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. A stabilirlo è l'Inps nella circolare n. 92/2021, del 30 giungo 2021 (in allegato) con la quale l'ente dà seguito L'articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori). Quindi, per l'Anf, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, e? riconosciuta una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. L'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, e? corrisposto alle seguenti categorie: lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente. La maggiorazione introdotta dal decreto-legge e? riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosita? del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di ANF superiore a zero. In particolare, come anticipato, per i nuclei familiari fino a due figli o equiparati la maggiorazione e? riconosciuta nella misura di 37,5 euro per ciascun figlio, mentre, per i nuclei familiari di almeno tre figli o equiparati la maggiorazione e? riconosciuta nella misura di 55 euro per ciascun figlio. La maggiorazione è prevista anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con eta? compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Anf, compatibilita? con l'Assegno temporaneo per i figli minori[Torna su]
L'Assegno temporaneo per i figli minori per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, prevedendo che tale prestazione sia destinata ai nuclei familiari che non abbiano diritto ai trattamenti al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988. Il successivo articolo 4 riguardo al regime delle compatibilita? dell'Assegno temporaneo con altre prestazioni, dispone che lo stesso non e? compatibile con l'assegno per il nucleo familiare. Da ciò deriva che 'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 e? incompatibile con l'Assegno temporaneo di cui all'articolo 1 del citato decreto. Pertanto, per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, anche nei casi in cui la titolarita? del diritto all'ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato, come ad esempio nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell'altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione prevista dall'articolo 5 del citato decreto-legge n. 79/2021. Analogamente, laddove nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati gia? compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione "a carico" sia riferibile a diversi soggetti, si continueranno a riconoscere i trattamenti di famiglia di cui trattasi agli attuali beneficiari con le maggiorazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, fino al 31 dicembre 2021. Questo e? il caso, ad esempio, dei nuclei in cui il nipote minore sia a carico dell'ascendente; per tali minori non puo? essere presentata domanda di Assegno temporaneo da parte dei genitori, considerata l'incompatibilita? tra le due misure. Non vi e? invece alcuna incompatibilita? con l'Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi; pertanto tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell'Assegno temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 79/2021.
Anf, istruzioni per la compilazione[Torna su]
Per tutti i lavoratori che hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare restano valide le vigenti modalita? di presentazione della domanda e le relative modalita? operative. In particolare: - per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, come previsto dalla circolare n. 45/2019, le domande devono essere presentate in via telematica all'INPS utilizzando l'apposita procedura sul portale web. L'Istituto provvede all'istruttoria con la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare. Nell'ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti, con riferimento sia all'importo di ANF che alla maggiorazione, in relazione alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti. L'utente potra? prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata. Gli importi calcolati dall'Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che ne prende visione nel Cassetto previdenziale aziendale, con la specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell'altro genitore). Sulla base degli importi teoricamente spettanti, cosi? come individuati dall'Istituto, il datore di lavoro dovra? calcolare l'importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potra? comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto. Il datore di lavoro eroghera? gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalita?, unitamente alla retribuzione mensile, e provvedera? al relativo conguaglio con le denunce mensili; - per i lavoratori dipendenti del settore privato agricolo la domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuera? ad essere presentata al datore di lavoro con il modello "ANF/DIP" (cod. SR16) cartaceo, come attualmente previsto, e sara? cura del datore di lavoro applicare le maggiorazioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021; - per i lavoratori a cui l'assegno per il nucleo familiare e? corrisposto dall'INPS con pagamento diretto, restano valide le disposizioni attuali in merito alla presentazione telematica della domanda attraverso la specifica procedura web per Gestione previdenziale. Gli importi corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni per i nuclei con figli previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021; - per i lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell'attivita? lavorativa o per i percettori di indennita? specifiche per settori produttivi - quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennita? di mancato avviamento al lavoro (IMA) – continuano a trovare applicazione le disposizioni normative e procedurali introdotte per le domande di "ANF DIP" dei lavoratori dipendenti, necessarie per la definizione del diritto e della misura della prestazione, cosi? come indicato con il messaggio n. 833/2021. Gli importi di ANF corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021; - per i pensionati delle gestioni interessate che percepiscono l'assegno al nucleo familiare le maggiorazioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, se spettanti, verranno attribuite d'ufficio.
Anf, istruzioni per compilare denunce contributive[Torna su]
Al fine di conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare l'elemento gia? in uso, valorizzando nell'elemento uno dei seguenti valori: - 0035 - ANF assegni correnti; - L036 - Recupero assegni nucleo familiare arretrati; - H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc; - F101 - Restituz. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC) - F110 - Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti - 0036 – di nuova istituzione, avente il significato di - Maggiorazione ANF assegni correnti; L035 – di nuova istituzione, avente il significato di - Recupero maggiorazioni ANF arretrati; - F111– di nuova istituzione, avente il significato di - Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite. Nell'elemento dovra? essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore; nell'elemento dovra? essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF; nell'elemento dovra? essere indicato l'importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce. Trattandosi di un elemento ricorsivo sara? possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, piu? di un conguaglio.
Anf, istruzioni contabili[Torna su]
Ai fini delle rilevazioni contabili degli oneri, posti a carico dello Stato, per l'erogazione delle maggiorazioni degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 5 del decreto- legge n. 79/2021, si istituiscono nuovi conti nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT - Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia, come di seguito indicato: - GAT30203 – per rilevare l'onere per la maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare di cui all'art. 5 del Decreto legge 8 giugno 2021, n.79, mediante pagamento diretto, ai beneficiari di prestazioni. Il debito per le suddette maggiorazioni dovra? essere imputato al conto di nuova istituzione: - GAT10203 – Debito nei confronti dei beneficiari di prestazioni per la maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare di cui all'art. 5 del Decreto legge 8 giugno 2021, n.79, corrisposti mediante pagamento diretto. - GAT30206 – per rilevare l'onere per la maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare di cui all'art. 5 del Decreto legge 8 giugno 2021, n.79, corrisposti ai lavoratori dai datori di lavoro ammessi al sistema del conguaglio. - GAT30207 – per rilevare l'onere per la maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare, riconosciuta ai percettori di trattamenti pensionistici, di cui all'art. 5 del decreto legge 8 giugno 2021, n.79. Il debito per le suddette maggiorazioni dovra? essere imputato al conto di nuova istituzione: GAT10207 – Debito nei confronti dei beneficiari per la maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare, riconosciuta ai percettori di trattamenti pensionistici, di cui all'art. 5 del Decreto legge 8 giugno 2021, n.79. Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti erogati ad ogni categoria di beneficiari e non andati a buon fine saranno imputati al conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del codice bilancio di nuova istituzione: - "03261" – "Somme non riscosse dai beneficiari - maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare – ANF, di cui all'art. 5 del decreto legge 8 giugno 2021, n.79". Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, a titolo di maggiorazione degli assegni al nucleo familiare a tutte le categorie di beneficiari ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021 si istituisce il conto: - GAT24203 – per il recupero e il reintroito della maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare erogati ad ogni categoria di beneficiari ai sensi dell'art. 5 del Decreto legge 8 giugno 2021, n.79. Ai citati conti viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti", il codice bilancio di nuova istituzione: - "1202 – "Recupero della maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare-ANF, di cui all'art. 5 del Decreto legge 8 giugno 2021, n.79- GAT". Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030 mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura "recupero indebiti per prestazioni". Il codice bilancio sopra menzionato evidenziera? anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del conto GPA00069. |
|